dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 27.9.2016.
– I lavoratori possono chiedere all’Inps un periodo di congedo straordinario o permessi mensili per assistere un familiare con una grave disabilità (Legge 104).
I 3 giorni di permesso mensili sono retribuiti, coperti da contribuzione previdenziale, sono utili a tutti gli effetti e non riducono la 13a mensilità.
REQUISITI
- bisogna essere lavoratori dipendenti (anche se con rapporto di lavoro part time) e assicurati per le prestazioni economiche di maternità presso l’Inps;
- la persona che chiede o per la quale si chiedono i permessi sia in situazione di handicap grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92 deve essere riconosciuta dall’apposita commissione della ASL (handicap grave art. 4, comma 1 L. 104/92); a decorrere dal 01.01.2010 le suddette commissioni sono integrate da un medico dell’Inps. (Circ. 162/93, punto 1 , Circ. 80/95, punto 1 ,circ. 32/2006 , circ. 131/2009);
- la persona che si assiste non deve essere ricoverata a tempo pieno, salvo una richiesta ad hoc dei sanitari
Inoltre, l’interessato è tenuto a certificare, con apposita documentazione o con dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 , la sussistenza delle condizioni che legittimano la fruizione delle agevolazioni.
Ai sensi delle circolari INPS, 6 marzo 2012, n. 32 e del Dipartimento Funzione Pubblica, 3 febbraio 2012, n. 1: L’art. 6 del d.lgs. n. 119/2011 restringe la platea dei legittimati alla fruizione dei permessi per l’assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave.CUMULABILITA’ DEI PERMESSI
Il nuovo periodo aggiunto al comma 3 dell’art. 33 della legge n. 104 del 1992 stabilisce , “Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado oppure entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti”.
Tale disposizione contempla la fattispecie in cui lo stesso lavoratore intenda cumulare i permessi per assistere più disabili in situazione di gravità.
La norma va intesa nel senso che il cumulo di più permessi in capo allo stesso lavoratore è ammissibile solo a condizione che il familiare da assistere sia il coniuge o un parente o un affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora uno dei genitori o il coniuge della persona disabile in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni o siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
In base a tale norma non è mai ammessa la cumulabilità nel caso in cui anche il “secondo” familiare da assistere sia un parente o un affine di terzo grado (zii o bisnonni), nemmeno nel caso in cui il coniuge o il genitore siano deceduti o mancanti o invalidi o abbiano compiuto i 65 anni.
Perciò, il diritto alla fruizione dei tre giorni decade solo quando il Dirigente accerta l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei permessi.
Detto questo, una volta che i permessi sono stati concessi con apposito decreto ovvero dopo la consegna di tutte le certificazioni e autodichiarazioni a supporto della richiesta di fruizione, e ciò è stato ormai accertato, non si è tenuti a “giustificare” di volta in volta la fruizione del permesso e di conseguenza diventa illegittima qualsiasi richiesta del Dirigente che vada in tal senso.
Per quanto riguarda la fruizione “pratica” dei permessi l’unica normativa a cui fare riferimento è l’art. 15/6 del CCNL/2007 il quale dispone che i permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti.
Inoltre la Funzione Pubblica ha indicato l’opportunità da parte del lavoratore di programmare i permessi.
- WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto – servizio di “Invio OnLine di Domande di Prestazioni a Sostegno del Reddito” (si veda più sotto come chiedere il PIN)
- Patronati– attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi
- Contact Center Multicanale – attraverso il numero verde (gratuito) 803164.
Inps Pin: come funziona. Come fare richiesta
Il Pin di riconoscimento dell’utente, adottato dall’Inps permette l’assegnazione a ogni cittadino o intermediario, di uno o più profili che abilitano all’accesso a gruppi di servizi dedicati a specifiche categorie di utenza.
Ad esempio, il PIN assegnato ai cittadini, consente l’accesso a tutti i servizi online, previsti in base alle caratteristiche anagrafiche del soggetto e ad altri dati presenti negli archivi Inps.
- presso gli sportelli delle sedi Inps (in tal caso il PIN sarà dispositivo)
- online, sul sito inps.it, attraverso la procedura “PIN online” > “Richiedi PIN”
- tramite Contact Center Inps chiamando il numero verde 803 164 gratuito da rete fissa; per le chiamate da telefoni cellulari è disponibile il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico dell’utente.