Un docente di musica, in una lettera inviata alla nostra redazione, lamenta che i tutti i docenti delle attività artistiche e musicali, sono esclusi dal beneficiare dei permessi previsti dall’art. 454 del D.LGS 297 del 1994 nonostante sia disposto esplicitamente che al suddetto personale, per lo svolgimento di attività artistiche sia consentito la possibilità di usufruire dei 30 giorni di permesso straordinario con diritto alla corresponsione degli interi assegni.
La normativa
L’art. 454 del T.U. n. 297 del 1994 consente l’attribuzione, per anno scolastico, di un massimo di 30 giorni di permesso retribuito, cumulabili con i permessi straordinari, al personale ispettivo, direttivo e docente di materie artistiche degli istituti d’istruzione artistica, per lo svolgimento di attività artistiche e ai docenti di educazione fisica su richiesta del C.O.N.I., per particolari esigenze di attività tecnico sportiva.
Condizioni per beneficiare di detti permessi
Lo stesso articolo al comma 1 precisa che detti permessi possono essere concessi nel rispetto della continuità didattica e a condizione di tenere nel dovuto conto le esigenze di servizio.
Olimpiadi e campionati del mondo
In merito alla partecipazione alle Olimpiadi o ai campionati del mondo o a manifestazioni internazionali a essi comparabili, la norma prevede che il Ministero dell’Istruzione e del Merito può mettere a disposizione del C.O.N.I., per una durata non superiore a un anno, docenti di ruolo e non di ruolo di educazione fisica che siano atleti e preparatori tecnici di livello nazionale in quanto facenti parte di rappresentative nazionali.
Retribuzione
Qualora il Ministro dell’Istruzione e del Merito dovesse mettere a disposizione del CONI il suddetto personale, per l’intera durata del periodo (massimo un anno) la retribuzione spettante sarà a carico del CONI.
Validità del servizio
Fermo restante che il suddetto periodo è valido a tutti gli effetti, come servizio d’istituto nella scuola, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.
Olimpiadi e campionati del mondo
In merito alla partecipazione alle Olimpiadi o ai campionati del mondo o a manifestazioni internazionali a essi comparabili, la norma prevede che il Ministero dell’Istruzione e del Merito può mettere a disposizione del C.O.N.I., per una durata non superiore a un anno, docenti di ruolo e non di ruolo di educazione fisica che siano atleti e preparatori tecnici di livello nazionale in quanto facenti parte di rappresentative nazionali.
Retribuzione
Qualora il Ministro dell’Istruzione e del Merito dovesse mettere a disposizione del CONI il suddetto personale, per l’intera durata del periodo (massimo un anno) la retribuzione spettante sarà a carico del CONI.
Validità del servizio
Fermo restante che il suddetto periodo è valido a tutti gli effetti, come servizio d’istituto nella scuola, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.
Sostituzione
I posti che si rendono disponibili possono essere conferiti soltanto mediante supplenze temporanee.
Docenti supplenti
Per i docenti di educazione fisica con contratto a tempo determinato il permessoministeriale di disponibilità al CONI si applica nei limiti di durata della nomina.
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Permessi retribuiti per attività artistiche, musicali e sportive: i docenti di attività lamentano la loro esclusione ultima modifica: 2024-09-25T04:13:30+02:00 da