di Lucio Ficara , La Tecnica della scuola, 30.10.2019
– Parliamo ancora di un caso riguardante i permessi retribuiti ai sensi dell’art.15, comma 2, del CCNL scuola 2006/2009. Una docente, in procinto di entrare in classe alla prima ora di lezione, riceve una telefonata in cui viene avvisata del problema di una perdita di acqua nel suo appartamento e dell’urgenza di un suo rientro a casa. La docente chiede, seduta stante, un permesso retribuito per motivi familiari in modo da potere tornare a casa per risolvere il problema idraulico, ma, in assenza della DS, il permesso non viene concesso dalla collaboratrice della dirigente, che, oltretutto, ammonisce la docente di una possibile sanzione disciplinare in caso dovesse abbandonare il servizio.
Norma sui permessi retribuiti per motivi familiari
Ai sensi del comma 2 art.15 del CCNL scuola 2006/2009, il dipendente ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, vengono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.
Quest’ultimo periodo significa che se un docente di ruolo ha già fruito dei tre giorni di permesso retribuito, potrebbe decidere, se dovesse averne urgenza, di fruire anche dei 6 giorni di ferie con le stesse modalità dei permessi retribuiti, senza quindi dovere attendere la concessione del dirigente scolastico, che sarebbe subordinata alla possibilità di avere personale in servizio disponibile, senza oneri aggiuntivi di spesa, a sostituire il docente che fruisce delle ferie, ma avendo lo stesso identico diritto dei 3 giorni già spettanti al suddetto art.15.
Se il docente dovesse richiedere i 6 giorni di ferie con la modalità del comma 2 art. 15 del CCNL scuola vigente, il dirigente scolastico non avrebbe la possibilità di non accogliere l’istanza, ma dovrebbe solamente prendere atto della correttezza formale della richiesta, che deve essere corredata di apposita documentazione anche autocertificata.
Note ARAN contraddittorie sui 6 giorni
C’è una nota ARAN che conferma quanto suddetto. Stiamo parlando della nota prot. n. 17637 del 18/12/2014 dell’ARAN in cui è scritto, con assoluta chiarezza, che se i 6 giorni di ferie a disposizione durante le attività didattiche saranno fruiti come “permessi personali o familiari” il docente con contratto a tempo indeterminato avrà in totale 9 giorni (3+6) sottratti alla discrezionalità del dirigente, naturalmente se documentati anche con autocertificazione.
Poi c’è stata un’altra nota ARAN, quella che riporta il numero 2664 del 4 aprile 2019, che contraddice la precedente e indica un’interpretazione restrittiva dell’art.15 del CCNL scuola 2006/2009, che regola i permessi per motivi personali. Tale nota riduce l’effettiva fruizione dei permessi retribuiti per motivi personali e familiari a soli 3 giorni.
I sindacati firmatari del CCNL scuola 2016-2018 hanno chiesto all’ARAN una rettifica immediata della nota n. 2664 del 4 aprile 2019, anche perché, affermano i sindacati, il comma 54 della Legge n.228 del 24 dicembre 2012 non fa mutare la possibilità di fruizione dei 6 giorni di ferie durante i periodi lavorativi. La suddetta legge interviene esclusivamente e tassativamente sulla questione della monetizzazione delle ferie, non interviene sul tema contrattuale dei permessi retribuiti fruibili dai docenti a tempo indeterminato.
Per cui la normativa sulla fruizione dei permessi retribuiti per motivi familiari e personali è sospesa tra il parere dei sindacati, che ne rivendicano la totale applicazione della normativa contrattuale e la tesi dell’ARAN, che nell’ultima nota tende a limitarne l’efficacia ai soli tre giorni per anno scolastico. Con l’avvio dell’anno scolastico 2019/2020 si attende un chiarimento definitivo sulla questione intricata dei permessi retribuiti previsti all’art.15, comma 2, del CCNL scuola 2006/2009.
La collaboratrice della Ds non poteva negare
La collaboratrice del Ds non poteva negare il permesso retribuito per motivi familiari alla docente, in primis perché nemmeno la Dirigente scolastica poteva farlo e poi perché la collaboratrice della DS non ha poteri gerarchici rispetto agli altri docenti. Fuori luogo e senza un senso logico, è l’ammonizione fatta dalla collaboratrice della Ds nei confronti della docente, in cui si paventa una possibile sanzione disciplinare in caso di abbandono del servizio.
La docente aveva tutto il diritto, una volta protocollata la richiesta di permesso retribuito per motivo familiare, di lasciare la scuola e fare rientro a casa, mentre nessun diritto aveva la collaboratrice della Ds di porre un diniego alla richiesta della docente e di avanzare ipotesi di sanzione disciplinare.
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Permessi retribuiti, una docente se li vede negati dalla Collaboratrice della DS ultima modifica: 2019-10-30T21:55:24+01:00 da