Permesso per vaccinazione: vuoto normativo? Approfondimento

di Francesco Pititto, InfoDocenti.it, 5.3.2021.

Gilda Venezia

In queste settimane migliaia di docenti si stanno vaccinando. Cosa avviene se la somministrazione coincide con l’orario di servizio? Attualmente esiste un vuoto normativo e non esiste una norma specifica in grado di regolamentare tale tipologia di assenza.

Secondo Giuseppe D’Aprile (Uil) “per il personale non è stato al momento previsto un permesso speciale o ad hoc che consenta di essere giustificati dall’assenza per il tempo necessario alla somministrazione.”

“Una situazione inammissibile – da un lato la vaccinazione anti Covid, che rientra a pieno nei motivi di sicurezza sul lavoro e rappresenta per il personale della scuola uno strumento di protezione, per sé e per gli altri; dall’altro la mancanza di un riferimento normativo per potervi accedere.”

Lo stesso D’Aprile avanza una proposta:

Si potrebbe anche considerare tale vaccinazione al pari di quella obbligatoria antitetanica – la proposta di Uil scuola – che prevede il diritto dei lavoratori dipendenti ad allontanarsi dal servizio, per sottoporsi alla vaccinazione antitetanica, ove debbano farlo durante le ore lavorative, come da DPR n. 1301/65 all’art. 6″.


Riportiamo come que quanto prevede il DPR 22 dicembre 1967, n. 1518  – Regolamento per l’applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica. (GU Serie Generale n.143 del 06-06-1968) che all’art. 42 recita:

«Le persone che il medico scolastico ritiene sospette o riconosce affette da malattia infetta sono allontanate dalla scuola e mantenute lontane fino a quando dura il periodo del contagio.
Il medico scolastico comunica il provvedimento di allontanamento al direttore della scuola o al capo dell’istituto che deve disporre per la pronta esecuzione.
Con le stesse modalita’ sono allontanate le persone che risultino conviventi o che siano a contatto con infermi di malattia contagiosa, quando la natura di essa e le circostanze rilevate fanno fondatamente presumere che le persone stesse costituiscano un mezzo di diffusione delle malattie.
Nell’adottare il provvedimento di allontanamento il medico scolastico tiene presenti l’eta’ dei soggetti, le mansioni a cui sono adibiti, lo stato di immunita’ naturale o artificiale, nonche’ la possibilita’ di protezione a mezzo di profilassi chemio-antibiotica.
Analoghe misure di profilassi sono disposte direttamente dall’ufficiale sanitario per i casi per i quali egli riceve diretta denuncia.
L’alunno che sia rimasto assente per malattia dalla scuola per piu’ di cinque giorni, puo’ esservi riammesso soltanto previa visita di controllo del medico scolastico, ovvero, in assenza di questi, dietro presentazione alla direzione della scuola o dell’istituto di una dichiarazione del medico curante circa la natura della malattia e l’idoneita’ alla frequenza.»

 

 

Permesso per vaccinazione: vuoto normativo? Approfondimento ultima modifica: 2021-03-06T06:50:00+01:00 da
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

GILDA VENEZIA - Associazione Professionale GILDA degli INSEGNANTI - Federazione Gilda Unams

webmaster: Fabio Barina



Sito realizzato da Venetian Navigator 2 srl