Accettare rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni la titolarità della sede”.
Come precisato dalla norma è possibile accettare solamente supplenze per altre classi di concorso o per altri ordini di scuola e solamente supplenze annuali (30 giugno o 31 agosto). Infatti, l’ARAN ha precisato con nota n. 386 del 26 febbraio 2004 che non rileva il fatto che il posto sia semplicemente disponibile (30 giugno) o sia vacante e disponibile (31 agosto). Lo scopo, infatti, è quello di tutelare la continuità dell’anno scolastico sotto il profilo organizzativo e didattico.
Si ricorda, inoltre, quanto richiamato nella nota AOODGCASIS 2619 del 07-11-2017, avente per oggetto “Nuova gestione a SIDI delle aspettative art. 36 e 59 del CCNL e dei relativi incarichi a tempo determinato”, con la quale si forniscono indicazioni alle segreterie per la gestione delle aspettative suddette, da inserire al SIDI tramite l’apposita funzione disponibile nella categoria “Aspettative al percorso Fascicolo Personale Scuola -> Gestione Giuridica e Retributiva Contratti Scuola -> Variazione di stato giuridico -> Assenze.”
Le scuole devono inserire i periodi di aspettativa utilizzando i codici:
Le scuole che dispongono gli incarichi a tempo determinato al personale in aspettativa devono inserire, dal canto loro, i dati degli incarichi medesimi:
La norma prevede il mantenimento per 3 anni, anche non consecutivi, della sede di titolarità. Ciò significa che il docente di ruolo potrà accettare incarichi anche per più di 3 anni ma in tal caso perderà la sede di titolarità, pur rimanendo titolare nella provincia in questione.
Pertanto, come precisato dalla nota n. 1116 dell 22 gennaio 2008, il personale di ruolo che abbia accettato un rapporto di lavoro a tempo determinato, complessivamente per tre anni, anche non consecutivi, perde la titolarità della sede a partire dal 1° settembre dell’anno coincidente con la quarta accettazione di incarico a tempo determinato e dovrà, pertanto, presentare domanda di trasferimento per ottenere la sede definitiva nella provincia di titolarità. In mancanza di tale domanda, gli interessati saranno trasferiti d’ufficio con punti 0,00.
Sul punto si veda la nota dell’USP di Bologna n. 1542 del 14.03.2012 dove si afferma che:
si ricorda che il personale di ruolo che abbia accettato un rapporto di lavoro a tempo determinato, complessivamente per tre anni, anche non consecutivi, perde la titolarità della sede a partire dal 1° settembre dell’anno coincidente con la quarta accettazionedi incarico a tempo determinato e dovrà, pertanto, presentare domanda di trasferimento per ottenere la sede definitiva nella provincia di titolarità”.
Il CCNI mobilità prevede che, i docenti ancora in attesa di titolarità definitiva nella provincia, ivi compreso il personale docente che ha perso la titolarità definitiva ai sensi dell’articolo 36 del CCNL, sono tenuti a presentare domanda di trasferimento al fine di ottenere una titolarità definitiva. Si tratta quindi di uno dei casi in cui il docente deve obbligatoriamente presentare domanda di mobilità al fine di riottenere l’assegnazione della sede di titolarità.
In caso di mancata presentazione della domanda di mobilità tali docenti sono sottoposti, previa individuazione da parte del competente ufficio territoriale, alla mobilità d’ufficio, con punti zero, e si considera come partenza il primo comune della provincia di titolarità secondo l’ordine dei Bollettini.
L’accettazione di un incarico a tempo determinato ai sensi dell’art. 36 CCNL comporta per i docenti l’applicazione del regime contrattuale previsto dal contratto per i docenti a tempo determinato. Ne consegue che:
CCNI Mobilità 2017\2018
CCNL Comparto scuola
Nota n. 386 del 26 febbraio 2004 ARAN
Nota n. 1116 dell 22 gennaio 2008
Nota del 9 ottobre 2013 n. 10555
O.M. 60 2020
USP di Bologna n. 1542 del 14.03.2012
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Personale con incarichi ex art. 36 C.C.N.L: perdita della titolarità al quarto incarico e mobilità ultima modifica: 2021-04-06T07:56:19+02:00 dadi Gianni Mereghetti, il Sussidiario, 18.4.2024. Il Bachelet di Abbiategrasso accusato di fare islamizzazione. Ha…
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