di Francesco Orecchioni, La Tecnica della scuola, 17.9.2020.
Riceviamo spesso in Redazione richieste di chiarimenti da parte dei lettori, in ordine alle competenze dei Dirigente Scolastici.
Qualche lettore ci chiede se sono ancora vigenti le disposizioni contrattuali e del D. Lgs. n. 297/1994 (Testo Unico della Scuola) o se tali disposizioni siano state implicitamente abrogate a seguito dell’introduzione dell’autonomia scolastica e alla conseguente istituzione della figura del Dirigente Scolastico.
Qualcuno è arrivato a ipotizzare un potere del Dirigente di scegliere personalmente i docenti cui affidare le funzioni strumentali o di predisporre il piano annuale delle attività senza sottoporlo all’approvazione del Collegio docenti.
Il Piano annuale delle attività deve essere approvato dal Collegio dei docenti?
Sul punto, l’art. 28, comma 4, del Contratto è molto chiaro, in quanto stabilisce: “prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è approvato dal collegio dei docenti”.
Può ritenersi tale disposizione implicitamente abrogata con l’introduzione della figura del Dirigente Scolastico?
La risposta non può che essere negativa. E ciò per due ordini di ragioni.
La prima, perché comunque il D. Lgs. n.165/2001 (che ha disciplinato organicamente il rapporto di pubblico impiego) dispone che “i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche” “sono regolati contrattualmente” (art. 2, commi 2 e 3).
La seconda, perché l’art. 25 del D. Lgs. n.165/2001 (denominato appunto “Dirigenti delle istituzioni scolastiche”) dispone espressamente: “Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane”. Dunque, la stessa norma che disciplina la figura del Dirigente Scolastico, fa espressamente salve le prerogative e le competenze degli organi collegiali.
Cosa dice la giurisprudenza?
Recentemente la Corte di Cassazione ha avuto modo di ricordare, con ordinanza n.11548/2020 depositata il 15 giugno 2020, che i Dirigenti Scolastici sono tenuti a rispettare le competenze degli organi collegiali “senza che a ciò sia di ostacolo la autonomia del dirigente scolastico”.
Si trattava nel caso in specie di una docente sarda che aveva contestato la sua assegnazione alle classi, disposta in violazione del criterio della continuità didattica stabilito dal consiglio d’istituto.
Gli Ermellini hanno dato ragione alla docente, stabilendo che il Dirigente Scolastico – pur nell’ambito dei suoi autonomi poteri di gestione del personale – è comunque tenuto al rispetto delle competenze degli organi collegiali, come disciplinate dal CCNL di settore e dal Testo Unico della Scuola.
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