Piano Educativo Individualizzato: non può redigerlo solo il docente di sostegno

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di Nino Sabella, Orizzonte Scuola,  31.12.2015.  
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Il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.),definito anche progetto di vita, ha l’obiettivo di rispondere ai bisogni educativi speciali, che possono presentare i nostri alunni, non solo quelli con disabilità certificata, ma anche quelli che presentano disturbi specifici d’apprendimento, difficoltà psicologiche, comportamentali, emotive, svantaggio sociale, differenze linguistiche e culturali.

Focalizziamo la nostra attenzione sulla stesura del P.E.I. per gli alunni in situazione di disabilità certificata, al fine di evidenziare che esso deve essere frutto di un lavoro collegiale, condiviso tra tutti gli operatori coinvolti nel progetto di vita dell’allievo disabile (come deve essere anche il P.E.I. per gli alunni che presentano le difficoltà sopra descritte).

Il P.E.I. è lo “strumento fondamentale” che deve contraddistinguere ciascuna Istituzione scolastica che vuole essere veramente inclusiva e il cui obiettivo principale è quello di favorire il successo formativo degli alunni, ciascuno secondo i propri punti di forza e debolezza, secondo i propri tempi e stili d’apprendimento.

L’integrazione scolastica e sociale deve necessariamente passare attraverso la stesura e la piena realizzazione del Piano Educativo individualizzato.

Alla stesura del P.E.I. fanno riferimento la legge n. 104/92 e il DPR del 24 febbraio 1994, che rappresentano un ulteriore salto di qualità rispetto alla normativa previgente (novellano e integrano la legge n. 517/77).

L’articolo 12 comma 5 della legge n. 104/92 prevede:

All’individuazione dell’alunno come persona handicappata ed all’acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell’insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell’alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.

Con la leggen. 104/92, dunque, si passa dalle attività integrative per gruppi di alunni, previste dalla legge n. 517/77, al piano educativo individualizzato e, conseguentemente, “calibrato” su quelli che sono i bisogni educativi del singolo alunno, sulla base della diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale.

Il P.E.I. viene redatto congiuntamente dagli operatori delle unità sanitarie locali (oggi ASP) e dai docenti specializzati della Scuola, con la partecipazione dell’insegnante operatore psico-pedagogico e dei genitori dell’alunno disabile, che sottoscrivono il piano insieme agli altri operatori.

Nel P.E.I. vengono delineati gli interventi indispensabili per far fruire il diritto all’educazione, istruzione e integrazione scolastica, conseguentemente non si può parlare solo di progetto didattico, ma piuttosto di progetto di vita che coinvolge l’alunno.

L’articolo 5 comma 2 del DPR del 24 febbraio 1994 prevede che il PEI viene redattocongiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla USL e/o USSL e dal personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell’insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell’alunno.

Il DPR, dunque, ribadisce che il P.E.I. viene stilato dagli operatori delle unità sanitarie competenti e dal personale della scuola, relativamente al quale precisa che devono partecipare i docenti di sostegno e anche quelli curricolari (sempre con la partecipazione dei genitori e dell’insegnante operatore psico-pedagogico).

La redazione del P.E.I., in conclusione, è compito degli operatori delle unità sanitarie locali e del consiglio di classe, di cui fa parte a pieno titolo il docente di sostegno (art. 13 comma 6 della legge n. 104/92), con la partecipazione dell’insegnante operatore psico-pedagogico e dei genitori dell’alunno disabile, che sottoscrivono il Piano insieme alle altre figure.

L’intento del legislatore sembra essere quello di far giungere a una stesura del PEI condivisatra tutti i soggetti che si occupano del processo di crescita dell’allievo, in modo da curarne i diversi aspetti, ciascuno secondo le proprie conoscenze e competenze.

Ciò è confermato dal comma 6 del suddetto articolo 5:

Nella definizione del P.E.I., i soggetti di cui al precedente comma 2, propongono, ciascuno in base alla propria esperienza pedagogica, medico-scientifica e di contatto e sulla base dei dati derivanti dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico funzionale, di cui ai precedenti articoli 3 e 4, gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all’educazione, all’istruzione ed integrazione scolastica dell’alunno in situazione di handicap. Detti interventi propositivi vengono, successivamente, integrati tra di loro, in modo da giungere alla redazione conclusiva di un piano educativo che sia correlato alle disabilità dell’alunno stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle potenzialità dell’alunno comunque disponibili.

È doveroso evidenziare che spesso (se non nella maggior parte dei casi) la redazione del P.E.I. viene affidata al solo docente di sostegno, come se fosse l’unico “affidatario” dell’alunno disabile, per poi essere sottoscritto dalle altre figure.

Così facendo, però, si va contro quella che sembra la volontà del legislatore e conseguentemente non si favorisce l’integrazione dell’alunno disabile e la realizzazione del suo progetto di vita declinato nel P.E.I.

Ribadiamo, se il P.E.I. non è condiviso dalle varie figure deputate alla sua stesura, non ha nemmeno senso di esistere, con tutte quelle che sono le conseguenze negative per il processo educativo – formativo dell’alunno.

Di seguito una scheda di sintesi relativa ai soggetti, ai tempi e ai contenuti del PEI.

Piano Educativo Individualizzato: non può redigerlo solo il docente di sostegno ultima modifica: 2015-12-31T08:53:33+01:00 da
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