– Giungono in redazione numerosi quesiti relativi alle supplenza assegnate dalle nuove graduatorie di istituto.
La maggior parte dei questi riguardano la possibilità di lasciare una supplenza per un’altra, in particolare ci chiedono se è possibile lasciare una supplenza già accettata con termine 30/6 per altra supplenza proposta al 31/8.
Racchiudiamo in una serie di FAQ, a cura di Paolo Pizzo, le risposte ai quesiti più diffusi arrivati in redazione.
D. È possibile lasciare una supplenza breve per un’altra supplenza breve?
R. Non è mai consentito lasciare una supplenza breve per altra supplenza breve.
Esempi:
D. Ho una supplenza assegnata dalle GI. Sono stato convocato dalle GAE. Posso lasciare la supplenza in corso per accettare l’altra supplenza?
R. Sì.
È sempre possibile lasciare una supplenza attribuita in base alle graduatorie di circolo e di istituto per accettarne altra conferita in base alle graduatorie ad esaurimento per medesimo o altro insegnamento.
NOTA BENE:
A nulla rileva la scadenza e la consistenza oraria delle due supplenze.
– Esempio: Posso lasciare una supplenza di 18 ore al 31/8 assegnata dalle GI anche per una supplenza di 7 ore al 30/6 data dalle GAE.
D. Ho una supplenza breve assegnata dalle GI. Sono stato convocato sempre dalle GI per una supplenza fino al termine delle lezioni o al 306 o 31/8. Posso lasciare la supplenza in corso per accettare l’altra supplenza?
R. È sempre possibile, fino alla data del 30 aprile:
– Lasciare una supplenza breve per altra supplenza assegnata direttamente fino al termine delle lezioni, al 30/6 o al 31/8.
Ciò indipendentemente dalla consistenza oraria della supplenza.
Esempio:
Posso lasciare una supplenza di 18 ore al 21/12 per una supplenza di 4 ore fino al 30/6.
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D. Ho una supplenza assegnata dalle GI al 30/6. Sono stato interpellato, sempre dalle GI, per una supplenza al 31/8. Posso lasciare la supplenza in corso per accettare l’altra supplenza?
D. No.
Il docente che ha una supplenza fino al termine delle lezioni o fino al 30/6 ad orario intero non è un docente convocabile per altra supplenza assegnata dalle GI, qualunque essa sia, compresa quella che arrivi al 31/8.
L’unico caso in cui il docente può essere convocato è quando è titolare di una supplenza al termine delle lezioni o al 30/6 non ad orario intero. In questo caso, infatti, è convocabile, ai fini del completamento dell’orario ai sensi dell’art. 4 DM 131/07, ma non può in nessun caso lasciare la supplenza in corso per accettare l’altro incarico.
Esempio
– Docente con 8 ore al 30/6 non può lasciare tale supplenza per altra supplenza di 18 ore al 31/8. Può solo avere titolo al completamento dell’orario.
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Posso lasciare supplenza da graduatorie di istituto? FaQ ultima modifica: 2018-11-30T21:34:35+01:00 daLa Voce della scuola, 16.5.2024. Questa mattina a Milano, presso l’ISS Schiaparelli-Gramsci si è svolto…
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