Orizzonte Scuola, 3.4.2018
– Casi in cui si può nominare il supplente –
La nota Miur n. 16041 del 29 marzo 2018, volta a fornire istruzioni in merito alle “Dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2018/2019”, dedica un apposito paragrafo ai posti di potenziamento dell’offerta formativa.
Nell’ambito del succitato paragrafo, inoltre, viene ricordato il divieto di nomina di supplenti brevi e saltuari sui posti di potenziamento e vengono indicate le eccezioni al medesimo divieto.
DIVIETO NOMINA SUPPLENZE BREVI
Come previsto dalla legge n. 107/2015, sui posti di potenziamento non sono previste supplenze brevi. Così, infatti, leggiamo nel comma 95 della legge:
[…] A decorrere dall’anno scolastico 2015/2016, i posti per il potenziamento non possono essere coperti con personale titolare di contratti di supplenza breve e saltuaria…
NOMINA SUPPLENZE BREVI
La nomina del supplente è possibile soltanto in presenza di determinate condizioni, come leggiamo nella nota Miur:
Si rammenta che nell’ambito del potenziamento dell’offerta formativa non sono previste sostituzioni, ad eccezione, per le ore strettamente necessarie e solo in caso di assenze superiori a dieci giorni, delle situazioni di sdoppiamento di classi o di singoli insegnamenti e delle attività di carattere curriculare previste dal Piano dell’Offerta Formativa Triennale, comprese quelle di ampliamento dell’offerta formativa alla scuola primaria.
- si assenta per più di 10 giorni;
- presta servizio in classi sdoppiate (quindi svolge ore curricolari);
- presta servizio su singoli insegnamenti sdoppiati (quindi svolge ore curricolari);
- svolge attività di carattere curriculare previste dal Piano dell’Offerta Formativa Triennale, comprese quelle di ampliamento dell’offerta formativa alla scuola primaria.
In definitiva, la nomina per supplenze brevi e saltuarie, in sostituzione del docente di potenziamento, è possibile soltanto se quest’ultimo è impiegato anche in ore curricolari (o attività di carattere curricolare) e soltanto per tali ore.
Esempio: un docente svolge 12 ore di potenziamento dell’offerta formativa e 6 curricolari; si assenta per 11 giorni; è possibile nominare un supplente soltanto per 6 ore (quelle curricolari).
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