Precari, altolà del consiglio di Stato: basta concorsi solo per abilitati

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di Al. Tr.  Il Sole 24 Ore, 4.9.2018

– Del concorso straordinario per i docenti precari delle scuole medie e superiori, riservato ai soli “abilitati” si occuperà la Consulta. Il Consiglio di Stato ha infatti rinviato alla Corte Costituzionale la norma attuativa in materia della cosiddetta legge sulla Buona Scuola. In attesa della decisione, il Consiglio di Stato non ha sospeso il concorso, che interessa migliaia di candidati, ma ha ammesso con riserva i candidati appartenenti alle categorie escluse. Secondo i giudici di Palazzo Spada, infatti, escludere i laureati non in possesso di abilitazione rappresenta una disparità di trattamento.

La vicenda
La decisione con cui la sesta sezione del Consiglio di Stato ha rimesso alla Consulta la questione di legittimità costituzionale riguarda nello specifico l’art. 17 comma 2 lett. b) e comma 3 del decreto legislativo 59/2017, attuativo della legge sulla “Buona Scuola”, norma volta al riordino del sistema di reclutamento degli insegnanti delle scuole secondarie (medie e superiori). Questi commi dispongono – in via transitoria e in deroga al principio per il quale al concorso per l’insegnamento possono accedere tutti i laureati che hanno conseguito un certo numero di crediti qualificanti – una selezione straordinaria riservato ai soli “abilitati” (cioè a chi è in possesso, oltre che della laurea, anche del titolo necessario nel sistema previgente).

Mantenere la riserva agli abilitati è disparità di trattamento
Il Consiglio di Stato nell’ordinanza depositata oggi osserva che nel periodo dal ’90 al 2017, ovvero quando l’abilitazione era requisito per partecipare ai concorsi, averla conseguita o meno è dipeso da un complesso di circostanze casuali, non dipendenti dalla diligenza o dal merito dell’interessato, cosicché, il mantenere la riserva agli abilitati costituirebbe un’irragionevole disparità di trattamento rispetto ai laureati.

Illegittimo anche non ricomprendere i dottorati
Il Consiglio di Stato ha sollevato un’ulteriore questione di legittimità costituzionale delle stesse norme, nella parte in cui, anche ammessa la validità della riserva, non ricomprendono tra i titoli abilitativi anche i dottorati di ricerca. In una nota il Consiglio di Stato precisa, infine, che l’ordinanza riguarda il solo insegnamento nella scuola secondaria ed è del tutto estranea alla problematica dei“diplomati magistrali”, che riguarda, invece, la sola scuola
primaria.

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Precari, altolà del consiglio di Stato: basta concorsi solo per abilitati ultima modifica: 2018-09-04T06:06:29+02:00 da
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