Precari assunti dopo 36 mesi di supplenze, possono richiedere risarcimento. I sette principi del contenzioso

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Avv. Marco Barone, Orizzonte Scuola, 29.6.2018

– La Cassazione civile Sezione lavoro con l’Ordinanza del 9 maggio 2018 n° 11158 riepiloga in modo utile ed efficace i principi più importanti che riguardano la questione della reiterazione del contratto a termine nella scuola con tutti gli annessi e connessi.

I Giudici rilevano che con varie sentenze (dal n. 22552 al n. 22557 del 2016 e numerose altre conformi) hanno già affrontato tali questioni e dopo aver ricostruito il quadro normativo e dato atto del contenuto delle pronunce rese dalla Corte di Giustizia (26/11/2014, Mascolo e altri in cause riunite C-22/2013; C-61/2013; C-62/2013; C-63/2013; C-418/2013), dalla Corte Costituzionale (n. 187/2016) e dalle Sezioni Unite di questa Corte (n. 5072/2016) affermano i seguenti principi di diritto:

1) La disciplina del reclutamento del personale a termine nel settore scolastico di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, non ha subito un’abrogazione da parte del D.Lgs. n. 368 del 2001, essendone stata salvaguardata la specialità dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 70, comma 8;

2) Per effetto della dichiarata illegittimità costituzionale della L. n. 124 del 1999, art. 4, commi 1 e 2 e in conformità con la Direttiva 1999/70/CE, è illegittima, a far tempo dal 10/7/2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della L. n. 124, anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 107 del 2015, col personale sia docente sia amministrativo, tecnico e ausiliario, per la copertura di posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi.

3) Il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, non consente di costituire rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni a tempo indeterminato quale conseguenza della violazione da parte degli enti pubblici, di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori.

4) Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine realizzatesi dal 10/7/2001 e prima dell’entrata in vigore della L. n. 107 del 2015, con il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, la stabilizzazione acquisita da tali categorie attraverso gli strumenti selettivi-contrattuali operanti, è misura proporzionata, effettiva e idonea a sanzionare l’abuso della reiterazione e a cancellare le conseguenze della violazione del Diritto dell’Unione.

5) Che tale stabilizzazione attraverso l’avvenuta immissione in ruolo non preclude al personale docente e al personale amministrativo, tecnico e ausiliario la possibilità di proporre domanda per ottenere il risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall’immissione in ruolo stessa, ma, in tal caso, in continuità con i principi affermati dalle Sez. Un n. 5072/2016, il lavoratore, gravato del relativo onere, non potrà beneficiare dell’agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza.

6) Nelle ipotesi di cui al punto 4), al personale docente e non docente che non abbia alcuna certezza di stabilizzazione va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati dalla sopra richiamata sentenza delle Sezioni Unite.

7) Che quanto alle reiterazioni dei contratti a termine, effettuate in relazione ai posti per i quali si verificano esigenze temporanee non è in sè configurabile alcun abuso ai sensi dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio e distorto a siffatto strumento contrattuale, prospettando non già la sola reiterazione, ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima.

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