Precari Scuola, ecco testi sentenze Cassazione: chi può ricorrere e cosa può ottenere

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dallo Studio Rando Gurrieri,  12.11.2016

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– La Corte di Cassazione si è pronunciata, con un gruppo di sentenze destinate ad essere ricordate come storiche, sulla controversa questione del diritto del personale della Scuola (docenti ed operatori ATA) a conseguire, nel caso di reitera di contratti a termine per oltre trentasei mesi, la trasformazione del rapporto da tempo determinato ad indeterminato o, comunque, il risarcimento del danno.

Siamo in grado di pubblicare il testo di tre di queste sentenze (la n. 22252/2016, la n. 22553/2016 e la n. 22554/2016), che hanno tratto origine dai ricorsi, rispettivamente, di una operatrice ATA, di una docente assegnataria di supplenze annuali per materie ed insegnamenti diversi per 4 anni su organico di diritto e 1 su organico di fatto, e di una docente inclusa nelle graduatorie provinciali e destinanaria di incarichi annuali fino alla definitiva immissione in ruolo.
Inoltre, abbiamo voluto accompagnare alla pubblicazione delle sentenze un nostro commento sintetico della sola 22553/2016, che ripercorre l´iter argomentativo utilizzato dalla Sezione anche per le altre, mediante il richiamo, che abbiamo ritenuto preferibile articolare per passaggi testuali, degli stralci più significativi dei predetti pronunciamenti.
Dai primi commenti apparsi, in molti hanno tratto l´idea che, sulla base dell´assunto per cui potessero essere “sanati” dalle assunzioni di “Buona Scuola” gli abusi perpetrati dallo Stato italiano a danno dei docenti e del personale ATA a seguito della reiterazione dei contratti a termine per oltre 36 mesi, con le sentenze in commento la Cassazione abbia posto una “pietra tombale” sulle aspettative di docenti ed operatori scolastici.
In realtà, per quanto le conclusioni cui è pervenuta la Corte Suprema possano ritenersi, e in parte lo siano, opinabili e perfino discutibili e criticabili, esse da un lato non paiono affatto abnormi, e dall´altro rappresentano una “chiusura” soltanto parziale rispetto alle aspettative dei docenti e del restante personale.
Qualcuno ha probabilmente ecceduto in ottimismo nel prevedere che la Corte desse il via libera ad una generale stabilizzazione mediante trasformazione a tempo indeterminato del rapporto pubblico, dimenticando che la Corte Costituzionale si è costantemente espressa sulla impossibilità di accedere ai ruoli pubblici se non mediante concorso. Qualche altro commentatore altro ha tratto dall´esito dei ricorsi la conclusione che oltre al danno costituito dal rigetto delle domande di trasformazione, si assistesse anche alla beffa data dal diniego del risarcimento, dimenticando, però, che in alcuni casi, questo risarcimento non era stato neppure richiesto, o non richiesto nelle modalità ritenute conducenti dalla Corte !
Certamente, le opinioni possono essere le più diverse, e quelle della Cassazione sono conclusioni che in parte deludono, ma che a noi non sembrano inaspettate o abnormi.
I pronunciamenti in esame, in ogni caso, non chiudono le porte a tutti ma consentono ai docenti e al resto del personale che abbia subito dei danni (e lo dimostri puntualmente in giudizio) di ottenere un ristoro, un risarcimento.
Un risarcimento potrà essere chiesto da chi non abbia ottenuto la stabilizzazione, dopo che si sia stata integrata la illegittimità della reitera, secondo il “doppio termine” indicato dalla Corte (contratti al 31/8 e contratti al 30/6 nel caso di reiterazione abusiva, mediante l´applicazione del parametro dato dalla indennità “a forfait” tra 2,5 e 12 mensilità stipendiali.
Un risarcimento potrà essere chiesto anche da chi sia stato stabilizzato, ma, come spiegato, chi faccia parte di questa categoria sarà tenuto a dimostrare il danno patito.
Unici dati certi: niente stabilizzazioni ope judicis nel pubblico impiego; niente risarcimenti automatici; niente, neppure il risarcimento, ai supplenti iscritti nelle graduatorie d´istituto.
Tutti gli altri possono agire, e al più presto, prima che si consumi il periodo della prescrizione(che qui è di 5 anni) e non sia più possibile esercitare alcun diritto.
Riteniamo opportuno, a beneficio, soprattutto, di quanti non disponessero di una familiarità con i tecnicismi giuridici, richiamare in apertura le conclusioni della Corte in modo il più possibile sintetico e chiaro, per poi passare alla ricostruzione della questione, ed al commento (tecnicamente ostile per i non addetti ai lavori) della decisione della Corte.
Lo Studio rimane a disposizione di quanti intendessero chiedere delucidazioni o pareri, e le e.mail inviate all´indirizzo segreteria@avvocatirandogurrieri.it saranno riscontrate dai legali esperti in diritto scolastico senza che ciò comporti alcun impegno per i richiedenti.
Le conclusioni della Suprema Corte in pillole:
a) La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico non è stata abrogata dal D.Lgs. n. 368/2001;
b) E´ illegittima, dal 10.7.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati prima dell´entrata in vigore della legge “Buona Scuola” con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l´intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi;
c) La violazione di disposizioni imperative riguardanti l´assunzione o l´impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni;
d) Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell´art. 4 comma 1 della legge 3.5.1999 n. 124, prima dell´entrata in vigore della legge “Buona Scuola” con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l´intero anno scolastico, deve essere qualificata misura idonea a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell´Unione la misura della stabilizzazione prevista nella citata legge attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell´organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell´art. 1 della legge;
e) In queste ipotesi di reiterazione, deve essere qualificata misura idonea a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell´Unione la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l´operare dei pregressi strumenti selettivi-concorsuali;
f) In queste ipotesi di reiterazione, deve affermarsi che l´avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall´immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l´onere di prova grava sul lavoratore;
g) Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi dell´art. 4 c. 1 L. 124/1999, avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno;
h) Nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su “organico di fatto” e per le supplenze temporanee non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell´Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima.
Queste le conclusioni in sintesi estrema, pertanto:
Il risarcimento del danno è sempre una strada praticabile, non cancellata dal dictum della Corte se non per il caso delle supplenze su “organico di fatto” e per le supplenze temporanee, dato che in queste ipotesi non sussiste alcun abuso, a meno che il dipendente ricorrente non dimostri il contrario.
Mentre, per le ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi dell´art. 4 c. 1 L. 124/1999 dal 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia alcuna certezza immediata di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno.
Per tali categorie, può essere sempre richiesto un risarcimento dei danni “da ritardo” (che non era stato chiesto nei ricorsi culminati con la decisione e sul quale, pertanto, la Corte non si è pronunciata).
Escluso, infine, che la violazione di disposizioni imperative riguardanti l´assunzione o l´impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, possa comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni.
Ricostruzione della vicenda processuale
La vicenda sottoposta all´esame della Suprema Corte di Cassazione aveva tratto origine dal ricorso, proposto da una operatrice scolastica contro il Ministero dell´Istruzione, dell´Università
e della Ricerca, diretto alla dichiarazione di nullità dei termini apposti dal Ministero ai contratti a tempo determinato stipulati in successione e alla conseguente conversione in contratti a tempo indeterminato, e, in via subordinata, alla condanna dell´Amministrazione al risarcimento del danno, quantificato in euro 5.000,00 per ogni contratto a termine illegittimamente stipulato, in applicazione dell´art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001.
Il ricorso era stato accolto dal Tribunale, ma la Corte d´Appello, alla quale si era rivolto il M.I.U.R., aveva riformato la sentenza di primo grado e respinto tutte le domande della originaria ricorrente.
La Corte d´appello, una volta precisato che i contratti a termine
del settore scolastico, tanto per il personale docente quanto per quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, non sono disciplinati dal D.Lgs. 368/2001 ma bensì dalle norme speciali contenute di cui al D.Lgs. 297/1994 e alla Legge n. 124 del 1999, aveva escluso che tale disciplina fosse in contrasto con la direttiva U.E. 1999/70/CE, affermando inoltre che, anche se fosse stato ritenuto applicabile l´art. 1 del D. Lgs. 368/2001, ciò sarebbe comunque stato irrilevante ai fini della decisione.
In ogni caso, e per quanto più interessa, la Corte aveva affermato che il divieto di conversione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, imposto dall´art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, non era in contrasto con la direttiva europea prima citata.
L´operatrice scolastica aveva quindi proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza, sulla base dei seguenti motivi:
1) Con il primo, la ricorrente lamentava che la Corte d´appello sarebbe stata tenuta ad applicare le disposizioni contenute nei decreti legislativi n. 165 e n. 368 del 2001 così da rendere conforme alla Direttiva Europea la disciplina dei contratti a termine del personale scolastico. Infatti, sosteneva, la disciplina sulle supplenze
scolastiche non conteneva alcuna disposizione volta a sanzionarne la reiterazione.
2) Con il secondo, lamentava che, siccome la legge consentiva alle pubbliche amministrazioni di ricorrere al lavoro flessibile solo in presenza di esigenze temporanee ed eccezionali, la mancata presenza di queste condizioni rendeva illegittima la clausola del termine. Da qui, ai sensi della Direttiva Europea, l´obbligo di convertire il rapporto o, in subordine, di risarcire i danni.
3) Con il terzo, lamentava che, in ogni caso, l´art. 10 c. 4 bis, comma inserito con il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito nella L. 106/2011, non sarebbe stato applicabile ai contratti a termine stipulati prima della sua entrata in vigore, al pari delle disposizioni contenute nel D.L. 134/2009, convertito nella L. 167/2009, relative alle supplenze
temporanee, legate alla momentanea assenza del titolare, e non agli incarichi annuali
conferiti su posti vacanti.
4) Con il quarto, che solo le supplenze temporanee sarebbero state giustificate da esigenze eccezionali ed
imprevedibili, e non, quindi, quelle annuali su posto libero.
Per queste ragioni, chiedeva quindi che la sentenza fosse cassata e che fossero accolte le proprie domande.
La decisione della Corte
Il Collegio ha ritenuto opportuno ricostruire la disciplina determinante ai fini della soluzione della causa, disciplina ritenuta “speciale”.
Richiamando una propria, precedente pronuncia, il Collegio ha quindi ribadito l´orientamento secondo cui la disciplina del reclutamento del personale scolastico, docente ed ATA, costituisce un “corpus” completo e speciale; da qui l´impossibilità di ritenere che il sopraggiungere del D. Lgs. n. 368 del 2001, abbia comportato l´abrogazione di tale normativa speciale.
Ha quindi ricordato che la legge n. 124 del 1999 per l´accesso in ruolo del personale docente, pur mantenendo il previgente sistema del doppio canale, ha trasformato le graduatorie dei concorsi per soli titoli in graduatorie
permanenti, prevedendo la periodica integrazione delle stesse, mediante l´inserimento dei docenti risultati idonei all´esito dell´espletamento del concorso regionale, e l´aggiornamento periodico delle posizioni degli aspiranti all´assunzione già inclusi in graduatoria.
Quanto al sistema delle supplenze, esse erano state differenziate in tre tipologie: a) le supplenze annuali su “organico di diritto”, su posti scoperti privi di domande di assegnazione da parte del personale di ruolo, da coprire in attesa della l´assunzione di personale di ruolo, mediante supplenze; b) le supplenze temporanee su “organico di fatto” con scadenza al 30 giugno, cioè fino al termine dell´attività didattica, su posti di fatto disponibili per varie ragioni, quali l´aumento imprevisto della popolazione scolastica nel singolo istituto; c) le supplenze temporanee, conferite per ogni altra necessità, come la sostituzione di personale assente.
In tutti i tre casi, ha rilevato il Collegio, l´attribuzione delle supplenze (annuali, temporanee fino al termine dell´attività didattica o temporanee per necessità contingenti) è condizionata dalla consistenza dei posti previsti nelle dotazioni organiche.
Il Collegio è passato poi a ricostruire i criteri per l´attribuzione delle supplenze, disciplinati dal D.M. n. 201/2000, dal D.M. n. 131/2007 e con altre disposizioni (legge 169/2008, legge 106/2011, legge 128/2013, legge 107/2015).
Quest´ultima (cosiddetta “Buona Scuola”) ha previsto un piano straordinario di assunzioni del solo personale docente per l´anno scolastico 2015/2016 suddiviso in tre fasi, e sancito la perdita di efficacia delle graduatorie ad esaurimento effettivamente esaurite; ha ribadito la cadenza triennale dei concorsi, da indire su base regionale; ha previsto l´efficacia triennale delle graduatorie concorsuali ed inserito un limite alla reiterazione delle supplenze, prevedendo che a decorrere dal 10 settembre 2016 i contratti a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili non avrebbero potuto superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi.
Un sistema analogo è stato previsto anche per il reclutamento del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della Scuola.
In sintesi, ha affermato la Cassazione, il sistema del cosiddetto doppio canale è sempre stato congegnato, sia per i docenti che per le altre figure, in modo da favorire e non scoraggiare la reiterazione dei contratti a tempo determinato, poiché l´utilizzazione delle graduatorie permanenti avrebbe dovuto consentire il definitivo accesso ai ruoli.
Da ciò il primo convincimento: la disciplina speciale così ricostruita è incompatibile con quella generale dettata per il contratto a termine dal D. Lgs n. 368 del 2001.
Tra l´altro, l´art. 1 del D.L. n. 134 del 2009, inserendo il comma 14 bis nell´art. 4 della legge n. 124 del 1999, aveva stabilito che i contratti stipulati per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee avrebbero potuto trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso di immissione in ruolo (…)”; ed era poi stato lo stesso legislatore a prevedere espressamente la inapplicabilità del decreto n. 368 del 2001 al personale della scuola.
Si è così arrivati all´ordinanza della Corte Costituzionale con cui la Consulta (ordinanza n. 207 del 2013) ha sottoposto alla Corte di Giustizia dell´Unione Europea, le questioni di interpretazione della clausola 5, punto 1, dell´Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva Europea.
La Corte di Giustizia con la sentenza del 26 novembre 2014, investita dai giudici del merito e dalla Corte Costituzionale Italiana, ha deciso nel senso che “La clausola 5, punto 1, dell´accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (…) deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale che autorizzi, in attesa dell´espletamento delle procedure concorsuali per l´assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l´espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e per detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo”.
Ma, come noto, la normativa nazionale non era stata considerata conforme al diritto dell´Unione, non consentendo di definire criteri per verificare se il rinnovo di tali contratti rispondesse effettivamente ad un’esigenza reale, e non prevedendo nessun´altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato.
Con la sentenza n. 187 del 2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato quindi “l´illegittimità costituzionale dell´art. 4, commi 1 e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124, nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino”.
La Consulta, però, ha esaminato anche il sopraggiungere della legge n. 107 del 2015, adottata dal legislatore al fine di garantire la corretta applicazione dell´accordo quadro, ed ha ravvisato l´esistenza, in questa legge, di una delle misure rispondenti ai requisiti richiesti dalla Corte di giustizia, individuandole, quanto ai docenti, nelle procedure privilegiate di assunzione che attribuivano a tutto il personale interessato serie ed indiscutibili chances di immissione in ruolo. Mentre, non essendo stato previsto per il personale ATA alcun piano straordinario di assunzione, avrebbe dovuto trovare applicazione la misura del risarcimento del danno.
La Consulta ha anche affermato che grazie alla legge n. 107 del 2015 l´illecito di cui si era reso responsabile lo Stato italiano, era stato “cancellato” con la previsione di adeguati ristori al personale interessato.
Quali, allora, le condizioni per la configurabilità dell´abuso ?
La dichiarazione di illegittimità costituzionale, con effetto “da ora”, dell´art. 4 c. 1 e 11 della L. 124 del 1999 ha comportato, ha proseguito la Sezione, che la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della richiamata disposizione configura un illecito. Pertanto:
– in assenza di disposizioni di legge che espressamente individuassero il tempo in cui il rinnovo dei contratti a termine, ai fini della qualificazione come illegittima ed abusiva reiterazione delle assunzioni a termine, la Sezione ha individuato il parametro nel termine triennale previsto per l´indizione delle procedure concorsuali per i docenti.
Infatti, la complessiva durata massima di trentasei mesi costituisce un parametro tendenziale del sistema delle assunzioni a tempo determinato che porta ad allineare il settore privato e il settore pubblico, se pur esclusivamente in ordine al limite temporale oltre il quale è configurabile l´abuso;
– non possono essere prese in considerazione per l´accertamento della vicenda di utilizzo abusivo degli incarichi a termine in questione le reiterazioni dei contratti a tempo determinato realizzate prima del 10.7.2001;
– nelle ipotesi in cui il diritto dell´Unione non preveda sanzioni specifiche, e siano accertati abusi, spetta alle
autorità nazionali adottare misure che devono rivestire un carattere non solo
proporzionato, ma anche sufficientemente energico e dissuasivo, per garantire la piena efficacia delle norme adottate in applicazione dell´accordo quadro;
Tutto quanto sopra premesso, la Corte di Cassazione è passata al tema cruciale: l´esclusione della sanzione della conversione dei rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato.
Indagando sulle conseguenze della accertata illegittimità dei rinnovi dei contratti a tempo determinato, aventi ad oggetto supplenze annuali su organico di diritto, la Sezione ha innanzitutto ricordato che, ai sensi dell´art. 36 del D. Lgs. 165 del 2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l´assunzione o l´impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni.
Certamente, ha proseguito la Sezione, la legge 107/2015 non ha certamente eliminato i pregressi illeciti consistiti nella reiterazione di contratti a termine, per supplenze su organico di diritto ed al di fuori del quadro temporale minimo, ma con le disposizioni transitorie contenute nella legge, l´ordinamento nazionale ha adottato una misura idonea a sanare l´illecito, apprestando, con previsione rigorosa di tempi, la strada della immissione in ruolo.
Quanto al ritardo nel conseguimento dell´immissione in ruolo, essa, ha precisato la Sezione, può essere risarcibile se l´originaria formulazione della domanda nel giudizio di merito sia prospettata in questi termini.
Rimane infatti impregiudicata la possibilità del docente che si ritenga leso dalla illegittima reiterazione di assunzioni a tempo determinato di allegare e provare danni ulteriori e diversi rispetto a quelli “risarciti” dalla immissione in ruolo, fermo restando che l´ onere della prova di siffatti danni ulteriori grava sul lavoratore, ma detti ulteriori danni mai potrebbero identificarsi con quelli “..da mancata conversione e quindi da perdita del posto di lavoro”.
Quindi, ha affermato la Corte, nelle fattispecie di abuso realizzatesi prima dell´entrata in vigore della L. 107 del 2015, misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l´abuso stesso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell´Unione” è quella della stabilizzazione prevista nella citata legge 107/2015 attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell´organico di diritto, relativamente al personale docente e che, specularmente, pari idoneità a cancellare l´abuso e le sue conseguenze posso avere assunto le concrete misure di stabilizzazione occorse negli anni passati.
Ciò, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo, sia nella ipotesi della certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell´art. 1 della legge n. 107 del 2015.
Mentre, al contrario, la astratta “chance” di stabilizzazione, che può ravvisarsi nei casi in cui il conseguimento del posto di ruolo non è certo ovvero non è conseguibile in tempi ravvicinati, intendendo per tali tempi quelli compresi tra l´entrata in vigore della legge 107/2015 ed il totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, pur avendo avuto idoneità a cancellare l´illecito comunitario, non costituisce misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica, ed idonea a sanzionare debitamente l´abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell´Unione.
Così che, ha concluso la Sezione, anche in siffatte ipotesi, oltre che in quelle nelle quali l´interessato non è mai potuto accedere alla prospettiva di stabilizzazione, deve essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in conformità a quanto previsto nell´Accordo Quadro, allegato alla Direttiva.
Gli stessi criteri di cui sopra devono quindi applicarsi anche al personale ATA, mentre non può configurarsi, in relazione ai posti individuati per le supplenze su “organico di fatto” e per le supplenze temporanee, alcun abuso, salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al Ministero, e, quindi, prospettandosi non già la sola reiterazione ma le condizioni concrete della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra).
Le conclusioni della Cassazione
Sulla scorta delle osservazioni che precedono, la Corte di Cassazione ha ritenuto che;
a) “La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel d.lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dall´art. 70, comma 8, del D.Lgs. n. 165 del 2001, che ad essa attribuisce un connotato di specialità”;
b) “Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell´art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell´art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124, prima dell´entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l´intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi”;
c) “Ai sensi dell´art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del D. Lgs. n. 165 del 2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l´assunzione o l´impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione”;
d) “Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell´art. 4 comma 1 della legge 3.5.1999 n. 124, realizzatesi prima dell´entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l´intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l´abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell´Unione” la misura della stabilizzazione prevista nella citata legge 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell´organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell´art. 1 della legge n. 107 del 2015″;
e) “Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e prima dell´entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l´intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l´abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell´Unione” la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l´operare dei pregressi strumenti selettivi- concorsuali”;
f) “Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima dell´entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello ausiliario, tecnico ed amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l´intero anno scolastico, deve affermarsi, in continuità con i principi affermati dalle SS.UU di questa Corte nella sentenza n. 5072 del 2016, che l´avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall´immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l´onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza”;
g) “Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi dell´ art. 4 c. 1 L. 124/1999, avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già
richiamata sentenza delle SSUU di questa Corte n. 5072 del 2016″;
h) “Nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su “organico di fatto” e per le supplenze temporanee non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell´Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima”.
Da qui il rigetto del ricorso
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