L’assenza per malattia comporta la conservazione del posto per 9 mesi in un triennio scolastico. La retribuzione in “ciascun anno” (art. 19 CCNL).
è intera per il primo mese | 50% nel secondo e terzo mese | nei mesi successivi non è prevista retribuzione |
Il personale docente assunto a tempo determinato con contratto stipulato dal dirigente scolastico ha diritto, nei limiti della durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50% (art. 19, c.10 CCNL).
Ai sensi dell’art.19, comma 7, del CCNL scuola 2006/2009, al personale docente assunto a tempo determinato sono concessi permessi “non retribuiti”, per la partecipazione a concorsi od esami, nel limite di otto giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio. Sono, inoltre, attribuiti permessi “non retribuiti”, fino ad un massimo di sei giorni, per i motivi familiari o personali.
Sono garantiti 15 giorni consecutivi , per matrimonio e 3 giorni per lutto familiare senza interrompere l’anzianità di servizio e se coperti da contratto.
Nello specifico l’art. 15, comma 3, stabilisce quanto segue: “il dipendente ha altresì diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo, ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso”.
Sono previsti 8 giorni complessivi all’anno, non retribuiti, per la partecipazione a concorsi ed esami.
L’art. 19 c.7 del CCNL 2006/09 specifica : “al personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo determinato, ivi compreso quello di cui al precedente comma 5 (personale con nomina annuale), sono concessi permessi non retribuiti, per la partecipazione a concorsi od esami, nel limite di otto giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio.“
I docenti a tempo determinato possono usufruire di permessi brevi fino alla metà dell’orario di servizio giornaliero (massimo due ore). Le ore richieste dovranno essere recuperate, su richiesta della scuola, entro i due mesi successivi. Il tetto massimo di permessi orari per anno scolastico è pari alle ore di insegnamento settimanale del singolo docente.
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