Prerogative sindacali: alcuni chiarimenti

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Sinergie di scuola, 22.3.2019

– Con nota 8566 del 18/03/2019 il Miur ha risposto ad alcune richieste di chiarimenti relative all’indizione di assemblee in orario di servizio promosse da organizzazioni sindacali di cui all’art. 10, comma 2 del CCNQ del 13.7.2016.

In proposito, l’ARAN, con nota n.1789 del 5.3.2019, ha informato d’aver già fornito, a tal riguardo, chiarimenti ad alcune istituzioni scolastiche che ne avevano fatto richiesta.

In tali chiarimenti l’ARAN, dopo aver ricordato la regola generale dell’art. 4 comma 2 del CCNQ del 4 dicembre 2017 riguardante i soggetti titolati ad esercitare il diritto di assemblea, rileva che l’art. 39 comma 2 del CCNQ in esame aveva introdotto un’eccezione a tale regola generale prevedendo che: “Le organizzazioni sindacali che, ai sensi dell ‘art. 10 comma 2, del CCNQ 13 luglio 2016, sono presenti alle trattative nazionali, in via eccezionale e limitatamente al triennio 2016-2018, hanno titolo ai diritti sindacali di cui agli artt. 4,5 e 6 (4 – Diritto di assemblea – 5 – Diritto di affissione – 6- Locali“.

Pertanto l’Agenzia precisa che “essendo concluso il periodo temporale indicato dalla suddetta clausola, l’eccezione da essa prevista è venuta meno e, conseguentemente,” un sindacato che rientra tra quelli previsti dall’art. 10 comma 2, del CCNQ 13 luglio 2016 “che, in virtù della citata previsione contrattuale, poteva indire assemblee sindacali nel comparto Istruzione e Ricerca sino al 31 dicembre 2018, non può più avvalersi di tale prerogativa.

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Prerogative sindacali: alcuni chiarimenti ultima modifica: 2019-03-25T04:49:23+01:00 da
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