Pensioni

Previdenza complementare e fondo espero: vantaggi e modalità di iscrizione

Obiettivo scuola, 13.9.2021.

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE E IL FONDO ESPERO

Il Fondo Espero è un fondo di previdenza complementare istituito dalla contrattazione sindacale tra l’Amministrazione (il Ministero dell’Istruzione) e le Organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del contratto.

COS’É LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

La previdenza complementare si aggiunge a quella obbligatoria consentendo di integrare l’importo della pensione erogata dall’ente pensionistico (oggi INPS). Per ogni iscritto viene creato un conto individuale nel quale affluiscono i versamenti che vengono poi investiti nel mercato finanziario da gestori specializzati (in azioni, titoli di Stato, titoli obbligazionari, quote di fondi comuni di investimento ecc.) e che producono, nel tempo, rendimenti variabili in funzione dell’andamento dei mercati e delle scelte di gestione.

L’esigenza di istituire forme di pensione complementare sorge dai profondi cambiamenti intervenuti nel sistema pensionistico. Com’è noto, si è passati da un sistema retributivo, dove la pensione erogata costituiva l’80% dello stipendio medio percepito negli ultimi 4 anni prima del pensionamento, a un sistema contributivo dove l’importo della pensione viene calcolato sulla base dei contributi effettivamente versati. É evidente che tale meccanismo, basato sui contributi versati, se da una parte non crea oneri per la collettività, dall’altra è meno vantaggioso del sistema basato sulle retribuzioni al punto di non poter assicurare ai futuri pensionati un tenore di vita uguale a quello della loro vita lavorativa.

IL FONDO ESPERO

Il Fondo Scuola Espero è stato il primo dei fondi di previdenza complementare costituito per i lavoratori del pubblico impiego.

CHI PUÒ ADERIRE

Possono aderire a Espero tutti i lavoratori della scuola, in particolare i dipendenti della scuola statale (docenti, personale amministrativo ATA, personale AFAM, Alta formazione artistica, musicale e coreutica) assunti con:

  • contratto di lavoro a tempo indeterminato (anche part-time).
  • contratto di lavoro a tempo determinato. Questi ultimi potranno iscriversi a condizione che la sottoscrizione avvenga almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto.

Possono aderire anche i dipendenti delle organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo istitutivo del fondo e delle organizzazioni sindacali che abbiano stipulato i contratti collettivi nazionali per l’adesione al fondo da parte dei lavoratori dipendenti da scuole private, parificate e legalmente riconosciute, o da enti per la formazione professionale, compresi i dipendenti in aspettativa sindacale operanti presso le medesime organizzazioni sindacali.

Possono altresì aderire i lavoratori di scuole private, parificate e legalmente riconosciute e paritarie, anche se in possesso di un contratto di formazione lavoro appartenenti al contratto di lavoro FORMA o CENFOP, ovvero British Council, ovvero F.U.L.G.I.S.

I soggetti fiscalmente a carico dei lavoratori aderenti a Espero.

COME FUNZIONA ESPERO?

Ogni dipendente decide volontariamente se aderire al Fondo o meno. Una volta che il lavoratore ha dato la propria adesione, inviando online il modello di iscrizione, viene aperto un conto individuale nel quale confluiscono i contributi versati e i rendimenti che anno dopo anno derivano dalla loro gestione, che viene effettuata dai soggetti gestori (Banche, Società d’Intermediazione Mobiliare (SIM), Società di Gestione del Risparmio (SGR)) individuati da Espero e sottoposti a un costante monitoraggio.

CONTRIBUTO DEL DATORE DI LAVORO

Le quote che saranno destinate al Fondo dal mese successivo all’iscrizione:

  • 1% della retribuzione da parte del lavoratore come quota minima trattenuta in busta paga elevabile fino ad un massimo del 3%;
  • 1% della retribuzione a carico del datore di lavoro;
  • Il 100% TFR maturato a partire dall’adesione al fondo (per gli assunti dopo il 31/12/2000).

Aderendo al fondo Fondo Espero, il datore di lavoro versa un contributo aggiuntivo dell’1%, che va a sommarsi ai versamenti del docente. Il dipendente può versare un’ulteriore quota facoltativa fino al 2% se è transitato dal regime di TFS oppure fino al 10% della retribuzione utile se assunto dopo il 1º gennaio 2001.

DEDUCIBILITÀ FISCALE

I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro sono deducibili con un conseguente risparmio fiscale, la cui entità dipende dall’aliquota IRPEF a cui si è soggetti. I contributi sono dedotti fiscalmente dal reddito complessivo e direttamente in busta paga. Le novità introdotte nella legge di bilancio 2018 hanno previsto maggiori benefici fiscali portando la deducibilità fino a 5164.27 euro come per i lavoratori del settore privato.

SCELTA DEL COMPARTO IN CUI INVESTIRE

Al momento dell’adesione puoi decidere in quale comparto versare i tuoi contributi. La gestione finanziaria prevede che essi siano investiti in strumenti finanziari sulla base della politica d’investimento definita per ciascun comparto. La scelta del comparto deve essere effettuata a seguito di opportune valutazioni sulla situazione lavorativa, sul tuo patrimonio personale, sull’orizzonte temporale di partecipazione al Fondo nonché sulle tue aspettative pensionistiche. Ricordati che i rendimenti sono soggetti ad oscillazione e che i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri; i risultati devono essere valutati in un’ottica di lungo periodo.

In questo modo, i tuoi versamenti producono nel tempo un rendimento variabile in funzione degli andamenti dei mercati e delle scelte di gestione. Il fondo non può fallire.

ANTICIPAZIONE

Dopo almeno 8 anni di iscrizione al fondo è possibile richiedere un’anticipazione nei seguenti casi:

  • Acquisto o ristrutturazione della prima casa per sé o per i figli.
  • Spese sanitarie e interventi straordinari riconosciuti dalle strutture pubbliche competenti.
  • Spese sostenute durante la fruizione dei congedi per la formazione continua.

L’anticipazione può riguardare l’intera posizione accumulata (contributi lavoratore, contributi del datore di lavoro, rivalutazioni maturate) o una sua parte.ù

Sono escluse dall’anticipazione le contribuzioni figurative accantonate presso l’Inps Gestione ex Inpdap. Nell’ipotesi di anticipazione l’iscritto ha facoltà di reintegrare la propria posizione.

RISCATTO

In caso di cessazione del rapporto lavorativo prima del raggiungimento dei requisiti per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche, l’iscritto al fondo potrà chiedere il riscatto del montante maturato al Fondo.

TRASFERIMENTO

Trascorsi tre anni dall’adesione a Espero l’iscritto al fondo può decidere di trasferire il montante maturato in un’altra forma pensionistica senza essere soggetto a tassazione.
Nel caso in cui perda i requisiti di partecipazione al fondo, può trasferire la sua posizione a prescindere dagli anni di permanenza in Espero.

DECESSO PRIMA DEL PENSIONAMENTO

In caso di decesso dell’associato pubblico prima del suo pensionamento la posizione maturata nel Fondo viene riscattata dai seguenti soggetti:

  • dal coniuge
  • in mancanza del coniuge, dai figli
  • in mancanza del coniuge e dei figli, dai genitori se fiscalmente a carico dell’iscritto
  • in mancanza dei suddetti soggetti, dal beneficiario precedentemente designato dall’iscritto.
  • qualora mancassero tutti i soggetti sopra descritti la posizione resta acquisita al Fondo Pensione.

PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

Espero eroga pensioni complementari al sistema previdenziale pubblico in presenza dei seguenti requisiti:

  • pensione di vecchiaia: cessazione dell’attività, compimento dell’età pensionabile stabilita dall’ente che gestisce la previdenza pubblica, iscrizione per almeno 5 anni al fondo pensione (qualora non si abbiano i 5 anni di iscrizione è sempre possibile, alla cessazione del rapporto di lavoro, riscattare la posizione accumulata).
  • pensione di anzianità: cessazione dell’attività, almeno 15 anni di partecipazione al fondo pensione (ridotti a 5 nei primi 15 anni dall’autorizzazione all’esercizio dell’attività), un’età inferiore di non più di 10 anni a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia.

L’ammontare della pensione complementare dipende dai contributi versati negli anni, dai rendimenti maturati nel tempo e dall’età del pensionamento e può essere percepita fino ad un massimo del 50% sotto forma di capitale e per la rimanente parte sotto forma di rendita mensile.

Il lavoratore che non sia in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o quella di anzianità, ha diritto a percepire sotto forma di capitale, quanto accantonato sulla sua posizione.

Analogamente la prestazione può essere percepita sotto forma di capitale qualora l’importo della pensione maturata nel fondo risultasse inferiore all’assegno sociale.

Per l’erogazione delle rendite, Fondo Espero ha stipulato una convenzione con Assicurazioni Generali S.p.A. in raggruppamento temporaneo di imprese con INA Assitalia S.p.A.
Le diverse opzioni sono:

  • Rendita vitalizia semplice.
  • Rendita reversibile.
  • Rendita certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia.
  • Rendita con restituzione del capitale residuo.
  • Rendita con raddoppio dell’importo in caso di perdita dell’autosufficienza.

CONTRIBUZIONE

Le modalità di contribuzione per la costruzione della pensione complementare vengono stabilite dai singoli contratti/accordi collettivi.

Il lavoratore della scuola versa al Fondo:

  • quote a proprio carico
  • quote a carico del datore di lavoro
  • quote di TFR (Trattamento di Fine Rapporto) maturate nell’anno.

La contribuzione a carico del lavoratore iscritto viene trattenuta mensilmente e versata a Espero contestualmente a quella a carico del datore di lavoro entro il 15° giorno del mese successivo a quello cui si riferisce.

Inoltre, è calcolata in percentuale sui seguenti elementi retributivi: retribuzione tabellare, indennità integrativa speciale, tredicesima mensilità, retribuzione professionale e altri assegni assoggettati al TFR.
La misura di contribuzione è scelta dall’aderente al momento dell’adesione e può essere successivamente variata. Il lavoratore ha facoltà di scegliere una aliquota di contribuzione a proprio carico più elevata rispetto a quella obbligatoria, secondo quanto riportato nel modulo di adesione.

QUOTA ASSOCIATIVA

Per l’adesione è prevista una quota associativa direttamente a carico dell’aderente pari allo 0,065 % su base annua calcolato sulla retribuzione annua utile al calcolo della contribuzione. La quota associativa annuale verrà prelevata in ratei mensili dalle quote di contribuzione.

Costi della Gestione risorse finanziarie (indirettamente a carico dell’aderente)

  • Comparto Garanzia
    Commissioni di gestione: 0,25% annuo calcolato sul patrimonio del comparto. Le commissioni sono corrisposte ai gestori trimestralmente, sulla base del patrimonio medio gestito.
    Commissioni Banca Depositaria: 0,019% annuo calcolato sul valore complessivo del Fondo ad ogni singola valorizzazione e prelevata trimestralmente.
  • Comparto Crescita
    Commissioni Gestione: 0,1503% annuo calcolato sul patrimonio di comparto. Le commissioni sono corrisposte ai gestori trimestralmente, sulla base del patrimonio medio gestito.
    Commissioni Banca Depositaria: 0,022% annuo calcolato sul valore complessivo del Fondo ad ogni singola valorizzazione e prelevata trimestralmente.

Tassazione agevolata dei rendimentiI rendimenti ottenuti dai fondi pensione sono tassati con un’aliquota massima del 20%, rispetto al 26% normalmente applicato ad altri strumenti finanziari.

LA NOTA INFORMATIVA

VEDI LE FAQ

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Previdenza complementare e fondo espero: vantaggi e modalità di iscrizione ultima modifica: 2021-09-14T06:35:56+02:00 da
Gilda Venezia

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