di Laura Virli, Il Sole 24 Ore, 30.10.2017
– Via la prova Invalsi: anticipata al mese di aprile.
Nella circolare 1865 del 10 ottobre 2017 il dipartimento per il sistema educativo e di formazione riassume le novità introdotte dal Dlgs 62/2017 riguardo allo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.
Composizione delle commissioni
La commissione d’esame è composta da tutti i docenti assegnati alle terze classi, che si articola in tante sottocommissioni quante sono le classi terze, compresi eventuali docenti di sostegno e di strumento musicale, mentre, si precisa, non ne fanno parte i docenti che svolgono attività nell’ambito del potenziamento dell’offerta formativa.
Le funzioni di presidente della commissione sono svolte dal dirigente scolastico della scuola (o in caso di sua assenza o di impedimento o di reggenza da un docente delegato).
Lavoro preliminare delle commissioni
Spetta al dirigente scolastico definire e comunicare al collegio dei docenti il calendario delle operazioni d’esame e in particolare le date di svolgimento della riunione preliminare, delle prove scritte (che devono essere svolte in tre giorni diversi, anche non consecutivi) e dei colloqui.
Durante la riunione preliminare, la commissione definisce la durata oraria, che non deve superare le quattro ore, di ciascuna delle prove scritte, il loro ordine di successione e quello delle classi per i colloqui; predispone, inoltre, le tracce delle prove d’esame sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte e in coerenza con i traguardi di sviluppo delle competenze previste dalle indicazioni nazionali; definisce, inoltre, i criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prove stesse.
Le prove d’esame
La novità più rilevante è l’esclusione dalle prove d’esame della prova Invalsi che è anticipata al mese di aprile. La prova Invalsi è prerequisito di ammissione agli esami, ma non concorre al voto finale. Pertanto, le prove scritte predisposte dalla commissione sono tre: italiano, matematica e una prova articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate.
Per ciascuna delle prove scritte il Dm 741/2017 ha individuato le finalità e proposto diverse tipologie.
La commissione, attraverso il colloquio condotto collegialmente, valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze dello studente comprese quelle connesse alle attività svolte nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione.
La valutazione delle prove d’esame e il voto finale
La valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata sulla base di criteri comuni adottati dalla commissione, attribuendo un voto in decimi a ciascuna prova. Alla prova scritta di lingua straniera, anche se distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi.
Il voto finale è il risultato della media del voto di ammissione con la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio.
Supera l’esame l’alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10.
La commissione può, su proposta della sottocommissione, con deliberazione assunta all’unanimità, attribuire la lode agli alunni che hanno conseguito un voto di 10/10, tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d’esame sia il percorso scolastico triennale.
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