di Rosalba Sblendorio, Reti di Giustizia, 14.1.2020
– Il consiglio di classe quando è costituito da tutti i docenti della classe ed è presieduto dal dirigente scolastico, nell’espletamento di attività valutativa, opera come un collegio perfetto. Questo è il principio del collegio perfetto che non si considera violato se i docenti titolari di cattedra sono assenti e sono sostituiti da altri docenti in forza di apposite nomine del dirigente scolastico.
Questo è quanto ha statuito il Tar Calabria, con sentenza n. 1986 del 2 dicembre 2019.
Ma vediamo nel dettaglio i punti salienti della questione sottoposta all’esame dei Giudici amministrativi.
I ricorrenti, in qualità di esercenti la potestà genitoriale sull’alunno minore non ammesso alla classe successiva, hanno agito in giudizio per impugnare il provvedimento concernente proprio la predetta non ammissione. Essi lamentano, tra le altre violazioni, quella del principio del collegio perfetto. In buona sostanza, a loro dire l’attività di valutazione finale di un alunno deve essere espletata dal consiglio di classe, costituito da tutti i docenti della classe e presieduto dal dirigente scolastico. Nel caso di specie, secondo i ricorrenti, detto principio non è stato rispettato, essendo stata l’attività su menzionata svolta non da tutti i componenti del collegio docenti e alla presenza di un docente di ruolo sostituito, senza nomina del dirigente. Per tal verso, il provvedimento di non ammissione, a dire dei genitori dell’alunno non ammesso, è viziato.
Ripercorriamo l’iter logico-giuridico seguito da quest’ultima autorità giudiziaria.
Innanzitutto, appare opportuno far rilevare che l’art. 8, comma 6, O.M., n. 92/2007 (recante «verifiche finali e integrazione dello scrutinio finale»), stabilisce che:
Ciò premesso, tornando al caso di specie, l’amministrazione scolastica ha provveduto a sostituire l’unico docente inserito nella graduatoria d’istituto perché impossibilitato a partecipare all’attività valutativa in questione. L’insegnante è stato sostituito con un altro docente titolare dell’affine insegnamento dal momento che l’assente era l’unico insegnante in servizio presso l’Istituto intimato per quella materia. Ne consegue che, nella fattispecie in esame, la scuola è stata obbligata a fare ricorso al criterio dell’affinità disciplinare.
La sostituzione su menzionata, ad avviso del Tar, non viola il principio del collegio perfetto, come eccepito dai ricorrenti, in quanto l’art. 8 innanzi indicato chiaramente consente, nei casi di assenza di un docente componente del consiglio di classe, la sostituzione dello stesso con altro docente. La stessa giurisprudenza conferma tale possibilità. Infatti, secondo il pacifico orientamento giurisprudenziale in punto, è vero che «lo svolgimento delle prove debba avvenire da parte degli stessi docenti del consiglio di classe, ma è altrettanto vero che, in ogni caso l’eventuale assenza di un componente del consiglio di classe dà luogo alla nomina di altro docente della stessa disciplina secondo la normativa vigente […]» (T.A.R. Lazio, sez. III-bis, 21 dicembre 2018, n. 12502; id. 21 dicembre 2018, n. 12150). Nel caso di specie, pertanto, a parere del Tar, è stato legittimo conferire l’incarico al docente di materia affine alla materia insegnata dal docente assente in quanto tale conferimento è conforme alla normativa vigente. Ne consegue che, alla luce delle considerazioni sin qui svolte, i Giudici amministrativi hanno ritenuto il provvedimento impugnato, per tal verso, non viziato e, dunque, hanno ritenuto infondato il ricorso.
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