Procedimenti disciplinari e l’importanza del rispetto dei termini

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Avv. Marco Barone, Orizzonte Scuola, 19.12.2017

– In merito ad un caso di licenziamento avvenuto nel Pubblico Impiego la Cassazione è chiamata per l’ennesima volta a pronunciarsi sul valenza del rispetto dei termini che caratterizza il procedimento disciplinare anche nella Pubblico, dunque anche nella scuola.

La lavoratrice tra le varie questioni eccepiva la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto: violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-bis (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Deduceva che, in ragione del sistema delineato dalla normativa in questione, avrebbe dovuto farsi riferimento alla contestazione, e non alla acquisizione della notizia della violazione, per computare il termine per la conclusione del procedimento.

Per i Giudici questo motivo non è fondato. Con la Sentenza del 1 dicembre 2017 n 28891 cosa affermano? “La sentenza Cass., n. 20733 del 2015 ha affermato che in tema di procedimento disciplinare nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-bis, comma 4, secondo e terzo periodo, la data di prima acquisizione della notizia dell’infrazione, dalla quale decorre il termine entro il quale deve concludersi, a pena di decadenza dall’azione disciplinare, il relativo procedimento, coincide con quella in cui la notizia è pervenuta all’ufficio per i procedimenti disciplinari, o, se anteriore, con la data in cui è pervenuta al responsabile della struttura in cui il dipendente lavora.

Tale principio, al quale si intende dare continuità, è stato confermato da Cass., n. 7143 del 2017 che, nel dare atto che nella giurisprudenza di questa Corte si è da tempo affermato l’orientamento secondo cui la scansione del procedimento disciplinare – e la decadenza dall’azione disciplinare, prevista come sanzione per il mancato rispetto del termine entro il quale l’iter deve concludersi – richiede necessariamente un’individuazione certa ed oggettiva del “dies a quo”, che presuppone che tale termine non sia agganciato ad una qualsiasi notizia pervenuta a qualunque ufficio o persona dell’Amministrazione, magari anche privi di veste formale e di protocollazione (vedi, per tutte: Cass. 14 ottobre 2015, n. 20733; 10 agosto 2016, n. 16900), ha chiarito quanto segue.

La “ratio” della fissazione di un termine finale entro cui concludere il procedimento, risponde a molteplici esigenze: quella di far sì che il dipendente non vi resti assoggettato per un tempo indefinito, ma anche quella di consentire all’Amministrazione datrice di lavoro una reazione congrua ed esemplare, anche per gli altri lavoratori. Il che significa che le stesse esigenze di certezza che sono alla base della tutela del dipendente, vanno rispettate, per irrinunciabile simmetria, anche con riguardo alla posizione dell’Amministrazione.

Ciò non può avvenire se non individuando in modo certo ed oggettivamente verificabile il “dies a quo” da cui far decorrere il termine in discorso, tanto più che il valore costituzionale di regole che assicurino il buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) risulterebbe vulnerato da un’interpretazione che lasciasse nel vago il “dies a quo” del procedimento, rimettendolo, in ipotesi, anche a notizie informali o comunque pervenute ad uffici periferici di amministrazioni di grandi dimensioni.

Il Collegio ritiene di dare continuità ai richiamati principi già enunciati da questa Corte, condividendo, altresì, la considerazione che quella indicata è l’unica interpretazione della normativa in oggetto ad essere conforme al principio del giusto procedimento – cui deve conformarsi l’azione della P.A. anche in sede di procedimento disciplinare a carico dei dipendenti – che è posto a garanzia dei principi di pubblicità e di trasparenza dell’azione della P.A. ai quali “va riconosciuto il valore di principi generali, diretti ad attuare sia i canoni costituzionali di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost., comma 1), sia la tutela di altri interessi costituzionalmente protetti, come il diritto di difesa nei confronti della stessa amministrazione (artt. 24 e 113 Cost.)”, nonchè la tendenza ad indirizzare la suddetta azione al rispetto dei principi di economicità ed efficacia, grazie anche al conseguente deflazionamento del contenzioso derivante dall’emanazione del provvedimento finale (nella specie: di irrogazione della sanzione) sulla base di una corretta e partecipata acquisizione dei fatti rilevanti (vedi, per tutte: Corte costituzionale, sentenza n. 310 del 2010).”

Bene. Come è noto, sulle pagine di Orizzonte Scuola, ero stato uno dei primi a segnalare in Italia cosa accadeva con il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 , entrato in vigore il 22 giugno 2017, dove veniva innovata profondamente la materia dei procedimenti disciplinari nel Pubblico Impiego, ivi incluso il settore della scuola. Un decreto passato per diverse settimante inosservato e che modificava diverse disposizioni del DLGS 165 del 2001. Disposizioni che,come ha disposto (con l’art. 22, comma 13) il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, si applicheranno agli illeciti disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero a partire dal 22 giugno 2017.

Tra i vari punti segnalati vi era il seguente: “La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva l’eventuale responsabilita’ del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall’azione disciplinare ne’ l’invalidita’ degli atti e della sanzione irrogata, purche’ non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalita’ di esercizio dell’azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestivita’. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell’addebito e il termine per la conclusione del procedimento.))”.

Da capire come tutto ciò si concilierà con i principi affermati in modo consolidato dalla giurisprudenza.

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