Procedimenti disciplinari, il datore di lavoro non può contestare due volte lo stesso fatto

Orizzonte_logo14

Avv. Marco Barone, Orizzonte Scuola, 18.11.2016

normativa02

– Anche nei procedimenti disciplinari nella scuola, che a causa del noto “decreto Brunetta” sono incrementati in modo esponenziale, si applicano principi sacrosanti nel mondo del diritto.

Uno di questi è il principio generale del “ne bis in idem” finalizzato a salvaguardare diritti individuali dell’uomo di cui all’art. 2 della Costituzione, nonché il diritto di difesa come ben sancito dall’art. 24 nella nostra Costituzione.

In sostanza lo stesso fatto non può essere oggetto di più sanzioni.

La Corte di App. L’Aquila Sez. lavoro, Sent., 01-10-2015 ha affermato che “Come ricorda il ricorrente, questa Corte ha più volte affermato, con riguardo al procedimento disciplinare che deve essere osservato il principio del ne bis in idem, atteso che il datore di lavoro, una volta esercitato validamente il potere disciplinare nei confronti del prestatore di lavoro in relazione a determinati fatti costituenti infrazioni disciplinari, non può esercitare una seconda volta, per quegli stessi fatti, il detto potere, ormai consumato (Cass., n. 7523 del 2009), in linea con quanto affermato dalla Corte EDU, sentenza 4 marzo 2014, Grande Stevens ed altri contro Italia, che ha sancito la portata generale, estesa a tutti i rami del diritto, del principio del divieto di “ne bis in idem ” (Cass., n. 22388 del 2014).”

Oppure la Cassazione Sez. lavoro, Sent., con sentenza 11-10-2016, n. 20429 “Ciò premesso, ritiene il Collegio che la applicazione di una nuova più grave sanzione per i medesimi fatti già precedentemente sanzionati, sulla base di una nuova valutazione della gravità del comportamento del lavoratore, comporta una palese violazione del principio del “ne bis in idem”.

Il datore di lavoro che abbia infatti esercitato validamente il potere disciplinare nei confronti del prestatore di lavoro, in relazione a determinati fatti costituenti infrazioni disciplinari, non può più esercitare, per una seconda volta, per quegli stessi fatti, il detto potere ormai consumato, essendogli consentito soltanto di tenere conto delle sanzioni eventualmente applicate, entro il biennio, ai fini del recidiva (Cass.Civ., sez. lav., 22/10/2014 n.22388; Cass.Civ., sez. lav., 02 aprile 1996 n. 3039).”

.

Procedimenti disciplinari, il datore di lavoro non può contestare due volte lo stesso fatto ultima modifica: 2016-11-18T09:23:30+01:00 da
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

GILDA VENEZIA - Associazione Professionale GILDA degli INSEGNANTI - Federazione Gilda Unams

webmaster: Fabio Barina



Sito realizzato da Venetian Navigator 2 srl