Promossi anche con insufficienze, si potrà scrivere il voto negativo in pagella?

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Orizzonte Scuola, 18.9.2017

– Il decreto legislativo n. 62/2017 ha introdotto nuove norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, dando attuazione a quanto previsto dalle legge n. 107/2015, la cosiddetta Buona Scuola.

Tra le novità maggiormente rilevanti ricordiamo la possibilità di ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di I grado anche in presenza di carenze in una o più discipline, diversamente da quanto dettato dal precedente DPR n. 122/09 e dal decreto-legge n. 137/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 169/2008, sulla base dei quali, per essere ammessi alla classe successiva, era necessario aver conseguito la sufficienza in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.

Questo quanto dettato dal citato decreto legge all’articolo 3 (cui rimanda il DPR 122/09):

Sono ammessi alla classe successiva, ovvero all’esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.

L’articolo 6 del decreto legislativo n. 62/2017 – commi 1 e 3 – prevede invece quanto segue:

1. Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all’esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo.

3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell’acquisizione dei livelli di apprendimento in una o piu’ discipline, l’istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

Secondo le nuove disposizioni, dunque, gli alunni sono ammessi alla classe successiva eccetto quanto previsto dal comma 2, ossia nei casi in cui il consiglio di classe decida, in caso presentino una parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, la non ammissione. Sottolineiamo che quest’ultima deve essere motivata adeguatamente.

Il comma 3, in caso di carenze nei livelli di apprendimento in una o più discipline, carenze registrate nell’ambito sia delle valutazioni periodiche che finali, prevede inoltre che la scuola debba attivare apposite strategie di recupero, affinché gli allievi migliorino i livelli di apprendimento. Considerato che le carenze possono essere riscontrate anche nella valutazione finale, è chiaro che gli studenti possono essere promossi alla classe successiva anche con una o più insufficienze.

A questo punto si pone un problema pratico relativo alla compilazione del documento di valutazione.

La domanda è: nel predetto documento si deve riportare l’insufficienza/insufficienze?

Ricordiamo che il DPR n. 122/09, pur prevedendo una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppi di discipline per l’ammissione alla classe successiva, contemplava la possibilità di ammettere l’alunno in presenza di “carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento”. In tal caso, il voto insufficiente veniva innalzato a sei dal consiglio di classe e si doveva inserire un’apposita nota (in genere un “foglio” integrativo) nel documento di valutazione. La nota andava inviata alla famiglia.

Nel documento di valutazione, pertanto, non si riportava il voto insufficiente.

Considerato che adesso l’ammissione è prevista anche nel caso di insufficienze in una o più discipline, sembrerebbe che le stesse, riportate nelle valutazioni periodiche o finali, possano essere registrate anche nel predetto documento. Ciò anche alla luce del fatto che l’alunno dovrà essere oggetto delle summenzionate specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento (pensiamo che per strategie non ci si riferisca soltanto al recupero in itinere ma anche tramite appositi corsi, visto che le carenze sono ammesse anche nell’ambito della valutazione finale), strategie non previste dal DPR 122/09.

Il decreto non dice nulla in merito, per cui sarebbe quanto mai opportuno un apposito chiarimento da del Ministero.

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Promossi anche con insufficienze, si potrà scrivere il voto negativo in pagella? ultima modifica: 2017-09-18T21:35:36+02:00 da
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