Paolo Remer, La legge per tutti, 13.6.2022.
Ripetizione dell’anno scolastico per favorire la maturazione di abilità compromesse da disturbi; mancata ammissione all’esame di idoneità alla classe seconda elementare; iniziative positive per risolvere la situazione di difficoltà dell’alunno.
Indice
- 1 Mancata promozione all’anno successivo e suicidio
- 2 Disturbo dell’apprendimento: non può determinare l’automatica promozione dello studente
- 3 Mancata ammissione classe successiva: insindacabilità
- 4 La richiesta di ripetere l’anno scolastico
- 5 Mancata ammissione alla classe successiva
- 6 Gravi insufficienze
- 7 Conseguimento dell’ammissione alla scuola secondaria di primo grado
- 8 Alunni, esami e programmi
- 9 Giudizio di promozione alla classe superiore
- 10 Voti di profitto e di condotta degli alunni ai fini della promozione
- 11 Passaggio dell’alunno alla classe successiva
- 12 Giudizio del consiglio di classe
- 13 La promozione degli alunni con debito formativo
- 14 Scarsa assiduità alle lezioni
- 15 Responsabilità a carico dei docenti
- 16 Promozione alla classe successiva
- 17 Negare la promozione alla classe successiva
- 18 La prosecuzione degli studi nella classe successiva
Mancata promozione all’anno successivo e suicidio
Il suicidio dello studente che prende atto della sua bocciatura soltanto vedendo i quadri non può essere causalmente riconducibile alla negligenza dei vertici scolastici che non hanno preventivamente comunicato alla famiglia la decisione della mancata ammissione, come invece previsto dalla normativa ministeriale. Lo scopo di quest’ultima è, infatti, quello di far sì che la notizia della bocciatura “sia opportunamente filtrata dai genitori”, non essendo, invece, diretta a impedire il compimento di atti estremi da parte degli alunni. Ad affermarlo è la Cassazione in una vicenda, purtroppo molto triste, relativa al suicidio di uno studente avvenuto subito dopo aver appreso della mancata promozione all’anno successivo, senza che la scuola avesse informato la famiglia dell’esito delle valutazioni. Per la Corte, tuttavia, tale ultimo elemento non ha rilevanza causale sul gesto del ragazzo, essendo lo “scopo” della norma solo quello di consentire “una più adeguata e più serena preparazione del minore stesso alla notizia della bocciatura attraverso il filtro dei propri genitori” e non anche quello di prevenire tragici gesti.
Cassazione civile sez. III, 31/10/2019, n.27985
Disturbo dell’apprendimento: non può determinare l’automatica promozione dello studente
L’esistenza di un disturbo dell’apprendimento non può comportare l’automatica promozione dello studente, a prescindere da ogni considerazione in merito agli apprendimenti e alle competenze, né può giustificare o legittimare comportamenti gravemente e reiteratamente contrari al regolamento scolastico e alle regole del vivere civile.
T.A.R. Torino, (Piemonte) sez. II, 13/09/2019, n.970
Mancata ammissione classe successiva: insindacabilità
La valutazione del Consiglio di classe in ordine alla promozione o meno dello studente alla classe successiva è espressiva di una discrezionalità di carattere tecnico; conseguentemente il Giudice amministrativo può annullare il relativo provvedimento solo in presenza di una manifesta e grave irragionevolezza, illogicità, mancanza di motivazione o travisamento di fatti.
T.A.R. Lecce, (Puglia) sez. II, 26/06/2018, n.1071
La richiesta di ripetere l’anno scolastico
Si può ottenere la possibilità di ripetere l’anno scolastico, ma la relativa richiesta va esaminata attentamente avendo riguardo alla situazione concreta. Così si è espresso il Tar Marche che ha confermato la promozione in seconda elementare di un’alunna i cui genitori avevano chiesto la bocciatura sulla base di alcuni pareri di professionisti, i quali consigliavano la ripetizione dell’anno per favorire la maturazione di abilità compromesse da disturbi, nonché al fine di ridurre lo svantaggio adattativo.
Per i giudici amministrativi, nella specie la scuola aveva giustificato la promozione con un’ampia e specifica motivazione, sulla base del parziale raggiungimento da parte dell’alunna degli obiettivi programmati, nonché del legame costruito dalla minore con alcuni compagni e con le insegnanti.
T.A.R. Ancona, (Marche) sez. I, 19/10/2017, n.792
Mancata ammissione alla classe successiva
La mancata promozione dell’alunno avente “bisogni educativi speciali” al cui soddisfacimento l’amministrazione si è autovincolata con l’adozione del piano didattico personalizzato, richiede una puntuale motivazione specificante tempi e modalità di utilizzo delle misure compensative e dispensative previste ed una ponderazione circa l’incidenza sul rendimento scolastico di dette misure. Alla mancanza di siffatta specifica motivazione non possono supplire le dichiarazioni scritte postume rilasciate dai singoli insegnanti, le quali possono assumere al più valore indiziario.
T.A.R. Firenze, (Toscana) sez. I, 16/09/2016, n.1359
Gravi insufficienze
La promozione dello studente alla classe successiva può non essere disposta in presenza di insufficienze riportate in materie di indirizzo (anche una soltanto) del programma di studi, con la conseguenza che il Consiglio di classe, pronunciandosi collegialmente per la non ammissione dello studente, in ragione del rilevato permanente debito formativo dello stesso, esprime un pronostico sfavorevole in ordine alle capacità dell’alunno di frequentare proficuamente la classe successiva.
T.A.R. Torino, (Piemonte) sez. II, 16/01/2015, n.101
Conseguimento dell’ammissione alla scuola secondaria di primo grado
Una volta verificatasi la promozione alla classe superiore, l’interesse all’impugnazione del giudizio di non ammissione viene meno in quanto il giudizio di promozione alla classe superiore si pone come circostanza assorbente e sopravvenuta rispetto al giudizio di non ammissione stesso.
Tale principio giurisprudenziale può essere esteso all’ipotesi in cui, a seguito di mancata ammissione all’esame di idoneità alla classe seconda elementare, l’ammissione sia stata disposta in via cautelare e la stessa sia stata seguita dal superamento di detto esame e dalla proficua frequenza scolastica, nei successivi anni, fino al conseguimento dell’ammissione alla scuola secondaria di primo grado, e oltre.
T.A.R. Salerno, (Campania) sez. I, 28/10/2014, n.1802
Alunni, esami e programmi
Non può incidere sulla legittimità del giudizio finale espresso in sede di valutazione per l’ammissione nella scuola media alla classe successiva e sulla mancata promozione la mancata assunzione da parte della scuola di iniziative positive per risolvere la situazione di difficoltà dell’alunno, tenuto conto che il giudizio di non ammissione alla classe superiore si basa esclusivamente sulla constatazione sia dell’insufficiente preparazione dello studente sia dell’incompleta maturazione personale, ritenute entrambe necessarie per accedere alla successiva fase degli studi.
T.A.R. Pescara, (Abruzzo) sez. I, 08/05/2008, n.455
Giudizio di promozione alla classe superiore
Viene meno l’interesse all’impugnazione del giudizio di non ammissione, una volta verificatasi la promozione alla classe superiore, a seguito dell’accoglimento della istanza cautelare, in quanto il giudizio di promozione alla classe superiore si pone come circostanza assorbente e sopravvenuta rispetto al giudizio di non ammissionestesso, con un effetto preclusivo dell’esame del merito della controversia non diverso concretamente dall’effetto preclusivo determinato dalle circostanze sopravvenute satisfattorie della realizzazione dell’interesse sostanziale.
T.A.R. Lecce, (Puglia) sez. II, 11/01/2006, n.101
Voti di profitto e di condotta degli alunni ai fini della promozione
Ai sensi dell’art. 3, d.P.R. n. 416 del 1974 e dell’art. 5 comma 1 d.lg. n. 297 del 1994, nella scuola secondaria il consiglio di classe è composto dai docenti di ogni singola classe; al consiglio di classe l’art. 193, stesso d.lg. n. 297 del 1994 cit. attribuisce il compito di deliberare, con la sola presenza dei docenti, i voti di profitto e di condotta degli alunni ai fini della promozione alle classi successive alla prima, in attuazione della regola generale sulla competenza del consiglio di classe contenuta nel comma 7 del precedente e già citato art. 5; il combinato disposto delle norme dianzi richiamate impone di ritenere che il consiglio di classe costituisca collegio perfetto, con la conseguenza che le sue deliberazioni sono invalide se adottate senza la presenza di tutti i membri che lo compongono.
T.A.R. Genova, (Liguria) sez. II, 27/07/2006, n.834
Passaggio dell’alunno alla classe successiva
Nel caso di non ammissione di un alunno alla prima classe della scuola media inferiore non trova applicazione il criterio della non promozione “soltanto in casi eccezionali”, previsto dall’art. 1 l. 4 agosto 1977 n. 517 (v. ora gli art. 145 e 148 d. lg. 16 aprile 1994 n. 297), giacché il criterio suddetto si applica esclusivamente ai casi di passaggio dell’alunno alla classe successiva nell’ambito del corso elementare.
T.A.R. Venezia, (Veneto) sez. II, 19/09/2002, n.5619
Giudizio del consiglio di classe
Il giudizio del consiglio di classe di non promozione di un alunno alla classe superiore è affetto dal vizio di eccesso di potere per travisamento del fatto e manifesta illogicità quando il voto di grave insufficienza riportato dall’alunno in una sola materia sia stato condizionato dal peculiare contesto didattico-organizzativo della scuola (come l’estrema frammentarietà delle lezioni, obiettivamente risultante dai verbali del consiglio di classe), a lui non imputabile.
T.A.R. Napoli, (Campania) sez. II, 06/09/2002, n.4648
La promozione degli alunni con debito formativo
In virtù dell’art. 12, comma 5, dell’o.m. 9 marzo 1995 n. 80, come modificato dall’o.m. 21 aprile 1997 n. 266, la promozione degli alunni, con debito formativo, in alternativa alla bocciatura, alla non qualificazione o licenziabilità, è doverosa.
T.A.R. Napoli, (Campania) sez. II, 07/03/2001, n.1048
Scarsa assiduità alle lezioni
Legittimamente è espresso giudizio negativo alla promozione di un alunno secondario alla classe superiore, per scarsa assiduità alle lezioni, anche se tale assiduità sia stata determinata da motivi di salute.
T.A.R. Venezia, (Veneto) sez. I, 19/05/2000, n.1065
Responsabilità a carico dei docenti
Non può ritenersi illegittimo il provvedimento di “non promozione” di un alunno per il solo fatto che la scuola non abbia istituito i corsi integrativi: detta circostanza, potrà comportare eventualmente il sorgere di una responsabilità a carico dei docenti (da accertare nelle opportune sedi) essendo evidente che questa carenza didattica della scuola può, forse, in parte influire, ma non modificare, un eventuale giudizio negativo sui risultati complessivi raggiunti dall’alunno durante l’intero anno scolastico.
T.A.R., (Sardegna), 27/01/1996, n.149
Promozione alla classe successiva
La mancata attivazione di corsi di recupero in una scuola non comporta l’illegittimità del giudizio negativo circa la promozione alla classe successiva di un alunno che non abbia raggiunto il necessario grado di preparazione e di maturità.
T.A.R. Napoli, (Campania) sez. IV, 26/01/1995, n.37
Negare la promozione alla classe successiva
L’amministrazione scolastica, prima di negare la promozione alla classe successiva nella scuola dell’obbligo deve attivare tutte le misure e metodologie di sostegno necessarie per far conseguire all’alunno esiti positivi.
T.A.R. Catania, (Sicilia), 25/07/1994, n.1654
La prosecuzione degli studi nella classe successiva
È legittima la mancata promozione di un alunno di scuola elementare alla classe successiva, se le deficienze da lui rivelate e il grado di maturità da lui raggiunto non gli consentano la prosecuzione degli studi nella classe successiva.
T.A.R. L’Aquila, (Abruzzo), 04/11/1994, n.725
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Promozione scuola: ultime sentenze ultima modifica: 2022-06-15T08:03:11+02:00 da