Proroga supplenza al rientro del titolare dopo il 30 aprile

Gilda VeneziaObiettivo scuola, 12.5.2026.

Rientro del titolare dopo il 30 aprile: quando il contratto del supplente deve essere prorogato fino agli scrutini.

Gilda Venezia

In particolare, la disposizione prevede che, quando il docente titolare sia stato assente con diritto alla conservazione del posto per almeno 150 giorni continuativi nell’anno scolastico, compresi i periodi di sospensione delle attività didattiche, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, non riprenda servizio nelle proprie classi.

In tale ipotesi, il docente titolare viene utilizzato nella scuola di servizio per supplenze, interventi didattici ed educativi integrativi o altri compiti connessi al funzionamento dell’istituzione scolastica.

Per le classi terminali, il periodo minimo di assenza richiesto è ridotto da 150 a 90 giorni. Rientrano tra le classi terminali, ad esempio, le classi terze della scuola secondaria di primo grado e le classi quinte della scuola secondaria di secondo grado.

Cosa prevede l’articolo 37 del CCNL Scuola

L’articolo 37 del CCNL Scuola 2006/2009 stabilisce quanto segue:

Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima.
Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali.
Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali”.

La norma, quindi, tutela la continuità didattica nel periodo finale dell’anno scolastico. Se il docente titolare rientra dopo il 30 aprile dopo un’assenza prolungata, il supplente che ha seguito gli alunni viene mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali.

Quando il supplente deve essere mantenuto in servizio

Il supplente deve essere mantenuto in servizio quando ricorrono le condizioni previste dall’articolo 37.

In particolare, è necessario che:

  • il docente titolare sia stato assente per almeno 150 giorni continuativi nell’anno scolastico;
  • il periodo sia ridotto a 90 giorni se il docente opera in classi terminali;
  • il docente titolare rientri in servizio dopo il 30 aprile, oppure non rientri affatto entro il termine delle lezioni.

Quando queste condizioni risultano soddisfatte, il contratto del supplente deve essere prorogato fino al termine delle operazioni di scrutinio e valutazione finale cui il supplente ha titolo a partecipare.

Il titolare, invece, pur rientrando formalmente in servizio, non riprende le proprie classi, ma viene impiegato nella scuola per supplenze, interventi didattici ed educativi integrativi o altri compiti connessi al funzionamento dell’istituzione scolastica.

Come si calcolano i 150 o 90 giorni di assenza

Il calcolo dei giorni di assenza del docente titolare non va effettuato necessariamente con riferimento al 30 aprile, ma alla data effettiva di rientro in servizio, che deve collocarsi dopo il 30 aprile.

Pertanto:

  • se il rientro del titolare è previsto, ad esempio, per il 15 maggio, il conteggio dei 150 giorni, o dei 90 giorni per le classi terminali, deve essere effettuato a ritroso a partire da tale data.
  • Qualora, invece, già alla data del 1° maggio il titolare abbia maturato i 150 giorni di assenza continuativa, oppure i 90 giorni nel caso di classi terminali, il requisito risulta già soddisfatto.

Ai fini del calcolo, devono essere considerati anche i periodi di sospensione dell’attività didattica, come le vacanze natalizie, pasquali o altri periodi di interruzione delle lezioni, così come confermato anche dall’ARAN.

Conta l’assenza del titolare, non quella del supplente

Un aspetto molto importante riguarda il soggetto rispetto al quale deve essere calcolato il periodo di assenza.

La norma fa riferimento all’assenza del docente titolare, non alla durata del servizio svolto dal supplente.

Pertanto, non è necessario che il supplente abbia prestato servizio per 150 giorni, o per 90 giorni nel caso di classi terminali. Ciò che rileva è esclusivamente il periodo di assenza continuativa del titolare.

Ad esempio, se il titolare è assente dal 15 novembre e rientra in servizio il 10 maggio, la condizione dei 150 giorni può risultare soddisfatta anche se il supplente attualmente in servizio su quel posto è stato nominato solo dal 15 febbraio.

In questo caso, infatti, il parametro da considerare è l’assenza complessiva del titolare, non la durata del singolo contratto del supplente.

Cosa accade se il titolare non rientra

La disciplina si applica anche nel caso in cui il titolare non rientri affatto in servizio entro il termine delle lezioni, purché sia stato assente per il periodo minimo previsto: 150 giorni continuativi, oppure 90 giorni nel caso di classi terminali.

Anche in questo caso, il supplente in servizio al termine delle lezioni deve essere mantenuto fino agli scrutini e alle valutazioni finali.

Il contratto, quindi, deve essere prorogato senza interruzione tra il termine delle lezioni e le operazioni di scrutinio o valutazione finale cui il docente è tenuto a partecipare.

Rientro del titolare solo in alcune classi

Dopo il 30 aprile, il rientro del docente titolare può produrre effetti diversi a seconda delle classi interessate.

Il requisito dei 150 o 90 giorni di assenza continuativa deve infatti essere verificato in relazione alla concreta situazione didattica in cui il docente operava. Per questo motivo, può accadere che il titolare rientri in alcune classi e non in altre.

Si pensi, ad esempio, al caso di un docente che insegna in due classi: una non terminale, come una seconda, e una terminale, come una terza della scuola secondaria di primo grado o una quinta della scuola secondaria di secondo grado.

Durante l’assenza, il docente viene sostituito da un supplente in entrambe le classi. Al momento del rientro dopo il 30 aprile, occorre verificare se il titolare abbia maturato i giorni di assenza richiesti dalla norma.

Può accadere che, per la classe non terminale, non siano stati raggiunti i 150 giorni di assenza, mentre per la classe terminale risultino raggiunti i 90 giorni.

In una situazione del genere, il rientro non è uniforme: il docente titolare può riprendere servizio nella classe non terminale, dove non è maturato il requisito dei 150 giorni, mentre non riprende servizio nella classe terminale, dove il requisito dei 90 giorni risulta invece soddisfatto.

Di conseguenza, il supplente continuerà a seguire la classe terminale fino agli scrutini e alle valutazioni finali, mentre il titolare potrà rientrare nella classe non terminale.

Proroga e non nuovo contratto

Nel caso previsto dall’articolo 37, si parla di proroga contrattuale e non di nuovo contratto limitato ai soli giorni degli scrutini.

La conseguenza pratica è rilevante: il contratto del supplente non dovrebbe subire interruzioni tra il termine delle lezioni e le operazioni di scrutinio o valutazione finale cui il docente ha titolo a partecipare.

La proroga deve quindi coprire il periodo necessario allo svolgimento degli scrutini finali e, nei casi previsti, degli esami diversi dagli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo.

Scuola dell’infanzia

L’articolo 37 del CCNL Scuola 2006/2009 è formulato in termini generali e riguarda il personale docente, senza introdurre una distinzione espressa tra i diversi ordini di scuola.

Pertanto, il principio della continuità didattica può trovare applicazione anche nella scuola dell’infanzia, quando il docente titolare rientri dopo il 30 aprile dopo un’assenza continuativa di almeno 150 giorni.

In questo caso, ricorrendo i presupposti previsti dalla norma, il docente titolare rientra a disposizione della scuola, mentre il supplente prosegue il servizio per garantire la continuità educativa.

Per la scuola dell’infanzia, dove le attività educative proseguono fino al 30 giugno, la prosecuzione del servizio del supplente può arrivare fino al termine delle attività didattiche.

Attenzione, però: il riferimento alla riduzione a 90 giorni riguarda espressamente i docenti delle classi terminali. Nella scuola dell’infanzia, non essendoci classi terminali in senso proprio come nella scuola secondaria, la soglia ordinaria da considerare è quella dei 150 giorni, salvo specifiche indicazioni applicative dell’amministrazione scolastica nel caso concreto.

Supplenza fino al termine delle attività didattiche

Sul piano della corretta qualificazione del contratto, è utile richiamare anche la nota ministeriale n. 16294 del 28 ottobre 2016.

Secondo tale indicazione, quando l’esigenza di sostituzione si protrae fino al 30 giugno, la supplenza non deve essere qualificata come supplenza breve e saltuaria, ma come supplenza fino al termine delle attività didattiche.

Questo principio è particolarmente importante per le segreterie scolastiche, perché incide sulla corretta gestione amministrativa del contratto e sulla sua durata.

In sintesi

Il supplente deve essere mantenuto in servizio quando il docente titolare rientra dopo il 30 aprile dopo almeno 150 giorni continuativi di assenza, ridotti a 90 nel caso di classi terminali.

La norma tutela la continuità didattica nella fase finale dell’anno scolastico. Per questo motivo, il titolare rientrato dopo il 30 aprile non riprende le proprie classi, ma viene utilizzato in altre attività della scuola.

Il supplente, invece, continua a seguire gli alunni fino agli scrutini e alle valutazioni finali, con proroga del contratto e senza interruzioni tra il termine delle lezioni e le operazioni finali.

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Proroga supplenza al rientro del titolare dopo il 30 aprile ultima modifica: 2026-05-13T06:24:26+02:00 da

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