Punteggio aggiuntivo di 10 punti nella mobilità: quando si può valutare

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Orizzonte Scuola, 4.4.2020

– Il bonus di 10 punti spetta ai docenti che possiedono i requisiti indicati nella tabella di valutazione. La maturazione del punteggio è prevista solo per precisi anni scolastici

Una lettrice ci scrive:
Sono una docente di ruolo che ha fatto domanda di Trasferimento per il 2020/2021 allegando alla domanda  la dichiarazione del punteggio aggiuntivo, ho diritto ad avere il punteggio aggiuntivo anche se sono entrata in ruolo nell’anno scolastico 2007/2008?”

Nella domanda di mobilità è possibile valutare un punteggio aggiuntivo di 10 punti se il docente si trova nelle condizioni previste nella tabella di valutazione, condizioni necessarie e indispensabili per maturare il diritto a tale punteggio

Riferimenti normativi

Il bonus di 10 punti è previsto nella lettera D) della Tabella A1- Anzianità di servizio, , dove si prevede quanto segue:

“D) a coloro che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l’a.s. 2000/2001 e fino all’a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l’abbiano revocata nei termini previsti, è riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo di ……………………….punti 10”

Condizioni necessarie per la valutazione del punteggio

Il diritto all’attribuzione del punteggio, come stabilito nella nota 5ter), deve essere attestato con apposita dichiarazione personale, nella quale si elencano gli anni in cui non si è presentata la domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale alle condizioni previste nelle Tabelle di cui sopra.

Ai fini della maturazione una tantum del punteggio è utile un triennio compreso nel periodo intercorrente tra le domande di mobilità per l’anno scolastico 2000/2001 e quelle per l’anno scolastico 2007/2008.

Con le domande di mobilità per l’anno scolastico 2007/2008 si è, quindi, concluso il periodo utile per l’acquisizione del punteggio aggiuntivo a seguito della maturazione del triennio.

Le condizioni previste alla lett. D) della Tabella, si sono concretizzate, quindi, se nel periodo indicato è stato prestato servizio nella stessa scuola, per non meno di 4 anni consecutivi: l’anno di arrivo, più i successivi 3 anni in cui non è stata presentata domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale. Le condizioni si sono realizzate anche se si è ottenuto, nel periodo appena considerato, un trasferimento in diversa provincia.

Tale punteggio viene, inoltre, riconosciuto anche a coloro che, nel suddetto periodo, hanno presentato in ambito provinciale:

  1. domanda condizionata di trasferimento, in quanto individuati soprannumerari
  2. domanda di trasferimento per la scuola primaria tra i posti comune e lingua straniera nell’organico dello stesso circolo di titolarità
  3. domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità, nel ottennio di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e V dell’art. 13, comma 1 del CCNI

Quando si perde il punteggio maturato

Tale punteggio, una volta acquisito, si perde esclusivamente nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l’assegnazione provvisoria.

Nei riguardi del personale docente ed educativo individuato soprannumerario e trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, non fa perdere il riconoscimento del punteggio aggiuntivo l’aver ottenuto nel corso del periodo di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e V dell’art. 13, comma 1 del CCNI, il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda o l’assegnazione provvisoria.

Analogamente non perde il riconoscimento del punteggio aggiuntivo il docente trasferito d’ufficio o a domanda condizionata che nel periodo di cui sopra non chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità.

In ogni caso la sola presentazione della domanda di mobilità, anche nella provincia, non determina la perdita del punteggio aggiuntivo una volta che lo stesso è stato acquisito.

Conclusioni

La nostra lettrice, essendo  stata immessa in ruolo nell’anno scolastico 2007/08, non ha avuto il tempo di acquisire il bonus di 10 punti in quanto non ha maturato il triennio necessario nel periodo considerato e indicato nella tabella di valutazione, cioè dall’a.s.2000/2001 e fino all’a.s.2007/2008

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Punteggio aggiuntivo di 10 punti nella mobilità: quando si può valutare ultima modifica: 2020-04-05T06:02:21+02:00 da

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