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Punteggio di continuità: come si calcola dopo il passaggio di cattedra

Orizzonte Scuola, 22.2.2020

– Il punteggio di continuità si valuta nella scuola di titolarità, qualsiasi sia il movimento che ha interessato il docente. La mobilità  è sempre su sede definitiva.

Una lettrice ci scrive:
Ho ottenuto il passaggio di cattedra  nel liceo settembre 2008. A scuola mi dicono che devo contare gli anni dal 2008/9. É cosi? Perdo naturalmente i 10 punti di bonus -continuità vero? Grazie infinite. Spero di ottenere una risposta certa perche i sindacati danno versioni diverse

Il passaggio di cattedra è un movimento che rientra nella mobilità professionale, con il quale si chiede una classe di concorso diversa da quella di titolarità, sempre nello stesso grado di istruzione

Il docente soddisfatto nella domanda di passaggio di cattedra può iniziare a conteggiare la continuità a partire dall’anno scolastico in cui ottiene il movimento.

La mobilità, infatti, sia territoriale che professionale, è sempre su sede definitiva e la scuola assegnata è la sede di titolarità del docente

Punteggio dio continuità: come si valuta

Il punteggio di continuità si valuta per il servizio continuativo svolto nella scuola di titolarità per la stessa classe di concorso e tipologia di posto.

Per la mobilità volontaria si valuta dopo aver maturato un triennio nella scuola, mentre per la graduatoria interna di istituto si valuta dopo un solo anno.

Come chiarisce la tabella di valutazione allegata al CCNI, spettano 2 punti ogni anno entro il quinquennio e 3 punti per ogni anno successivo al quinto

Conclusioni

Il nostro lettore potrà valutare il punteggio di continuità maturato nella scuola di titolarità a decorrere dall’anno scolastico 2008/09, anno in cui ha ottenuto il passaggio di cattedra.

Escludendo l’anno scolastico in corso, che non si valuta, gli spetta, quindi, il punteggio per 11 anni di continuità nella scuola di titolarità, cioè 5×2=10 + 6×3=18 per un totale di 10+18=28 punti di continuità.

Il passaggio ottenuto ha determinato la perdita del bonus una tantum di 10 punti precedentemente maturato per  non aver presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l’a.s. 2000/2001 e fino all’a.s. 2007/2008.

Questo punteggio, come chiarisce la nota 5 ter) della tabella di valutazione, una volta acquisito, si perde esclusivamente nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l’assegnazione provvisoria.

Il passaggio di cattedra è un movimento volontario e, come tale, ha determinato, quindi,  la perdita dei 10 punti

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Punteggio di continuità: come si calcola dopo il passaggio di cattedra ultima modifica: 2020-02-22T05:16:10+01:00 da
Gilda Venezia

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