Può il dirigente scolastico confermare per l’anno successivo il docente di sostegno precario?

Tina Naccarato, Disabili.com, 31.5.2018

– Manca il decreto attuativo necessario, non sono previste assunzioni e rimangono i posti in deroga.

L’anno scolastico si sta ormai concludendo con i problemi di sempre e già nascono molti interrogativi sul prossimo anno scolastico. Uno di essi è certamente quello della continuità didattica che, soprattutto nel sostegno, risulta essere costantemente problematica a causa del numero molto alto di docenti precari. In diverse regioni, soprattutto del nord Italia, quasi un docente di sostegno su due è precario. La situazione non è destinata a migliorare per il prossimo anno scolastico, per il quale non sono previste assunzioni nel sostegno. Saranno confermati gli organici esistenti ed i posti in deroga, giunti ormai a 40 mila unità, resteranno tali. Il problema della continuità didattica, dunque, non troverà certo a risoluzione in tempi brevi.

Una norma che ha fatto molto discutere, nei mesi scorsi, è il D.Lgs n. 66/17, che, nell’art. 14, dedicato proprio alla continuità didattica, prevede una modifica delle consuete modalità di assunzione del personale a tempo determinato. Nello specifico, al dirigente scolastico viene data la possibilità di proporre ai docenti di sostegno con contratto a tempo determinato ulteriori supplenze nell’anno scolastico successivo, accogliendo anche eventuali richieste da parte delle famiglie. La disposizione prevede però che le modalità attuative vengano definite con decreto ministeriale, anche apportando modificazioni alle disposizioni normative riguardanti le supplenze. Resta inoltre vigente quanto previsto dalla L. 107/15, sulla possibilità di reiterare i contratti a tempo determinato fino a un massimo di 36 mesi. Questa norma ha suscitato un ampio dibattito, in parte riguardante una modalità di conferimento delle supplenze che avrebbe una disparità procedurale rispetto all’usuale, in parte relativa alla mancanza di indicazioni sulla precedenza dei docenti specializzati rispetto ai non specializzati, prevista dalla stessa L. 104/92.

Tuttavia, le richieste da parte di genitori e docenti non sono mancate e continuano anche adesso, con l’approssimarsi della chiusura dell’anno scolastico. E’ bene ricordare, dunque, che tale disposizione normativa non è attualmente in vigore poiché il decreto attuativo previsto non è stato al momento pubblicato. Era stato prodotto uno schema di decreto durante la scorsa estate, che aveva ricevuto parere negativo da parte dei Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) e non era poi entrato in vigore. Il CSPI aveva sollevato alcune importanti problematiche: in primo luogo la continuità didattica che deve riguardare tutti i docenti della classe e non solo l’insegnante di sostegno, poiché l’alunno con disabilità appartiene alla classe ed è alunno di tutti i docenti che vi insegnano. E’ anzi affidato all’intera comunità educativa che opera nella scuola. Si era soffermato poi sulla trasparenza delle operazioni consentita dal regolamento delle supplenze e, soprattutto, sul valore del titolo di specializzazione, che non può essere invalidato dalla mera discrezionalità. Quest’ultima contravverrebbe anche alla L. 104/92 che, all’art. 14, comma 5, afferma che l’utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati. Tale assunto è stato del resto ribadito dallo stesso MIUR in diverse norme anche molto recenti e, pertanto, una disposizione che modifichi i criteri per il conferimento delle supplenze su posti di sostegno appare in piena contraddizione con tutte le tutele previste dalla Legge 104/92 e con le disposizioni dello stesso MIUR. Non solo. Il CSPI aveva anche evidenziato che una norma che modifichi tutto ciò per assicurare continuità e al tempo stesso confermi il divieto di stipula di contratti a tempo determinato una volta superati i 36 mesi di servizio contraddice anche sé stessa. Il CSPI aveva concluso indicando alcune misure eque per l’inclusione, tra cui la trasformazione dei posti di organico di fatto in organico di diritto (oggi “dell’autonomia”), in modo da consentire la stabilizzazione del personale e, quindi, garantire una continuità metodologica e didattica. Su questo aspetto è intervenuto più volte anche E, Ciracì, presidente del Movimento insegnanti di sostegno specializzati (Misos), il quale ritiene che l’unico modo per garantire la tanto sventolata continuità didattica è la trasformazione di tutti i posti in organico di fatto e i posti in deroga in organico di diritto, tale da permettere l’assunzione in ruolo di tutti i docenti specializzati precari. Occorre ricordare come quest’anno oltre agli storici precari specializzati presenti nelle graduatorie d’istituto e gae, sono presenti circa 10.000 specializzandi sul sostegno che a breve termineranno il loro percorso formativo.

E’ bene ricordare che il parere del CSPI non è vincolante, però è anche bene riflettere su quanto da esso evidenziato. Non dimentichiamo, del resto, che il titolo di specializzazione si ottiene attraverso un percorso formativo stabilito dalle norme, che negli ultimi anni sono stati attivati tre cicli di specializzazione, che in alcune regioni sono ancora presenti non pochi docenti specializzati anche nelle graduatorie ad esaurimento, mentre altri sono vincitori di concorso e però sono ancora precari. Per il prossimo anno scolastico non sono previste assunzioni su posto di sostegno. Di fronte a tale situazione, va da sé, parlare di continuità riferendosi ai precari, con una modalità parziale, che contravviene non solo alle regole generali delle supplenze, ma anche alla stessa legge 104 e comunque per un massimo di tre anni, ci pare un po’ come parlare di lana caprina.

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Può il dirigente scolastico confermare per l’anno successivo il docente di sostegno precario? ultima modifica: 2018-06-01T07:16:14+02:00 da
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