di Paolo Pizzo, Orizzonte Scuola, 31.5.2016
– Il caso di cui al quesito non è contemplato nello specifico dalla normativa riguardante gli Esami di Stato del I grado per cui si potrebbe fare riferimento alla normativa dettata per l’analogo regime delle incompatibilità relativamente alla commissione d’esame di stato della scuola secondaria di II grado.
Le ordinanze ministeriali per la scuola secondaria di II grado hanno sempre affermato che con riferimento agli adempimenti della riunione preliminare:
“Tutti i commissari debbono dichiarare per iscritto l’assenza di rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado, ovvero di rapporti di coniugio con i candidati che essi dovranno esaminare”.
Dopo aver previsto la sostituzione dei commissari incompatibili in riferimento alle situazioni di parentela e affinità sopra riportate, le ordinanze aggiungono: “Non si procede alla sostituzione del commissario interno legato da vincoli di parentela con un alunno o alunni, nel caso in cui il competente consiglio di classe non abbia ritenuto motivatamente di designare altri docenti della classe”.
Detto questo, nel corso di questi anni questo caso è stato anche dibattuto, con stima e rispetto, con il Dirigente Lupparelli (con il quale abbiamo avuto un confronto diretto su questo e altri temi), il quale ogni anno pubblica un utilissimo manuale per i presidenti di commissione degli esami del I ciclo.
Non posso quindi che concordare con le sue ultime affermazioni al riguardo e che ti riporto:
Che cosa succede se un candidato è parente o affine entro il quarto grado?
Esaminiamo tre possibilità: la prima riguarda gli scritti, la seconda gli orali e, la terza, la seduta della sottocommissione per la valutazione. Se il docente è uno di quelli coinvolti nelle prove scritte (italiano, matematica, lingua straniera), non può presentare la terna al presidente il giorno dello scritto e non deve partecipare nemmeno in modo “informale” alla loro presentazione. Per quanto riguarda l’orale, ci sono due possibilità: la prima è che il candidato non abbia il parente o affine come docente della sottocommissione; in questo caso sosterrà la prova orale con tutti i suoi normali docenti; la seconda è che il candidato abbia come esaminatore il parente o affine; in quest’altro caso (e solo per quell’alunno), il docente sarà sostituito con un docente della stessa materia già presente nella commissione (quindi non si fanno nomine esterne) e che avrà il compito di esaminare il candidato, correggere se necessario anche la sua prova scritta e infine far parte della sottocommissione per la valutazione finale (ma sempre solo per quell’alunno).
Se non dovesse esserci in Commissione un docente della stessa disciplina per il caso sopra esposto (può accadere nelle scuole piccole e quindi con poche sottocommissioni), allora si procederà come indicato per la sostituzione dei commissari assenti (vedi precedente p. 4).
[…]
Devo evidenziare il fatto che se un candidato è giudicato da un parente o affine, il suo esame è nullo. Lo afferma la CM 35 del 26 marzo 2010, nel paragrafo “Incompatibilita”, nel quale si richiama la normativa di riferimento per tali casi: il DPR 487 del 9 maggio 1994, art. 11, comma 1 e art. 508, comma 5, del D. L.vo 16 aprile 1994, n. 297. Devo dire, per completezza d’informazione, che la sopracitata CM 35 riguarda gli esami dei candidati privatisti. Quindi, ancora una volta, dobbiamo applicare le disposizioni per analogia, ma anche con una certa tranquillità: infatti se l’incompatibilità si deve applicare per i privatisti, a maggior ragione si dovrà applicare per quelli interni.
Anche il presidente di commissione, in quanto parte del collegio giudicante, può trovarsi in situazione d’incompatibilità per i motivi sopra elencati; pertanto, al momento della nomina e quindi prima dell’inizio degli esami, dovrà far presente tale situazione al dirigente dell’ufficio scolastico regionale, per i successivi adempimenti.”
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Può un alunno essere esaminato dal proprio padre? ultima modifica: 2016-05-31T18:30:50+02:00 da