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Quale sorte per i non abilitati?

Pasquale Almirante,  La Tecnica della scuola 31.12.2015.  

Mentre si fanno i conti  sul reclutamento di 63.700 docenti abilitati tramite il concorso, la domanda di tanti è: quale sarà  la sorte degli aspiranti insegnati rimasti esclusi dal concorso, cioè i non abilitati?

In base a quanto attualmente previsto dalla legge sulla Buona Scuola (Legge 107/2015) le perplessità sembrano chiarite per gli insegnanti che già possiedono l’abilitazione: i docenti, infatti, verranno utilizzati per le supplenze, mentre le supplenze possono venire assegnate soltanto ai docenti abilitati, avendo cancellato la normativa la cosiddetta Terza Fascia, i cui membri potevano essere chiamati per le supplenze anche in mancanza di abilitazione.

E per chi non ha abilitazione, quale futuro? Secondo LeggiOggi.it, non sarebbero stati dati chiarimenti sul loro percorso lavorativo, visto che la VII Commissione Cultura alla Camera sta attualmente passando in rassegna la Legge delega sulla Formazione iniziale ed il reclutamento dei docenti.

Da quanto dichiarato dall’On. Ghizzoni, membro della Commissione, molto probabilmente saranno due i percorsi previsti. Da un lato, ci sarà un apposito percorso per i docenti non abilitati, dall’altro invece uno per quelli non abilitati che però possiedono un servizio che supera i 36 mesi.

Si tratterebbe, secondo LeggiOggi.it, del cosiddetto “concorso-corso”, riferito alla delega sulla Formazione, che costituisce una sorta di tirocinio della durata triennale, collegato a un concorso, che andrà fatto ai fini dell’inserimento dei docenti: andando, in pratica, a sostituire il TFA e l’anno di prova.

Si tratta di una disposizione che ha scatenato non poche critiche per il fatto che l’inserimento degli insegnanti dovrebbe essere fatto mediante tirocinio, rapportato alla retribuzione dello stesso; retribuzione che, ad oggi, in base alle Linee guida sui Tirocini, comporta un minimo di circa 300 euro.

La VII Commissione Cultura alla Camera, tuttavia, ha precisato che questo tirocinio non può essere considerato equiparabile né ai tirocini d’inserimento o reinserimento lavorativo, riservati ai disoccupati, agli inoccupati o ai soggetti con integrazioni salariali, né tanto meno ai tirocini d’orientamento, destinati invece ai soggetti che si sono laureati da non oltre 12 mesi e con durata che non supera i 6 mesi.

Non ricollegandosi, quindi, questa sorta di tirocinio ai tirocini già esistenti verrebbe meno anche la paga minima di 300-400 euro.

Quale sorte per i non abilitati? ultima modifica: 2016-01-01T05:36:38+01:00 da
Gilda Venezia

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