Quando il docente di ruolo può essere utilizzato su altra classe di concorso anche senza abilitazione. Sovrannumerari e non

di Giovanna Onnis, Orizzonte Scuola,  30.6.2017

– In seguito alla pubblicazione dell’organico dell’autonomia delle diverse istituzioni scolastiche, comprensivo dell’organico di diritto e dell’organico di potenziamento, in presenza di contrazioni determinate dalla riduzione del numero di classi, è possibile, se non sono state costituite cattedre orario con completamento esterno, che uno o più docenti, a seconda delle discipline e del numero di cattedre coinvolte, in base alla posizione occupata nella graduatoria interna di istituto, quindi sia i titolari nella scuola che i titolari nell’ambito con incarico triennale nella scuola, siano dichiarati soprannumerari.

I docenti che si trovano in questa condizione hanno la possibilità di presentare, anche a termini scaduti, entro 5 giorni dalla data di notifica della soprannumerarietà, la domanda di trasferimento e potranno, in questo modo, partecipare ai movimenti per il prossimo anno scolastico, modificando la loro titolarità che, a seconda della sede assegnata nel trasferimento, potrà essere su scuola o su ambito in relazione alle preferenze espresse nella domanda e potrà essere a domanda volontaria, a domanda condizionata o d’ufficio a seconda che possano essere o meno soddisfatti in una delle preferenze espresse.

La soprannumerarietà nell’organico dell’autonomia determina in ogni caso, se non dovesse verificarsi un riassorbimento nella stessa scuola dove si potrebbe liberare una cattedra in fase di mobilità per il docente che ha condizionato la domanda, la perdita della titolarità nella scuola e l’acquisizione, in seguito a trasferimento, di una nuova sede con conseguente modifica della titolarità.

Diverso è se il soprannumero dovesse registrarsi in seguito

All’adeguamento dell’organico dell’autonomia alle situazioni di fatto, si tratterebbe, cioè, di esubero in organico di fatto, quindi si verificherebbe dopo la predisposizione e pubblicazione dei movimenti, a mobilità ormai conclusa.

In questo caso i docenti coinvolti nel soprannumero in organico di fatto, non potranno chiedere trasferimento come docenti soprannumerari per partecipare alla mobilità 2017/18 e non modificheranno la loro titolarità, rimanendo ufficialmente titolari nella stessa scuola anche se per loro, l’anno prossimo, non ci sarà più in organico una cattedra disponibile.
Come dovranno comportarsi?

La risposta la possiamo trovare nel CCNI sulla mobilità annuale 2017/18 firmato il 21 giugno.

Questi docenti hanno la facoltà, ma non l’obbligo, di presentare domanda di utilizzazione per il prossimo anno scolastico, in quanto possono decidere di rimanere nella scuola in cui risultano ancora titolari nonostante l’esubero che ha interessato l’organico di fatto.

Nell’art.6 comma 8 del contratto sulla mobilità annuale viene stabilito, infatti, che i docenti di tutti i gradi di istruzione che, a seguito della riduzione del numero delle classi in organico di fatto, vengono a trovarsi in situazioni di soprannumero totale o parziale, compresi i docenti di sostegno con riferimento alla riduzione del numero di alunni con disabilità, rispetto alla nuova dotazione della scuola, sono utilizzati nell’ambito della scuola di titolarità prioritariamente su posto o frazione di posto eventualmente disponibile per la stessa classe di concorso o posto di insegnamento e, subordinatamente, su posto o frazione di posto relativo ad altro insegnamento o di sostegno per il quale siano in possesso di abilitazione o titolo di studio coerente. In mancanza di queste disponibilità, questi docenti sono utilizzati nella scuola sul potenziamento dell’offerta formativa.

Nell’ambito dell’autonomia organizzativa della scuola e al fine di realizzare l’impiego ottimale delle risorse professionali disponibili, con il consenso degli interessati, in presenza di esuberi in organico di fatto e nei limiti del riassorbimento del soprannumero, il dirigente scolastico può disporre l’utilizzazione, su classe di concorso affine o su posto di sostegno, anche di docente diverso da quello individuato come soprannumerario in organico di fatto.

L’impiego su posti di sostegno è subordinato alla mancanza di docenti specializzati, o che abbiano partecipato all’apposito corso di formazione, sia con contratto a tempo indeterminato sia aspiranti a supplenze. Nello stesso modo, l’impiego su classe di concorso affine di un docente non abilitato è subordinato al completo utilizzo dei docenti in esubero in ambito provinciale per la classe di concorso richiesta.

Resta ferma in ogni caso la possibilità per il docente in soprannumero nell’organico di fatto di chiedere utilizzazione presentando relativa istanza entro 5 giorni dall’individuazione della sua posizione di soprannumerarietà.

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Quando il docente di ruolo può essere utilizzato su altra classe di concorso anche senza abilitazione. Sovrannumerari e non ultima modifica: 2017-06-30T09:02:01+02:00 da
Gilda Venezia

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