Quando suona la campanella…

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di Cinzia Olivieri,  scuola7,  n. 12 26.9.2016 

– Esiste una soluzione al problema dell’uscita autonoma da scuola?

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Dubbi vecchi e nuovi e responsabilità

La recente decisione di un dirigente scolastico di non consentire l’uscita autonoma ai minori di anni 14 riapre le annose questioni relative alla vigilanza all’uscita da scuola.

I ricorrenti pareri dell’Avvocatura (in particolare Avvocatura dello Stato di Bologna – Nota del 4 dicembre 2000, n. 21200, Comunicazione Prot. 9522 Milano, 24.09.02 dell’Uff. Scolastico per la Lombardia) non hanno fornito una rassicurante risposta al personale scolastico.

La responsabilità disciplinata dall’art. 2048 cc è di natura extracontrattuale ed opera in caso di “danno cagionato dal fatto illecito degli allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza“.

Illecito è (art. 2043 c.c.) qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto e per l’effetto obbliga chi lo commette a risarcire il danno a chi lo subisce. Presupposto è che il fatto avvenga nel periodo in cui l’allievo si trovi sotto la vigilanza del docente, e che questi non sia riuscito a dare prova di non aver potuto impedirlo.

Nei casi di autolesione invece (cioè di danni che lo studente cagioni a se stesso), la giurisprudenza ritiene che la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante abbia altresì natura contrattuale (art. 1218 c.c.) con obbligo di risarcimento per inadempimento salvo non provi che esso sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Infatti, come ha precisato il Tribunale Milano, sezione VI, con la Sentenza 26 maggio 2014, n. 6950 “L’accoglimento della domanda di iscrizione e la conseguente ammissione dell’allievo alla scuola produce l’instaurazione di un vincolo contrattuale dal quale sorge a carico dell’istituto l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo…, l’attore dovrà provare che il danno si è verificato durante lo svolgimento del rapporto, il convenuto dovrà provare che l’evento dannoso è stato provocato da causa non imputabile né all’insegnante e né alla scuola”.

Per la Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 11 novembre 2003 n.16947, dunque “Il titolo di responsabilità … nel caso di alunni che subiscano danni durante il tempo in cui dovrebbero esser sorvegliati dal personale della scuola, può essere duplice e può esser fatto valere contemporaneamente” con analoga prova per l’esonero della responsabilità (in tal senso anche l’ordinanza della Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, 16 luglio – 12 ottobre 2015).

Invece la responsabilità del genitore, di cui allo stesso articolo 2048 c.c. comma 1, non trova limiti spazio-temporali.

Spazi e tempi della responsabilità del docente

Com’è noto, il CCNL 2006-2009 all’articolo 29, comma 5 disciplina gli obblighi di vigilanza dei docenti ed alla Tabella A dei profili ATA, quelli per l’area A del personale.

Appare legittimo desumerne che il passaggio di responsabilità, con conseguente assunzione di obblighi di vigilanza, avvenga con l’ingresso dell’alunno a scuola, peraltro indipendentemente dal fatto che vi sia un trasferimento “reale” dal genitore, sul quale fino a quel momento incombono gli obblighi di custodia, al docente.

Ciò trova reiterate conferme dalla giurisprudenza che collega la responsabilità ex art. 2048 c.c. e gli obblighi di sorveglianza e di tutela alla presenza dello studente nella struttura (Cass. sezione III, sentenza 6 novembre 2012 n. 19160; Cass. sezione III, sentenza 4 febbraio 2005 n. 2272).

La Suprema Corte sezione VI con la sentenza 16 febbraio 2015, n. 3081 ha riconosciuto l’assenza di responsabilità dell’istituto per l’infortunio occorso ad una studentessa in ambito scolastico che “all’uscita di scuola, mentre era seduta sul parapetto della scala della scuola, cadeva all’indietro sospinta da un compagno, procurandosi gravi lesioni”. Per la Cassazione “presupposto della responsabilità dell’insegnante per il danno subito dall’allievo, nonché fondamento del dovere di vigilanza sul medesimo, è la circostanza che costui gli sia stato affidato, sicché chi agisce per ottenere il risarcimento deve dimostrare che l’evento dannoso si è verificato nel tempo in cui l’alunno era sottoposto alla vigilanza dell’insegnante”.

L’accertamento della responsabilità presuppone quindi la prova che l’infortunio si sia verificato all’interno dell’edificio scolastico, durante l’orario scolastico, ovvero quando il minore era sotto la responsabilità dell’istituto e degli insegnanti (si pensi ad una visita guidata).

Il subentro reale o potenziale della sentenza del 1999

La Cassazione Civile, Sezione I, con sentenza n. 3074 del 30 marzo 1999 ha stabilito che: “L’Istituto d’istruzione ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui gli sono affidati, e quindi fino al subentro, reale o potenziale, dei genitori o di persone da questi incaricate”.

Sono stati espressi dubbi in merito all’esatta definizione del subentro “potenziale” del genitore.

Da quanto precede appare che il subentro del docente è collegato all’ingresso a scuola dello studente, a prescindere dal materiale affidamento della genitore, che fino a quel momento ne è responsabile.

Per l’effetto al termine delle lezioni non può pretendersi obbligatoriamente invece un subentro “reale” dal docente al genitore, il quale, in conformità al suo ruolo educativo costituzionalmente previsto (art. 30), può legittimamente desiderare che i propri figli percorrano in autonomia il tragitto casa-scuola per favorirne la crescita e la responsabilizzazione. Il subentro può quindi essere “potenziale”, e cioè collegato all’uscita.

Occorre evidenziare le circostanze di fatto sottese alla sentenza della Cassazione n. 3074del 99. Il minore, infatti, iscritto ad un istituto tecnico statale, era uscito anticipatamente dalla scuola per l’assenza dell’insegnante che avrebbe dovuto tenere lezione nell’ultima ora, ed era stato accoltellato da alcuni giovani rimasti sconosciuti.

Si comprende pertanto che l’evento è avvenuto in orario scolastico, cioè nel tempo in cui l’alunno, peraltro quotidianamente prelevato dalla madre, era affidato alla sorveglianza della scuola, la quale avrebbe dovuto, piuttosto, far ricorso al personale ausiliario o anche, in caso estremo, all’accorpamento di più classi.

Le possibili soluzioni normative

Con il DDL S325 si è pensato di colmare questa che viene ritenuta una “lacuna” normativa modificando l’articolo 10, comma 3, lettera a) del Dlgs n. 297 del 1994, per il quale il consiglio di circolo o di istituto ha potere deliberante, tra l’altro, in materia di adozione del regolamento interno che deve, fra l’altro, stabilire le modalità per la vigilanza degli alunni durante l’ingresso e la permanenza nella scuola, nonché durante l’uscita dalla medesima, aggiungendo questo passaggio: “Il rispetto del regolamento interno del circolo o dell’istituto esenta i docenti da qualsiasi responsabilità civile o penale nei confronti degli studenti”.

Invero appare improbabile che attraverso tale semplice rinvio normativo una disposizione regolamentare possa sic et simpliciterassurgere a norma di legge in grado di esonerare dalle responsabilità di cui peraltro si sta testualmente riconoscendo l’esistenza.

Pertanto, premesso che, come si evince da quanto predetto, con il termine delle lezioni e l’accompagnamento al portone si realizza di fatto il subentro (potenziale) della responsabilità del genitore, si potrebbe piuttosto, espressamente chiariti normativamente gli ambiti spazio-temporali degli obblighi di vigilanza dei docenti, rinviare ai regolamenti per la definizione delle modalità di subentro reale o potenziale del genitore in relazione all’età, al grado di maturazione raggiunto dagli allievi, nonché alle circostanze del caso concreto.

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