Quando un giudice può annullare una bocciatura, gli errori che il Consiglio di classe non deve commettere

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Orizzonte Scuola, 15.1.2020

– Nell’ambito dei giudizi scolastici, il sindacato del giudice di legittimità deve arrestarsi alla verifica delle regole procedimentali, nei limiti dell’illogicità e della contraddittorietà manifeste poiché, diversamente opinando, il giudice indebitamente finirebbe per invadere l’area dell’insindacabile merito valutativo riservata all’organo tecnico, sia esso il Consiglio di classe ovvero la Commissione d’esame.

I principi affermati nel 2018 dal Tar Campania. Una vicenda esaminata e decisa nel 2018, che riguardava la mancata ammissione di uno studente all’esame di maturità, ha rappresentato l’occasione, per il giudice amministrativo campano (T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, Sentenza 18 giugno 2018, n. 4028), per chiarire, elencandoli e riassumendoli, i principi che presiedono il sindacato giudiziario in ordine ai giudizi scolastici, già espressi in alcuni precedenti, così delineando un’area definita, dallo stesso giudice, “dell’insindacabile”.

L’area entro la quale può sindacare il giudice. I giudizi delle Commissioni d’esame in materia scolastica sono caratterizzati da ampia discrezionalità tecnica. Consegue che, al giudice della legittimità, spetta solamente di verificare se il procedimento, a conclusione del quale tale giudizio è stato formulato, sia conforme al parametro normativo ovvero ai criteri deliberati previamente, e non risulti inficiato da vizi di:

  • manifesta illogicità,
  • difetto di istruttoria,
  • travisamento dei fatti (in tal senso, T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 9 febbraio 2010, n. 311).

L’area del merito valutativo è riservata agli organi della scuola. Nell’ambito dei giudizi scolastici, il sindacato del giudice di legittimità deve arrestarsi alla verifica delle norme procedimentali, nei limiti dell’illogicità e della contraddittorietà manifeste in quanto, differentemente opinando, il giudice, in modo indebito, finirebbe per usurpare l’area dell’insindacabile merito valutativo riservata all’organo tecnico, sia esso il Consiglio di classe o la Commissione d’esame (in tal senso, T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 20 dicembre 2007, n. 5156).

Cosa non può incidere nella mancata ammissione. Per l’ammissione all’esame di Stato non possono in alcun modo incidere la mancata attivazione nel corso dell’anno scolastico delle iniziative di sostegno concretantesi in appositi corsi di recupero, che non sono di per sé sufficienti a giustificare, né a modificare, l’esito negativo delle prove di esame (si veda Tar Campania, Napoli, Sez. IV, n. 712/2011 e, in senso analogo, Tar Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, n. 139/2015).

Non sussiste disparità di trattamento poiché le valutazioni riguardano il singolo. In tema di giudizi delle commissioni d’esame in materia scolastica, non può configurarsi il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento, trattandosi di valutazioni riferibili alle qualità del singolo studente e, per l’effetto, di natura non comparativa (T.A.R. Emilia-Romagna Bologna, Sez. II, 19 aprile 2006, n. 473, come pure T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 15 novembre 2000, n. 4252).

Gli elementi da tenere in considerazione per la non ammissione. Il giudizio di non ammissione di uno studente all’esame di maturità si basa, in modo esclusivo, sulla constatazione della sua insufficiente preparazione e dell’incompleta maturazione personale, necessarie per accedere alla successiva fase di studi. La valutazione di legittimità di detto giudizio deve essere condotta avendo esclusivo riguardo agli elementi che esprimono, alla conclusione dell’anno scolastico, la presenza o meno di un sufficiente livello di preparazione e di maturità dell’allievo.

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Quando un giudice può annullare una bocciatura, gli errori che il Consiglio di classe non deve commettere ultima modifica: 2020-01-15T16:02:12+01:00 da

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