Quante ripetizioni dell’anno di prova scaturiranno dal Decreto?

tuttoscuola_logo14Tuttoscuola,    28.10.2015.  

La proposta è di inserire nel contratto un compenso di 50 euro l’ora
per i docenti accompagnatori, come per i corsi di recupero

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Con la firma del decreto n. 850 del 27 ottobre 2015, il Ministero dell’Istruzione ha adempiuto alla definizione degli obiettivi, delle modalità di valutazione, delle attività formative e dei criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova, secondo le nuove norme previste dalla legge 107/15 sulla Buona Scuola, dando seguito agli impegni annunciati nell’incontro coi sindacati del 23 settembre scorso.

Il periodo di prova è confermato in 180 giorni, di cui almeno 120 in attività didattiche, come se il presente anno scolastico (art. 3: “Il superamento del periodo di formazione e prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche., almeno dal punto di vista assunzionale”) fosse un anno come tutti gli altri.

Così tuttavia non è. E riesce davvero difficile pensare che le diverse decine di migliaia di docenti che saranno assunti tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre (ammesso che sia rispettata perfettamente latimeline ministeriale, e ci sono forti dubbi) nella cosiddetta “fase C” del piano assunzionale saranno in grado di collezionare ‘materialmente’ 180 giorni nel corrente anno scolastico, di cui almeno 120 in attività didattiche.

Il decreto tutela in parte queste fattispecie, prevedendo la validità del periodo di prova anche nei “periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio”, e allargando il concetto dei “centoventi giorni di attività didattiche” (che saranno “sia i giorni effettivi di insegnamento  sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali”).

Inoltre, il decreto viene incontro ai supplenti nella scuola statale, prevedendo esplicitamente che il periodo di formazione e prova possa “essere svolto, nell’anno scolastico di decorrenza giuridica della nomina, anche presso l’istituzione scolastica statale ove è svolta una supplenza annuale o sino al termine del servizio, purché su medesimo posto o classe di concorso affine”.

Ma chi sarà assunto provenendo dalla scuola non statale, e dovrà sottostare agli obblighi di preavviso, come farà? E chi attualmente svolge altri impieghi e ha i medesimi obblighi come si dovrà comportare? Si noti che nella FAQ 25 (http://www.istruzione.it/assunzioni_buona_scuola/faq.shtml) predisposta dal Ministero dell’Istruzione sulle assunzioni, una fattispecie di maggiore flessibilità per chi avesse dovuto cambiare lavoro era stata esplicitamente prevista.

Ma, così predisponendo la durata del periodo di prova, si rischiano molte migliaia di ripetizioni (senza più appello) dei periodi di formazione e prova. Forse, eccezionalmente per quest’anno, sarebbe possibile, necessariamente per via normativa, immaginare come valide per il periodo di prova durate di giorni inferiori a quelle correnti.

Quante ripetizioni dell’anno di prova scaturiranno dal Decreto? ultima modifica: 2015-10-29T04:20:53+01:00 da
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