Didattica

Quella fatwa del Ministero contro la DaD

TuttoscuolaNews, n. 1047 del 5.9.2022.

Domanda (Faq) numero 6: “Gli alunni positivi possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata?“. Risposta del Ministero: “No. La normativa speciale per il contesto scolastico legata al virus SARS-Cov-2, che consentiva tale modalità, cessa i propri effetti con la conclusione dell’anno scolastico 2021/2022“.

La risposta del Ministero all’interno del vademecum sulle indicazioni per la mitigazione degli effetti del Covid per l’a.s. 2022-23, formulata in ossequio alla più classica regola burocratica – quella che mette al primo posto il rispetto formale della norma, trascurandone la finalità – è stata interpretata dalla stampa e, purtroppo, anche da molti dirigenti e insegnanti, in senso ultrattivo, come divieto di utilizzare modalità didattiche diverse da quella in presenza: un trionfo per i sostenitori della scuola tradizionale e della intangibilità, teorizzata da Alberto Asor Rosa già agli esordi della didattica a distanza, del rapporto personale, esclusivamente in presenza, tra docente e allievo. È preoccupante che, secondo il sondaggio promosso da Tecnica della Scuola, il 70% dei docenti interpellati si sia dichiarato d’accordo con la risposta del Ministero. E che la Presidente dell’ANP del Lazio abbia plaudito alla decisione del Ministero di regolamentare centralmente la questione contraddicendo in radice l’autonomia delle scuole.

Del resto si tratta di conseguenze di come è stata formulata quella Faq (che non può assurgere a norma né primaria né secondaria, ma ha un forte effetto sull’operatività). Pensiamoci bene: se l’intento fosse stato quello di evitare che le scuole fossero obbligate a organizzare il servizio a distanza per gli alunni positivi (discutibile ma comprensibile), la Faq avrebbe dovuto essere formulata in quel senso (“La scuola è obbligata a garantire la Dad agli alunni positivi? No“).
Invece si è scelta una formulazione molto più forte, che richiama un divieto per gli studenti, e quindi indirettamente per le scuole (“Gli alunni positivi possono seguire…? No”). Perché?

In questo modo le tante scuole che nei due anni della pandemia si sono organizzate per mantenere viva e vitale, sia pure a distanza, la relazione didattica tra insegnanti e alunni, e che per questo sono state apprezzate e lodate per il servizio fornito, vengono ora quasi criminalizzate dalla “fatwa” ministeriale se si azzardano a continuare a fare quello che hanno fatto, spesso bene se non benissimo, per sopperire alla chiusura degli edifici scolastici. Cosa succederebbe a un dirigente scolastico che volesse continuare a garantire quel servizio? Perché metterlo in questa condizione?

Torna la solita domanda: al centro del servizio scolastico ci sono le esigenze delle scuole e del personale o gli interessi degli studenti? Perché comprimere il diritto allo studio degli studenti, se le scuole autonome sono in grado – certo con un maggiore sforzo – di organizzare il servizio in sincrono, come in moltissime hanno dimostrato?

Ma, al di là dell’assurdo divieto di ricorrere alla DaD e addirittura anche alla DDI (Didattica Digitale Integrata) in caso di assenze degli alunni causa Covid, perché impedire a uno sportivo o a uno straniero, o a un ammalato non Covid, di poter continuare a studiare anche nei periodi di assenza fisica dalla scuola? (O per loro sarà possibile? E in tal caso perché non ai positivi Covid?). Il principale atto di accusa contro la DaD – quello di impedire la socializzazione dei giovani – del tutto infondato nel caso della DDI, non trova alcun fondamento nemmeno nei casi indicati, dove solo la DaD può assicurare la partecipazione degli alunni al processo formativo.

Per molte scuole la didattica integrata è ormai la regola, non l’eccezione. Siamo a conoscenza di scuole che intendono precisarlo nel Regolamento di Istituto continuando, a determinate condizioni, a offrire la DDI in tutte le forme ritenute efficaci. Fanno bene. E’ uno dei pochissimi lasciti positivi di una pandemia che ha straziato la società a livello globale. Perché rinunciarvi così, via Faq?

D’altronde né una Faq, né la fine dello stato di emergenza possono vietare a una scuola di garantire il miglior servizio di istruzione che è in grado offrire ai propri studenti e alle loro famiglie.

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Quella fatwa del Ministero contro la DaD ultima modifica: 2022-09-05T06:16:30+02:00 da
Gilda Venezia

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