dal blog di Gianfranco Scialpi, 23.11.2024.
Ragazzo che dondola sulla sedia. Inevitabile la caduta, certe le responsabilità del docente
Ragazzo che dondola sulla sedia. La vicenda
Ragazzo che dondola sulla sedia. La vicenda e riportata da Orizzontescuola.it. La caduta è inevitabile, procurandosi un danno. I genitori denunciano la scuola per omessa vigilanza.
La sentenza del Giudice di Pace di Napoli non ha sorpreso. La scuola è stata condannata per omessa denuncia. La prudenza che ci accompagna nel commentare le sentenze non a disposizione è qui ridotta, in quanto sembrano chiari gli elementi. L’unica incertezza riguarda se la caduta è avvenuta senza o dopo i richiami del professore.
Comunque il pronunciamento rappresenta l’ultimo l’esempio dell’orientamento della giurisprudenza che esalta il principio della presenza attiva declinata nel richiamo anche continuo con possibilità di modificare la condizione di partenza dell’alunno/studente.
La suddetta regola di comportamento è coerente con quanto imposto dall’articolo 2048 comma 3 che dopo aver definito la culpa in vigilando nel tempo di permanenza dello studente a scuola conclude : ” le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto“. Ne consegue “il principio che non è sufficiente la presenza fisica per non essere citati per inadempienza degli obblighi sulla vigilanza.
In altri termini, non è sufficiente provare che al momento dell’incidente occorso al minore si era presenti. E’ necessario provare con atti formali o più semplicemente con azioni ad alto tasso di visibilità che si è impedito il fatto.
Alcuni esempi: zaini spostati in parti dell’aula non soggette al transito degli alunni; divieto esplicito di dondolarsi sulla sedia, di correre negli spazi ristretti dell’aula…
Ribadisco il criterio stringente che i giudici – sul loro tavolino non ci sono trattati di pedagogia, che “parlano” di autonomia – hanno come riferimento e dal quale discendono le loro sentenze: il grado di prevedibilità dell’evento!
Ovviamente questo ricade nell’interpretazione del giudice, in base alla documentazione e alle dichiarazioni dei testimoni. Solo il basso tasso di prevedibilità dell’evento, può essere configurato come “repentino” e quindi rientrare nella condizione di “non aver potuto impedire il fatto“.
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Ragazzo che dondola sulla sedia. La caduta inevitabile e la certa responsabilità della scuola ultima modifica: 2024-11-23T21:24:03+01:00 da