Registro elettronico, illegittimo chiedere ai docenti di compilare da casa. Cosa succede se non c’è linea?

Orizzonte Scuola, 30.1.2018

– Registro elettronico, questo sconosciuto. Ma cosa accade in caso di malfunzionamenti?

Intanto, ricordiamo che il registro di classe e quello del professore rientrano nel novero degli atti pubblici ai fini della legge penale (V Sezione Penale della Corte di Cassazione: 12726/2000; 6138/2001; 714/2010), e che pertanto il docente nella compilazione dei detti registri soggiace in particolare agli art 476 (falsità ideologica) e 479 (falsità materiale) c.p.

Per tale motivo, l’insegnante deve essere messo in condizione di operare al meglio con attrezzature che devono essere a totale carico dell’amministrazione.

La firma su registro è un atto amministrativo ufficiale che fa parte degli obblighi di servizio dei docenti e che pertanto deve poter essere espletato in classe, dunque risulta illegittima la richiesta ai docenti di firmare dai PC della scuola che non siano quelli di classe richiesti, o addirittura da casa, in quanto deroga peggiorativa delle condizioni di lavoro contrattualmente previste.

In sintesi il docente deve poter registrare voti e assenze degli alunni in tempo reale sia sul Registro di Classe che sul Giornale del Professore, perché  la legge penale impone al pubblico ufficiale di documentare tempestivamente i fatti che siano avvenuti in sua presenza.

Pratica di firmare in tempi diversi dalla presenza in classe che è illegittima anche davanti a delibera collegiale.

Ma ad essere in difetto è sempre l’insegnante, anche quando i supporti informatici (tablet, PC o altro) forniti dalla scuola rendano difficoltosa o impossibile la compilazione del registro elettronico a causa della loro inadeguatezza o della insufficienza della connessione a internet.

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Registro elettronico, illegittimo chiedere ai docenti di compilare da casa. Cosa succede se non c’è linea? ultima modifica: 2018-01-31T06:23:00+01:00 da
Gilda Venezia

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