Registro elettronico: voti vanno registrati immediatamente e bloccati con la relativa funzione

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di Katjuscia Pitino, Orizzonte Scuola, 17.4.2018

– In molte realtà scolastiche, già da tempo, l’uso del registro elettronico costituisce lo strumento di lavoro per assolvere alla prassi della documentazione dell’attività svolta dall’insegnante in classe, avendo del tutto sostituito l’antesignano registro personale o del professore.

 Il R.E. ha insomma unificato, in maniera indubbia, le due funzioni rivestite in passato sia dal registro di classe che da quello del professore; sono tante oggi le scuole in cui il registro di classe è del tutto scomparso pur avendo natura di atto pubblico e perciò pregnante oltremodo perché “posto in essere dal pubblico ufficiale nell’esercizio della sua pubblica attività e destinato a fornire prova di fatti giuridicamente rilevanti”(Sentenza n.3004 del 1999).

La funzionalità del registro elettronico

Tuttavia, a dispetto della trasparenza e dei meriti sindacabili, la funzionalità del R.E. genera illeciti che non sono da sottovalutare: non sempre infatti la registrazione dei voti assegnati avviene contestualmente alle verifiche orali sostenute dagli studenti e rari sono i casi in cui nelle scuole sia applicata, dopo un breve lasso di tempo, la funzione del blocco dei voti, tale da rendere immodificabile da parte del docente a distanza di tempo la valutazione assegnata all’alunno.

La procedura di registrare i voti senza un limite temporale, di poter modificare ed intervenire su una valutazione già espressa non è corretta, la questione andrebbe discussa e deliberata in seno al Collegio dei docenti, perché eventuali responsabilità, generate da modifiche realizzate successivamente, non potrebbero ricadere in capo al docente, ma all’amministrazione. E’ opportuno ricordare che il dirigente scolastico nella scuola ha la responsabilità della gestione delle risorse strumentali e di assicurare la qualità dei processi formativi, quindi, a maggior ragione anche delle modalità di valutazione nonché della documentazione relativa, nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza della P.A.

La casistica

La riflessione nasce da una puntualizzazione resa, in seno ad un consiglio di classe da un docente, nei confronti di un altro che veniva accusato di aver modificato a posteriori i voti del R.E.

L’episodio verificatosi ha una sua logica: in assenza di precisi criteri sulla prassi di registrazione dei voti la responsabilità non può, come già detto, essere del docente; in effetti le valutazioni degli alunni vanno inserite tempestivamente e il R.E. per avere valenza di atto pubblico dovrebbe rispettare, in teoria, la stessa gestione eseguita per la pubblicazione dei documenti informatici sui siti delle PP.AA., i quali come sappiamo devono avere la caratteristica di immodificabilità ed integrità, assegnando dunque al voto una validazione temporale che lo renderebbe appunto definitivo una volta espresso, con la connessa adozione di misure di memorizzazione su sistemi di gestione documentale che devono adottare idonee politiche di sicurezza e il versamento ad un sistema di conservazione (DPCM del 13 novembre 2014 Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni).

La giurisprudenza sui registri scolastici

In merito, si fa appello alla Sentenza n.767 del 2003 del TAR Piemonte, la quale si è espressa su un ricorso presentato da un docente per l’annullamento di una sanzione disciplinare in cui si contestava allo stesso di non aver riportato tempestivamente sul registro personale le valutazioni degli alunni, in modo da permettere l’attivazione di corsi di recupero.

Il richiamo alla suddetta sentenza avviene però per ricavarne un principio applicabile al registro R.E., oramai come già detto, strumento integralmente sostitutivo di quello personale, ovvero il fatto che le votazioni devono essere registrate immediatamente; il giudice affermava l’identità tra registro di classe e registro personale, richiamando l’art.69 del R.D. n.969 del 1924, sottolineando proprio la tempestività della registrazione dei voti. L’art.69 risulta a tutt’oggi abrogato mentre è ancora vigente l’art.41 del R.D. 30/04/1924, n. 965 Ogni professore deve tenere diligentemente il giornale di classe, sul quale egli registra progressivamente, senza segni crittografici, i voti di profitto, la materia spiegata, gli esercizi assegnati e corretti, le assenze e le mancanze degli alunni”.

Nella citata sentenza si legge: nemmeno condivisibile è poi l’interpretazione del secondo comma dell’art. 69 r.d. n.969/1924 dacché la stessa previsione normativa sancisce l’identità tra il registro in cui vanno annotate le assenze e quello in cui devono essere inserite le votazioni e, pertanto, devono essere coerenti, seppure non indefettibilmente contestuali, le tempistiche delle rispettive registrazioni; forti argomenti in tal senso si ricavano, del resto, anche da condivisibili massime d’esperienza: è notorio, infatti, quanto elevato sia il rischio di dispersione – anche in conseguenza di eventi imprevedibili – di una gran mole di informazioni (specialmente di quelle relative agli esiti delle esaminazioni effettuate) affidata alla semplice “memoria personale”. Vale citare, a tal proposito, una decisione dell’omologo Tribunale umbro (la sentenza n. 145 del 2 maggio 1995) con la quale si è condivisibilmente statuito che l’insegnante di scuola media secondaria superiore ha l’obbligo, derivante dal dovere di imparzialità ai sensi dell’art. 97 Cost., di annotare progressivamente le valutazioni, positive o negative, delle interrogazioni sostenute dagli alunni nel registro personale con immediatezza e non a distanza di tempo, quando il ricordo delle risposte fornite tende ormai a sbiadire ed elementi estranei, dovuti a vicende successive, possono influire, modificandola, sulla complessiva considerazione della loro preparazione”. Che dire quando gli stessi voti possono essere modificati a distanza di tempo. Una delle tante pecche del R.E. se non correttamente gestito.

Concludendo, attualmente con l’uso del R.E., alla tempestività della registrazione della valutazione dovrebbe far seguito anche la garanzia, tutta amministrativa e digitale, della immodificabilità di quanto registrato.

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