di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 19.9.2025.
Procedura in caso di irreperibilità e sanzioni in caso di assenza alla visita di controllo.
Per permettere il controllo della reale impossibilità a svolgere l’attività lavorativa, il dipendente in malattia deve rendersi reperibile presso la propria abitazione negli orari stabiliti dalla legge.
Gli orari di reperibilità, validi per tutti i giorni indicati nel certificato medico (inclusi sabati, domeniche e festivi), sono fissati dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00.
Sanzioni in caso di assenza alla visita di controllo
Se il lavoratore non è presente alla visita medica senza un motivo valido, perde in tutto o in parte l’indennità di malattia:
- Prima assenza ingiustificata: sospensione dell’indennità fino a un massimo di dieci giorni a partire dall’inizio della malattia.
. - Seconda assenza ingiustificata: riduzione del 50% dell’indennità per il restante periodo di malattia.
. - Terza assenza ingiustificata: perdita totale dell’indennità dalla data della terza assenza.
Procedura in caso di irreperibilità
Se il medico incaricato del controllo domiciliare constata che il dipendente non è presente, lascia un avviso in busta chiusa per convocarlo a una successiva visita presso l’ambulatorio.
L’eventuale mancata presentazione a questo nuovo appuntamento comporta le stesse sanzioni previste per una seconda assenza ingiustificata.
Esenzioni dall’obbligo di reperibilità
Secondo l’articolo 4 del decreto n. 206 del 17 ottobre 2017, non sono tenuti a restare a casa durante le fasce orarie di reperibilità i lavoratori che si trovano in una delle seguenti situazioni:
- gravi patologie che richiedono trattamenti salvavita;
. - malattie riconosciute come causa di servizio che comportino menomazioni comprese nelle prime tre categorie della Tabella A o patologie elencate nella Tabella E del D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834;
. - condizioni patologiche legate a una invalidità accertata pari o superiore al 67%.
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In tali casi, il dipendente è quindi esonerato dall’obbligo di permanere presso il proprio domicilio nelle fasce orarie previste.
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Reperibilità ed esenzioni della visita fiscale per i docenti ultima modifica: 2025-09-20T11:55:43+02:00 da
