di Andrea Alberto Moramarco, Il Sole 24 Ore, 6.12.2019
– Corte di Cassazione. Sentenza n. 49133/2019.
La condizione di stress derivante dalle condizioni del figlio portatore di handicap, alimentata altresì dalla negata richiesta di specifica assistenza, non legittima il genitore ad offendere e minacciare il dirigente scolastico. Non è chiaro però se tale fragile condizione psicologica comporti un’attenuazione della pena per il reato di minaccia o vada addirittura ad escludere la responsabilità penale. Questo è quanto emerge dalla vicenda oggetto della sentenza 49133 della Cassazione, depositata martedì scorso, con la quale i giudici di legittimità hanno cercato di chiarire giuridicamente i termini della questione, correggendo la portata della decisione del giudice di pace.
Quest’ultimo, infatti, era addivenuto ad una sentenza di condanna per il reato ex articolo 612 Codice penale nei confronti della madre di uno studente disabile, la quale aveva minacciato di malmenare la preside dell’istituto scolastico, accusata di non garantire al ragazzo l’assistenza prevista per i portatori di handicap. Il giudice onorario, tuttavia, aveva riconosciuto una portata “esimente” alle «condizioni psicolabili-fragili per la condizione di handicap» dell’alunno, condannando l’imputata alla multa di 200 euro.
La decisione
La vicenda giungeva subito in Cassazione, dove la difesa della madre dello studente chiedeva lumi sulla terminologia utilizzata dal giudice di pace, ovvero sulla parola «esimente» che, tradizionalmente, comporta una esclusione della colpevolezza, mentre nella fattispecie aveva comportato una riduzione della pena.
I giudici di legittimità condividono la doglianza e colgono l’occasione per rievocare la classificazione dogmatica delle circostanze che escludono il reato, elidono l’antigiuridicità ed eliminano la colpevolezza. Accanto a queste vi sono, poi, le circostanze che attenuano la responsabilità, tra cui le attenuanti generiche, a cui con ogni probabilità il giudice onorario intendeva riferirsi. Difatti, afferma il Collegio, la situazione di «fragilità emotiva» valorizzata dal giudice di pace «avrebbe potuto ricevere un più adeguato inquadramento mediante il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche» in base all’articolo 62-bis Cp. Alla dichiarata esimente, cioè, avrebbe dovuto seguire, oltre all’indicazione del riferimento normativo, anche il proscioglimento dell’imputata; al contrario, chiosa la Corte, «se tale situazione è stata considerata nell’ambito degli ordinari criteri commisurativi della pena», il giudice avrebbe dovuto riconoscere le attenuanti generiche.
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Responsabilità penale attenuata per le minacce al preside che nega l’assistenza all’alunno disabile ultima modifica: 2019-12-06T06:35:17+01:00 da