dalla Gilda degli insegnanti di Venezia,11 maggio 2023.
La retribuzione del personale docente è composta da diverse voci, di cui le più importanti sono la paga base e la retribuzione professionale docenti (o RPD). A queste si aggiungono eventuali altri compensi per lo svolgimento di ore di supplenza o di attività aggiuntive.
È una rimunerazione di natura fissa e continuativa, non associata allo svolgimento di particolari prestazioni del personale docente introdotta dal CCNL 200/01 che quindi va al di là delle ore aggiuntive, progetti, incarichi o particolari funzioni, ecc. .
Infatti l’art. 7, comma 1, del CCNL 15.3.2001 stabilisce che “sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”; aggiunge inoltre al comma 3 che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall’art. 25 del CCNI del 31.8.1999”
La Corte di Cassazione si è da tempo pronunciata sulla questione, affermando che l’art. 7 del CCNL 15.3.2001, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’accordo quadro europeo attribuisce la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze”.
Fanno eccezione i docenti precari impiegati per le cosiddette supplenze brevi e saltuarie ai quali l’R.P.D. non viene corrisposta.
Si tratta di una rimunerazione di €. 174,50 mensili, pari a circa il 10% della paga base.
In passato, ammontava a 164,00 €. mensili importo che è salito €. 174,50 con il C.C.N.L. del 19 aprile 2018.
L’importo della RPD è riportato nel cedolino.
Se non risulta, per esempio, in caso di supplenza fino al termine delle lezioni, significa che effettivamente non mi è stata corrisposta.
La Corte di Cassazione già dal 2018 ha dichiarato illegittima e discriminatoria l’esclusione dei docenti impiegati per “supplenze brevi” dal compenso per l’RPD, in virtù del principio di parità di trattamento sancito dall’accordo quadro europeo sul contratto a tempo determinato, che vieta ogni discriminazione tra personale “fisso” e personale precario.
Più recentemente, la Cassazione – proprio con riferimento alla Retribuzione Professionale Docenti – con ordinanza n.6293/2020, ha avuto modo di ribadire tale principio, affermando che non esistono “ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato”
Tramite ricorso, in quanto – nonostante la pronuncia della Cassazione – il Ministero non ha dato indicazioni di corrispondere pacificamente l’RPD a tutti gli aventi diritto.
Ma la chiarezza della pronuncia e la sua autorevolezza (ovvero della Corte che ha il compito di dettare ai Giudici le linee guida per interpretare correttamente la legge) non lascia margini per un rigetto della domanda.
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Retribuzione Professionale Docente: che cos’è, a chi spetta, a quanto ammonta ultima modifica: 2023-05-11T06:48:24+02:00 da
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