di Katjuscia Pitino, Orizzonte Scuola, 14.10.2016
– L’assetto strutturale, prodotto dalla Legge 107, si avvia ad un nuovo anno scolastico (il secondo dalla sua emanazione) e il Piano Triennale dell’offerta formativa si appresta, in taluni casi, ad essere revisionato nella sua sostanza, in forza anche dei cambiamenti avvenuti in corso d’opera: organico di istituto e mobilità annuale.
Il documento che rappresenta “l’identità culturale e progettuale” delle scuole è ai sensi dei commi 12 e 14 dell’art.1 della Legge 107 “rivedibile annualmente” entro il mese di ottobre. Il Piano che ha infatti una durata triennale deve comunque poter incamerare nuove eventuali modalità organizzative e formative che le istituzione scolastiche intendono adottare anche in virtù delle risorse umane che hanno ottenuto. Così la possibile se non necessaria revisione andrebbe determinata su due versanti distinti ma strettamente correlati tra di loro:
- l’utilizzo delle risorse umane e sul punto conviene parlare di “organico dell’autonomia”, unitario e non già distinto per categorie professionali (si veda Nota Min. 2852 del 2016)
- l’offerta formativa non nella sua complessità, ma relativamente a quegli ambiti operativi che attengono alla realizzazione del curricolo e al raggiungimento degli obiettivi formativi prioritari che le scuole hanno individuato e che perseguiranno con“iniziative di potenziamento” e “attività progettuali” (comma 7 della Legge 107), tenendo conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi di processo individuati nel Rapporto di Autovalutazione e delle azioni identificate nel Piano di Miglioramento.
In relazione ai due ambiti sopra identificati, il processo di messa a punto del PTOF terrà conto delle seguenti aree di azione:
AREA DEGLI INDIRIZZI DIRIGENZIALI
Gli indirizzi sono formulati dal dirigente scolastico ma sono condivisi e discussi negli spazi collegiali.
-Si partirà infatti dall’eventuale riformulazione degli indirizzi forniti dal dirigente scolastico o dalla riconferma di quelli individuati l’anno precedente, perché qualsiasi atto finalizzato ad un riesame del documento fondamentale dell’istituzione scolastica, senza tali indicazioni organizzative e gestionali sarebbe monco alla radice; la stessa Legge 107 stabilisce che “il Piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico” (art.1 comma 14). La fase check del PTOF muove strutturalmente da questa ‘figura apicale’ che specifica i punti di azione da cui partire. Importante risulta anche che gli orientamenti dirigenziali trovino un nesso con le competenze collegiali ovvero che le mete dichiarate, scaturiscano da un confronto fattivo con gli organi collegiali della scuola di cui la legge 107 a più riprese ne sottolinea il rispetto.
AREA DELLA GESTIONE DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA
I docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento” (art. comma 5 della Legge 107). E’ giusto esplicitare nel PTOF la gestione dell’organico dell’autonomia.
Gli indirizzi di macro-gestione dirigenziale confluiscono anche nelle scelte operate circa l’utilizzo dell’organico dell’autonomia che sarà presentato nel Piano triennale distinguendo tutte le finalità ̶̶ educative, formative, organizzative, progettuali ̶ e la segmentazione dei ruoli e dei compiti che ad esso si assegnano.
Il Piano esplicita, rammentando l’antesignano articolo 3 del DPR 275 del 1999, la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa, con i relativi“spazi di flessibilità” adottati dalla singola istituzione scolastica e, alla luce della Legge 107, anche le “iniziative di potenziamento dell’offerta formativa”. Poiché l’organico dell’autonomia è “funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell’offerta formativa” (art.1 comma 5 Legge 107) nel PTOF si renderà conto di come le unità operative nel suo insieme, costituenti l’organico dell’autonomia, parteciperanno alla realizzazione di tutte le finalità poste in essere dalla scuola. Gli indirizzi di gestione di cui sopra devono pur trovare una corrispondenza in un piano di azioni determinato.
AREA DELLA DIDATTICA E DEL POTENZIAMENTO
Altro punto della fase check è la rimodulazione degli obiettivi formativi prioritari, anche in riferimento alle risorse triennali assegnate alla singola istituzione scolastica nonché l’indicazione del modello organizzativo adottato relativo ai tempi e agli spazi, alla costituzione di classi aperte e/o all’utilizzo flessibile dei docenti dell’organico dell’autonomia. Su questa area rigenerativa dell’autonomia didattica e organizzativa ex artt. 4 e 5 del DPR 275 del 1999, la Nota Ministeriale n.2852 del 5/09/2016 fornisce diversi spunti operativi concernenti la possibile realizzazione dell’offerta formativa, collegandoli proprio con l’utilizzo dell’organico dell’autonomia. La revisione dell’area della didattica e del potenziamento si regolerà sulla relazione di continuità con l’anno scolastico appena trascorso e le nuove intenzionalità per il corrente anno. Pertanto si darà contezza strutturalmente della tipologia di didattica da esperire, dei possibili piani progettuali da sviluppare oltreché delle risorse umane utilizzate per gli obiettivi da raggiungere. Il potenziamento dell’offerta formativa tiene conto delle risorse assegnate e si congiunge con il Piano di Miglioramento.
E’ indiscutibile il principio che le tre aree identificate confluiscono anche nella valutazione dirigenziale in ordine all’impulso dato alla qualità dei processi formativi, organizzativi e gestionali.
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Revisione del PTOF: aree su cui intervenire e cambiamenti organizzativi in itinere ultima modifica: 2016-10-13T14:12:15+02:00 da