Ricostruzione carriera docenti: il primo scatto stipendiale è all’inizio o al termine del nono anno di servizio? Chiarimenti

Gilda Venezia

Orizzonte Scuola, 15.12.2020.

Gilda Venezia

La richiesta domanda di ricostruzione carriera, una volta presentata al Dirigente scolastico tra il primo settembre ed il 31 dicembre di ogni anno, tramite istanzeonline, prevede il successivo decreto emesso dall’istituzione scolastica quindi la sua trasmissione alla Ragionera generale. La legge prevede che tale iter sia realizzato nell’arco di due mesi, ma ciò non accade. I ritardi riguardanti l’emanazione del decreto sono difficilmente identificabili a livello di responsabilità tant’è vero che le segreterie scolastiche addossano le colpe dei medesimi alla sedi territoriali della ragioneria e viceversa. Risultato: un importante disagio nei lavoratori che non vedono aggiornata la propria fascia stipendiale continuando a percepire una retribuzione non coerente con il numero di anni svolti in carriera.

Dubbi dei lettori – Primo scatto stipendiale con conseguente aumento dello stipendio

Un gentile lettore:

Non ho ben chiaro quando viene percepito lo scatto di anzianità. Sono stato immesso in ruolo il 01-09-2012. Con la richiesta di ricostruzione di carriera – tralasciando i numerosi solleciti  in segreteria per l’emissione del decreto in oggetto – mi è stato riconosciuto l’anno del servizio militare (2004-2005). Considerato quest’ultimo, anche se il servizio scolastico del 2013 non è valutato, ai fini stipendiali ho iniziato a settembre 2020 il mio nono anno di servizio. Il mio stipendio sarebbe già dovuto cambiare o lo scatto stipendiale si ottiene al compimento del nono anno valutabile?”

La domanda richiesta di ricostruzione carriera – Fondamentale per ottenere il riconoscimento del servizio prestato a T.D. o in altro ruolo

La Legge 107 all’art. 1 comma 209 recita:

Le domande per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico sono presentate al dirigente scolastico nel periodo compreso tra il 1º settembre e il 31 dicembre di ciascun anno, ferma restando la disciplina vigente per l’esercizio del diritto al riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera […]”

Il chè tradotto significa che la domanda richiesta di ricostruzione carriera, presentata dal personale confermato in ruolo a seguito del superamento dell’anno di prova, consente di ottenere il riconoscimento dei servizi validi prestati – a tempo determinato e in altro ruolo – prima dell’immissione nel medesimo di attuale appartenenza. In questo modo si determinerà la fascia stipendiale di appartenenza.

Perchè si determinerà la fascia stipendiale di appartenenza?

Prima di presentare la richiesta in oggetto, al lavoratore viene conteggiato il numero di anni di servizio a partire dall’anno di messa in ruolo. Un docente che ad esempio ha sottoscritto il proprio contratto a tempo indeterminato il primo settembre 2014 ed ha sette anni di pre-ruolo, se non presenta la domanda richiesta di ricostruzione carriera, agli occhi del Ministero dell’economia – semplificando ai minimi termini – risulta avere un servizio di 6 anni. La conseguenza naturale di tutto ciò è che l’insegnante apparterrà alla prima fascia stipendiale: 0-8 anni.

Ecco a cosa serve l’istanza. Una volta presentata, al lavoratore in questione verranno riconosciuti gli anni di servizio pre-ruolo, che sommati a quelli in ruolo, gli permetteranno di posizionarsi nella fascia stipendiale successiva: 9-14 anni. Ormai quasi tutti ne sono al corrente, ma per coloro che si avvicinano da poco al mondo del lavoro e della scuola, passare da una posizione stipendiale all’altra ha un significato non di poco conto. Significa guadagnare dai 1200 ai 1800 euro in più netti all’anno. Recuperiamo un po’ di numeri in riferimento agli scatti di anzianità e annessi aumenti retributivi:

Retribuzione insegnanti: fasce stipendiali in base agli anni di servizio

Per i docenti assunti in ruolo prima del 01/09/2011 le classi/fasce stipendiali sono:

  • da 0 a 3 anni –> fascia 0
  • da 3 a 9 anni –> fascia 3
  • da 9 a 15 anni –> fascia 9
  • da 15 a 21 anni –> fascia 15
  • da 21 a 28 anni –> fascia 21
  • da 28 a 35 anni –> fascia 28
  • da 35 anni a fine servizio –> fascia 35

Per tutti i docenti assunti in ruolo dopo il 01/09/2011 le classi/fasce stipendiali sono invece:

  • da 0 a 9 anni–> fascia 0
  • da 9 a 15 anni –> fascia 9
  • da 15 a 21 anni –> fascia 15
  • da 21 a 28 anni –> fascia 21
  • da 28 a 35 anni –> fascia 28
  • da 35 anni a fine servizio –> fascia 35

Per avere un’idea qui di seguito le tabelle con le retribuzioni del personale docente della scuola aggiornate al 2019

Gilda Venezia

Affinchè la domanda per la ricostruzione carriera vada a buon fine…

La scuola di titolarità deve emettere il decreto di ricostruzione e trasmetterlo alla sede territoriale della Ragioneria generale. A proposito della tempistica in tal senso è la Legge 107/2015 a dettare le procedure:

“[…] Entro il successivo 28 febbraio, ai fini di una corretta programmazione della spesa, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca comunica al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le risultanze dei dati relativi alle istanze per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico“.

Quindi teoricamente un docente presenta la domanda di ricostruzione carriera entro il 31 dicembre, i dati relativi alla sua istanza sono comunicati entro i successivi due mesi, ecco che la fascia stipendiale viene aggiornata già dal settembre successivo.

Ma nemmeno per idea! Le segreterie scolastiche spesso si giustificano addossando le colpe dei ritardi alle sedi territoriali della ragioneria generale, o sottolineando come i decreti ricostruzioni carriera già pronti all’invio non possano essere trasmessi a causa dei trasferimenti di sede scolastica che coinvolgono spesso una nutrita schiera di docenti. La solita filastrocca: “Non ce ne occupiamo noi, deve parlare con la scuola precedente” per poi sentirsi dire l’esatto contrario/viceversa dall’altra istituzione scolastica.

La ricostruzione carriera per molti docenti è un procedimento importante in quanto rappresenta la possibilità di elevare la propria retribuzione. È anche vero che il Ministero dell’economia e delle finanze negli anni provvede ad effettuare i dovuti conguagli con tutto ciò che spetta ai lavoratori ma quest’ultimi hanno il sacrosanto diritto di vedere aggiornato in maniera tempestiva il proprio stato stipendiale. Non per il buon senso, ma perchè lo prevede espressamente la Legge.

Risposta al quesito – L’anno 2013 non è conteggiato ai fini economici per la ricostruzione carriera

Il nostro caro lettore è entrato in ruolo il 01-09-2012 e dal 01-09-2020 ha iniziato il nono anno di servizio. Perchè il nono anno? Nonostante il 2013 non sia valutato ai fini della progressione economica, gli è stato in compenso riconosciuto l’anno di servizio militare. Quindi ricapitolando ha effettuato in servizio:

  • l’anno “zero”: 2012/2013
  • primo anno: 2013/2014
  • secondo: 2014/15
  • terzo: 2015/16
  • quarto: 2016/17
  • quinto: 2017/18
  • sesto: 2018/19
  • settimo: 2019/2020
  • ottavo anno: 2020- in corso

In totale quindi si trova all’inizio del nono anno. La legge stabilisce che il primo scatto di anzianità avviene al compimento, quindi termine, del nono che corrisponde all’ottavo se consideriamo l’anno “zero”. Può apparire complicato; in sostanza dopo nove anni compiuti di servizio si passa alla fascia stipendiale successiva.

Quindi in definitiva potrà ottenere il suo scatto di anzianità e conseguente aumento stipendiale in data 30-06-2021.–

Neoassunti 2020/21: il primo aumento stipendiale nel 2030, a meno che la ricostruzione di carriera non accorci i tempi

Ricostruzione carriera per incremento stipendio docenti e ATA: domande online fino al 31 dicembre 2020

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Ricostruzione carriera docenti: il primo scatto stipendiale è all’inizio o al termine del nono anno di servizio? Chiarimenti ultima modifica: 2020-12-15T07:34:00+01:00 da
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