Orizzonte Scuola, 11.11.2019
– In che modo la ricostruzione di carriera insegnanti può incidere nello stipendio del docente? Come si presenta la domanda
Per capirlo vediamo in primis in che cosa consiste la ricostruzione di carriera (chi può farla, quali anni ed esperienze di servizio contano per l’anzianità prima dell’immissione nel ruolo di appartenenza e la corrispondente fascia stipendiale).
Ricostruzione carriera insegnanti: quali periodi concorrono all’anzianità di servizio
Il riferimento normativo è all’articolo 485 del decreto legislativo n. 297/94 secondo cui: i primi quattro anni di servizio pre-ruolo o in altro ruolo sono da considerarsi per intero come servizio di ruolo ai fini giuridici ed economici; gli anni successivi ai primi quattro, invece, sono valutati per i due terzi ai fini giuridici ed economici e per un terzo ai fini esclusivamente economici.
Inoltre si specifica che:
- l’anzianità di servizio da computare per determinare la fascia stipendiale che spetta al docente è solamente quella parte di anzianità riconosciuta valida sia a fini giuridici che economici;
- l’’anzianità di servizio valida solo ai fini economici può essere invece computata solamente al compimento dell’anzianità giuridica indicata all’art. 4 comma 3 del D.P.R. 399/88;
- il servizio civile sostitutivo di quello di leva e il servizio militare sono riconosciuti e valutati;
- il servizio prestato nelle vesti di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle università viene riconosciuto.
In pratica alla luce di alcuni interventi normativi, solamente l’anno 2013 attualmente non viene riconosciuto ai fini della progressione economia.
Servizi valutabili e titolo
Per essere ritenuti validi, i servizi valutabili devono essere stati prestati da soggetti in possesso del titolo prescritto.
Una regola particolare viene introdotta dall’artico 7 comma 2 della legge n. 124/99 per quanto concerne il riconoscimento del titolo per il ruolo di docente di sostegno: “il servizio di insegnamento su posti di sostegno, prestato dai docenti non di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo determinato in possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione agli esami di concorso a cattedra per l’insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola, è valido anche ai fini del riconoscimento del servizio di cui all’articolo 485 del testo unico”.
Domanda ricostruzione di carriera, modalità e tempi: cosa sapere
Entriamo un po’ più nel tecnico della questione e vediamo come e in quale momento si può presentare domanda di ricostruzione carriera.
Quando si può chiedere la ricostruzione di carriera: tempistiche domanda e prescrizione
Prima di poter chiedere la ricostruzione di carriera, occorre che il docente abbia superato l’atto di conferma in ruolo (in altre parole il termine iniziale per la domanda di ricostruzione carriera prevede che sia trascorso un anno di prova).
Per quanto riguarda la prescrizione del diritto alla domanda di ricostruzione invece, una sentenza del Tribunale di Macerata ha smentito l’applicabilità del termine di prescrizione di 10 anni ex articolo 2946 del Codice Civile (termine che decorrerebbe dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e, nello specifico quindi, dalla data della conferma in ruolo). Nel dispositivo della sentenza che ha accolto il ricorso di una docente che chiedeva la ricostruzione di carriera trascorso il periodo di 10 anni dall’immissione in ruolo, si legge che “l’anzianità di servizio del lavoratore, presupposto per il conseguimento di determinati diritti quali gli scatti di anzianità, configura un mero fatto giuridico, che non ricade sotto il regime della prescrizione, con la conseguenza che anche nell’ipotesi di prescrizione dell’aumento retributivo derivante da uno o più scatti retributivi, il lavoratore ha comunque diritto che gli aumenti retributivi commisurati agli scatti successivi vengano liquidati come se gli scatti precedenti fossero stati corrisposti”.
La prescrizione è dunque di 10 anni di (5 per gli arretrati dovuti in caso di domanda tardiva) anche se tramite ricorso si potrebbe ottenere il rinvio.
Modalità di presentazione domanda ricostruzione: a chi va notificata?
La domanda di ricostruzione va presentata alla scuola di titolarità, la quale dovrà procedere con gli incrementi stipendiali.
La legge n. 107/2015 prevede che la domanda debba essere presentata dal 1° settembre al 31 dicembre di ogni anno scolastico.
La modalità di invio è telematica, attraverso il servizio messo a disposizione dal MIUR sul portale Istanze Online. Il docente dovrà accedere alla funzione “Dichiarazione Servizi” e aggiungere l’elenco dei servizi espletati utili nell’ottica di una corretta ricostruzione di carriera. La scuola destinataria dell’istanza provvederà, entro il 28 Febbraio dell’anno successivo, a svolgere le dovute verifiche presso le amministrazioni e le istituzioni scolastiche alle quali l’istanza fa riferimento e, se queste confermano il servizio prestato, emette il decreto di ricostruzione a favore del docente richiedente.
Retribuzione insegnanti: fasce stipendiali in base agli anni di servizio
Di seguito riportiamo le fasce stipendiali per gli insegnanti.
Per i docenti assunti prima del 01/09/2011 le fasce stipendiali sono:
- 0-2
- 3-8
- 9-14
- 15-20
- 21-27
- 28-34
- 35 e oltre
Per tutti i docenti assunti dopo il 01/09/2011 le fasce stipendiali sono invece:
- 0-8
- 9-14
- 15-20
- 21-27
- 28-34
- 35 e oltre
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Ricostruzione carriera insegnanti: domande fino al 31 dicembre. Info utili ultima modifica: 2019-11-11T15:56:48+01:00 da