dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 14.9.2016
– Dall’1 settembre al 31 dicembre i docenti che hanno superato l’anno di prova
devono presentare la domanda di ricostruzione di carriera nella scuola di servizio
I docenti entrati in ruolo nel 2016/2716, dopo che sono stati confermati in ruolo avendo superato l’anno di prova, devono presentare la domanda per la ricostruzione della carriera. Di seguito alcune indicazioni utili.
Perché chiedere la ricostruzione di carriera
La ricostruzione di carriera consente di far valere, ai fini dell’inquadramento negli scaglioni retributivi (gradoni), i servizi (vedi sotto) svolti precedentemente all’assunzione. Per il personale della scuola il sistema di progressione economica è articolato nei seguenti gradoni di anzianità: 0-8, 9-14, 15-20, 21-27, 28-34, 35 e oltre (si veda la tabella qui sotto).
Quando presentare la domanda
La domanda di ricostruzione di carriera può essere presentata solo dopo il superamento dell’anno di formazione e comunque non prima del 1 settembre dell’anno scolastico immediatamente successivo, altrimenti è considerata intempestiva. La legge 107/15 (comma 209) ha previsto che le domande vadano presentate dal 1 settembre al 31 dicembre di ogni anno.
Infatti, ai sensi dell’art. 1, comma 209 “le domande per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico sono presentate al dirigente scolastico nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 dicembre di ciascun anno, ferma restando la disciplina vigente per l’esercizio del diritto al riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera. Entro il successivo 28 febbraio, ai fini di una corretta programmazione della spesa, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca comunica al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le risultanze dei dati relati vi alle istanze per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico”.
Come presentare la domanda
Nella domanda, rivolta al dirigente scolastico della scuola di titolarità (o di servizio), si devono dichiarare tutti i servizi valutabili: la dichiarazione è sostitutiva delle relative certificazioni (ai sensi del DPR n. 445/00). Si tratta sostanzialmente di richiamare, per i servizi validi ai fini della carriera, quanto già dichiarato nella dichiarazione dei servizi e dei titoli presentata all’atto dell’assunzione. Non serve dunque riscrivere tutti i servizi svolti.
Non si allegano più i certificati di servizio in quanto, a decorrere dal 1 gennaio 2012, non possono più essere rilasciati dalle istituzioni scolastiche (e pubbliche in generale) ai sensi dell’art. 15 della legge 183 del 12 novembre 2011 (Dematerializzazione).
Giova infine ricordare che l’USR per il Veneto, con nota. n. 4806 del 22.08.2008 ha dato in materia precise indicazioni alle segreterie scolastiche:
«Ogni Istituzione Scolastica, deve essere depositaria dei soli fascicoli dei propri dipendenti ivi titolari e non anche di quelli del personale che vi ha prestato servizio in passato.
Ogni scuola pertanto, se necessario, richiederà alle altre Istituzioni Scolastiche, anche fuori provincia o regione, l’invio di tutti gli atti che le consentano di emanare i provvedimenti di propria competenza.
Le Istituzioni Scolastiche presso cui sono depositati atti e fascicoli di personale non più titolare, dal canto loro, avranno cura di inviarli alle Istituzioni Scolastiche di titolarità anche fuori provincia o regione.
Il fascicolo, nella sua completezza, dovrà in sostanza seguire le sorti dell’interessato e, in caso di trasferimento o assegnazione definitiva di sede, essere trasmesso alla nuova scuola di titolarità».
Chi è interessato può trovare qui modello ricostruzione carriera.
Quali servizi si valutano
Riportiamo di seguito le principali casistiche:
- I servizi di insegnamento nelle scuole statali di almeno 180 giorni in un determinato anno scolastico, purché prestati in possesso di idoneo titolo di studio. Vale come anno intero anche il servizio dal 1 febbraio fino agli scrutini finali (o al termine delle attività didattica nella scuola dell’infanzia). Esistono alcune limitazioni tra i vari ordini e gradi di scuola. Ricordiamo, che a seguito di norme delle varie leggi finanziarie, l’anno 2013 non è valido ai fini della ricostruzione di carriera.
- Il servizio di leva o civile è pienamente valutabile se era in corso a partire dal 31 gennaio 1987. Se invece è stato prestato prima del 31 gennaio 1987 vale solo se in costanza di nomina.
- I servizi prestati nelle scuole paritarie, private e legalmente riconosciute NON sono valutabili.
- Sono invece valutabili:
- i servizi, nelle scuole dell’infanzia (sia di ruolo che non di ruolo) e primaria (solo se di ruolo) degli enti locali, ma solo sesi è entrati in ruolo a tempo indeterminato nell’infanzia o primaria.
- i servizi prestati nelle scuole primarie parificate (ora non più esistenti ai sensi del DL 250/2005 convertito in legge 27/06) e nelle scuole secondarie pareggiate (ora non più esistenti ai sensi del DL 250/05 convertito in legge 27/06).
- Sono valutabili i servizi nelle università come professore incaricato, assistente incaricato e assistente straordinario
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Stipendio lordo mensile dal 1 luglio 2010 (per 13 mensilità)
Docente di scuola
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Docente diplomato
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Docente scuola
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Docente laureato
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|
da 0 a 8 |
1.622,44 |
1.622,44 | 1.760,88 |
1.760,88 |
da 9 a 14 |
1.799,92 |
1.799,92 | 1.966,84 |
2.018,32 |
da 15 a 20 |
1.956,42 |
1.956,42 | 2.148,38 |
2.213,75 |
da 21 a 27 |
2.108,30 |
2.182,88 | 2.324,68 |
2.462,69 |
da 28 a 34 |
2.258,15 |
2.331,49 | 2.497,61 |
2.625,78 |
da 35 |
2.369,75 |
2.444,37 | 2.625,78 |
2.755,79 |
(1) Anche per il personale educativo
Allo stipendio si aggiunge, per 12 mensilità, la Retribuzione professionale docente (RPD) anch’essa legata all’anzianità maturata.
Retribuzione professionale docente |
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0 – 14 anni |
164,00 |
15 – 27 anni |
202,00 |
oltre 28 anni |
257,00 |
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Ricostruzione della carriera: domande dall’1/9 al 31/12/2016 ultima modifica: 2016-09-14T07:04:35+02:00 da