di Anna Chiara, Professionisti Scuola Network, 7.10.2019
– Chi può farla e come si valuta servizio –
– Sono tantissimi i docenti neoimmessi nello scorso anno scolastico che, avendo superato l’anno di prova, dovranno fare i conti con la domanda per la ricostruzione di carriera per gli scatti stipendiali.
PSN ha realizzato questo utile vademecumschematico per la ricostruzione di carriera con allegato modello di domanda per la dichiarazione dei servizi.
Chi deve fare ricostruzione di carriera?
Tutti i docenti con preruolo riconoscibile ai fini dell’avanzamento di carriera, che hanno superato l’anno di prova
Dove si presenta la domanda?
La domanda si presenta su Istanze on Line con l’apposita funzione “Ricostruzione di carriera” la cui domanda deve essere presentata entro la scadenza del 31 dicembre.
La domanda può essere presenta dai docenti che dopo l’immissione in ruolo hanno superato l’anno di prova. Ricordiamo che la ricostruzione di carriera ha lo scopo di inserire gli anni di preruolo nell’anzianità di servizio, in modo da abbreviare, dove possibile, il transito da un gradone stipendiale all’altro. alla scuola di titolarità (o di servizio, se diversa, per inoltrarla alla scuola di titolarità) che ha il compito di curare la pratica secondo quanto previsto da DPR 275/1999.
Quando si presenta la domanda?
Il periodo di presentazione della domanda è stato recentemente introdotto dal comma 209 art. 1 della legge 107/2015, e va dal 1° settembre al 31° dicembre di ogni anno scolastico. Entro il successivo 28 febbraio, il Miur comunica al Mef le risultanze dei dati relativi alle istanze per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico. Il diritto alla ricostruzione è soggetto a prescrizione decennale, mentre invece il diritto alla riscossione degli arretrati si prescrive in cinque anni a partire dalla data utille per chiedere la ricostruzione.
A cosa serve la ricostruzione di carriera?
La ricostruzione di carriera consente di far valere, ai fini dell’inquadramento negli scaglioni retributivi (gradoni), i servizi svolti precedentemente all’assunzione. Per il personale della scuola il sistema di progressione economica è articolato in gradoni di anzianità: 0-8, 9-14, 15-20, 21-27, 28-34, 35 e oltre .
Qual è il servizio di preruolo riconoscibile ?
In generale, quello valutabile nella domanda di mobilità.
Cosa si deve dichiarare nella domanda?
Si devono dichiarare tutti i servizi valutabili (ex art. 485 del Testo Unico Dl 297/94); la dichiarazione è sostitutiva delle relative certificazioni. Si tratta sostanzialmente di riportare, per i servizi validi ai fini della carriera, quanto già dichiarato nella dichiarazione dei servizi e dei titoli presentata all’atto dell’assunzione.
IMPORTANTE: Non si allegano più i certificati di servizio in quanto, a decorrere dal 1 gennaio 2012, non possono più essere rilasciati dalle istituzioni scolastiche (e pubbliche in generale) ai sensi dell’art. 15 della legge 183 del 12 novembre 2011 (Dematerializzazione). Se il dipendente è comunque in possesso di certificati (acquisiti prima del 2012) conviene consegnarli per la predisposizione corretta della pratica di ricostruzione.
Quali sono nel dettaglio i servizi valutabili per il personale docente? Ecco i casi principali
- Sono valutabili i servizi di insegnamento nelle scuole statali della durata minima di 180 giorni in un determinato anno scolastico, purché prestati in possesso di idoneo titolo di studio. Vale come anno intero anche il servizio dal 1 febbraio fino agli scrutini finali (o al termine delle attività didattica nella scuola dell’infanzia).
- Il servizio di leva è pienamente valutabile se era in corso alla data del 31 gennaio 1987 o successivamente. (art. 20 legge 958/86). Se invece è stato prestato prima del 31 gennaio 1987 vale solo se è coperto da nomina (costanza di impiego). Anche il servizio civile, sostitutivo di quello militare è valido (art. 485 del D.L.vo 297/1994).
- I servizi prestati nelle scuole paritarie, private e legalmente riconosciute non sono valutabili.
- Sono invece valutabili:
- i servizi, nelle scuole dell’infanzia (sia di ruolo che non di ruolo) e primaria (solo se di ruolo) degli enti locali, ma solo se si è a tempo indeterminato nell’infanzia o primaria.
- i servizi prestati nelle scuole primarie parificate fino al 31 agosto 2008) e nelle scuole secondarie pareggiate
- Sono valutabili i servizi nelle università come professore incaricato, assistente incaricato e assistente straordinario
- Viene ovviamente conteggiato l’anno di prova superato, mentre non si calcola l’anno scolastico in corso.
E’ importante ricordare che la progressione economica negli anni è stata oggetto di modifiche. La L. 122/2010 ha bloccato la progressione della carriera del personale della scuola per il triennio 2010/2012, pertanto il servizio reso in questi anni non era utile ai fini della progressione della carriera. Successivamente il D.I. n. 3 del 14/01/2011, ha recuperato l’utilità del servizio prestato nel 2010 e ha previsto, in caso di economie, la possibilità di recuperare gli anni 2011 e 2012; gli accordi tra le OO.SS. e l’Aran del 13/03/2013 e del 7/8/2014 hanno consentito il recupero del 2011 e 2012, attraverso le economie accertate. Infine il D.P.R. n. 122 del 4/09/2013, pubblicato sulla G.U. del 25/10/2013 – serie generale n. 251, ha prorogato il mancato riconoscimento ai fini della carriera del servizio reso nel corso dell’anno 2013, che pertanto resta non conteggiato.
Cosa deve fare la scuola?
La scuola, una volta ricevuta la domanda dal sistema informatico e controllato il servizio, la valida nel SIDI che al termine della procedura, produce il “Decreto di Ricostruzione di carriera” che verrà inviato alla Ragioneria Provinciale del Tesoro, per gli ulteriori controlli di rito. Secondo la circolare della presidenza del consiglio dei ministri emanata il 4 luglio 2010 che attua l’art.7 della legge 69/2009, tale procedura deve concludersi entro 30 giorni dalla data di protocollo della domanda presso la scuola.
In realtà questo termine viene disatteso nella stragrande maggioranza dei casi. In molte scuole, accade che il personale di segreteria ed a volte anche il dirigente scolastico, inviti i docenti interessati alla ricostruzione di carriera a temporeggiare nel presentare l’istanza al protocollo, proprio perché la scuola in determinati periodo dell’anno scolastico non è in grado di rispettare la tempistica suddetta. E se questa richiesta può essere lecita all’interno della finestra temporale 1 sett/31 dicembre, è anche doveroso ricordare che il protocollo delle istanze è un atto dovuto per legge per la pubblica amministrazione, e qualsiasi cittadino ha diritto ad avere nell’immediato il numero del protocoll: infatti il rifiuto di protocollo delle istanze, si configurerebbe come reato penale ex Art. 328 del CP ( Omissione o rifiuto di atti d’ufficio)
Come si calcolano gli anni di anzianità?
Al momento dell’immissione in ruolo nell’atto della ricostruzione della carriera il riconoscimento ai fini giuridici ed economici del servizio pre-ruolo è per i primi 4 anni per intero, per gli anni successivi nella misura 2/3.
Per ulteriori approfondimenti sui servizi valutabili, vi rinviamo alle tabelle pubblicate per la mobilità professionale su organico di diritto che potete trovare qui
In allegato, il modello standard di domanda, che potete utilizzare se la segreteria non vi fornisce quello specifico della scuola
Ricordatevi anche di far protocollare la domanda e di conservare la ricevuta con il numero di protocollo stesso.
Riaperta piattaforma su IOL, scadenza 31 dicembre.
Qui la procedura per presentare istanza
Il Miur ha reso nuovamente disponibile su Istanze on Line la funzione per richiedere la ricostruzione di carriera la cui domanda deve essere presentata entro la scadenza del 31 dicembre. Su Istanze on line Polis è presente infatti il seguente avviso “Si informa che è disponibile l’istanza polis “Richiesta di Ricostruzione Carriera” per il personale Docente, Insegnante Religione Cattolica, personale Educativo e personale ATA, attraverso la quale il suddetto personale potrà inoltrare la domanda di ricostruzione di carriera alla propria istituzione scolastica di titolarità entro il 31 dicembre 2019.”.
La domanda può essere presenta dai docenti che dopo l’immissione in ruolo hanno superato l’anno di prova. Ricordiamo che la ricostruzione di carriera ha lo scopo di inserire gli anni di preruolonell’anzianità di servizio, in modo da abbreviare, dove possibile, il transito da un gradone stipendiale all’altro.
Va inoltre tenuto conto che gli anni di preruolo vengono riconosciuti non in maniera completa dovendo considerare che solo i primi quattro sono calcolati per intero, mentre per gli altri viene considerata solo una parte (per la precisione, solo i due terzi) e che l’anno 2013 (solare) è ancora bloccato riguardo agli anni validi per l’anzianità di servizio (come ampiamente spiegato qui su PSN) e quindi non fa parte del conteggio.
La funzione che dovrebbe consentire una velocizzazione dei tempi di elaborazione della domanda, tempi spesso lunghissimi visto che a distanza di anni tanti lamentano ancora la mancata emissione del decreto di ricostruzione di carriera che consente il riconoscimento degli scatti stipendiali.
L’istanza, destinata al personale immesso in ruolo che ha superato l’anno di prova, consente di richiedere il riconoscimento dei servizi validi prestati anteriormente alla nomina nell’attuale ruolo:
La procedura attivata sostituisce, già da qualche anno scolastico, la richiesta cartacea precedentemente in uso. Con una applicazione separata, messa a disposizione dal Miur, bisogna presentare separatamente la dichiarazione dei servizi come mostrato nella schermata di seguito estratta provando la nuova applicazione on line:
Ricordiamo che allo scopo il Miur ha reso disponibile, sempre a partire già dallo scorso anno, un’altra applicazione specifica per la dichiarazione dei servizi grazie alla quale sarà possibile elencare i servizi svolti senza pertanto presentare la documentazione cartacea come avveniva in passato ed informatizzando completamente la procedura di riconoscimento dei servizi:
La ricostruzione di carriera consente di far valere, ai fini dell’inquadramento negli scaglioni retributivi (gradoni), i servizi (vedi paragrafo specifico) svolti precedentemente all’assunzione. Per il personale della scuola il sistema di progressione economica è articolato in gradoni di anzianità: 0-8, 9-14, 15-20, 21-27, 28-34, 35 e oltre (vedi tabella).
Quando si presenta la domanda
La ricostruzione di carriera avviene a domanda che può essere presentata una volta superato l’anno di formazione e comunque non prima del 1 settembre dell’anno scolastico immediatamente successivo, altrimenti è considerata intempestiva. La legge 107/15 (comma 209) ha previsto che le domande vadano presentate dal 1 settembre al 31 dicembre di ogni anno. La stessa legge prescrive che le ricostruzioni siano elaborate entro il successivo 28 febbraio per permetterne l’applicazione al Ministero dell’Economia
I servizi valutabili
- Sono valutabili i servizi di insegnamento nelle scuole statali della durata minima di 180 giorni in un determinato anno scolastico, purché prestati in possesso di idoneo titolo di studio. Vale come anno intero anche il servizio dal 1 febbraio fino agli scrutini finali (o al termine delle attività didattica nella scuola dell’infanzia). Esistono alcune limitazioni tra i vari ordini e gradi di scuola. Ricordiamo, che a seguito di norme delle varie leggi finanziarie, l’anno 2013 non è valido ai fini della ricostruzione di carriera.
- Il servizio di leva/civile è pienamente valutabile se era in corso alla data del 31 gennaio 1987 o successivamente. Se invece è stato prestato prima del 31 gennaio 1987 vale solo se è coperto da nomina (costanza di impiego).
- I servizi prestati nelle scuole paritarie, private e legalmente riconosciute non sono valutabili.
- Sono invece valutabili:
- i servizi, nelle scuole dell’infanzia (sia di ruolo che non di ruolo) e primaria (solo se di ruolo) degli enti locali, ma solo se si è a tempo indeterminato nell’infanzia o primaria.
- i servizi prestati nelle scuole primarie parificate (ora non più esistenti ai sensi del DL 250/05 convertito in legge 27/06) e nelle scuole secondarie pareggiate (ora non più esistenti ai sensi del DL 250/05 convertito in legge 27/06).
- Sono valutabili i servizi nelle università come professore incaricato, assistente incaricato e assistente straordinario
Qui uno speciale di PSN su ricostruzione di carriera
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Ricostruzione di carriera. Guida rapida alla compilazione con domande frequenti ultima modifica: 2019-10-07T21:17:31+02:00 da