di Anna Chiara, Professionisti Scuola Network, 7.10.2019
– Sono tantissimi i docenti neoimmessi nello scorso anno scolastico che, avendo superato l’anno di prova, dovranno fare i conti con la domanda per la ricostruzione di carriera per gli scatti stipendiali.
PSN ha realizzato questo utile vademecumschematico per la ricostruzione di carriera con allegato modello di domanda per la dichiarazione dei servizi.
Tutti i docenti con preruolo riconoscibile ai fini dell’avanzamento di carriera, che hanno superato l’anno di prova
La domanda si presenta su Istanze on Line con l’apposita funzione “Ricostruzione di carriera” la cui domanda deve essere presentata entro la scadenza del 31 dicembre.
La domanda può essere presenta dai docenti che dopo l’immissione in ruolo hanno superato l’anno di prova. Ricordiamo che la ricostruzione di carriera ha lo scopo di inserire gli anni di preruolo nell’anzianità di servizio, in modo da abbreviare, dove possibile, il transito da un gradone stipendiale all’altro. alla scuola di titolarità (o di servizio, se diversa, per inoltrarla alla scuola di titolarità) che ha il compito di curare la pratica secondo quanto previsto da DPR 275/1999.
Il periodo di presentazione della domanda è stato recentemente introdotto dal comma 209 art. 1 della legge 107/2015, e va dal 1° settembre al 31° dicembre di ogni anno scolastico. Entro il successivo 28 febbraio, il Miur comunica al Mef le risultanze dei dati relativi alle istanze per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico. Il diritto alla ricostruzione è soggetto a prescrizione decennale, mentre invece il diritto alla riscossione degli arretrati si prescrive in cinque anni a partire dalla data utille per chiedere la ricostruzione.
La ricostruzione di carriera consente di far valere, ai fini dell’inquadramento negli scaglioni retributivi (gradoni), i servizi svolti precedentemente all’assunzione. Per il personale della scuola il sistema di progressione economica è articolato in gradoni di anzianità: 0-8, 9-14, 15-20, 21-27, 28-34, 35 e oltre .
In generale, quello valutabile nella domanda di mobilità.
Si devono dichiarare tutti i servizi valutabili (ex art. 485 del Testo Unico Dl 297/94); la dichiarazione è sostitutiva delle relative certificazioni. Si tratta sostanzialmente di riportare, per i servizi validi ai fini della carriera, quanto già dichiarato nella dichiarazione dei servizi e dei titoli presentata all’atto dell’assunzione.
IMPORTANTE: Non si allegano più i certificati di servizio in quanto, a decorrere dal 1 gennaio 2012, non possono più essere rilasciati dalle istituzioni scolastiche (e pubbliche in generale) ai sensi dell’art. 15 della legge 183 del 12 novembre 2011 (Dematerializzazione). Se il dipendente è comunque in possesso di certificati (acquisiti prima del 2012) conviene consegnarli per la predisposizione corretta della pratica di ricostruzione.
E’ importante ricordare che la progressione economica negli anni è stata oggetto di modifiche. La L. 122/2010 ha bloccato la progressione della carriera del personale della scuola per il triennio 2010/2012, pertanto il servizio reso in questi anni non era utile ai fini della progressione della carriera. Successivamente il D.I. n. 3 del 14/01/2011, ha recuperato l’utilità del servizio prestato nel 2010 e ha previsto, in caso di economie, la possibilità di recuperare gli anni 2011 e 2012; gli accordi tra le OO.SS. e l’Aran del 13/03/2013 e del 7/8/2014 hanno consentito il recupero del 2011 e 2012, attraverso le economie accertate. Infine il D.P.R. n. 122 del 4/09/2013, pubblicato sulla G.U. del 25/10/2013 – serie generale n. 251, ha prorogato il mancato riconoscimento ai fini della carriera del servizio reso nel corso dell’anno 2013, che pertanto resta non conteggiato.
La scuola, una volta ricevuta la domanda dal sistema informatico e controllato il servizio, la valida nel SIDI che al termine della procedura, produce il “Decreto di Ricostruzione di carriera” che verrà inviato alla Ragioneria Provinciale del Tesoro, per gli ulteriori controlli di rito. Secondo la circolare della presidenza del consiglio dei ministri emanata il 4 luglio 2010 che attua l’art.7 della legge 69/2009, tale procedura deve concludersi entro 30 giorni dalla data di protocollo della domanda presso la scuola.
In realtà questo termine viene disatteso nella stragrande maggioranza dei casi. In molte scuole, accade che il personale di segreteria ed a volte anche il dirigente scolastico, inviti i docenti interessati alla ricostruzione di carriera a temporeggiare nel presentare l’istanza al protocollo, proprio perché la scuola in determinati periodo dell’anno scolastico non è in grado di rispettare la tempistica suddetta. E se questa richiesta può essere lecita all’interno della finestra temporale 1 sett/31 dicembre, è anche doveroso ricordare che il protocollo delle istanze è un atto dovuto per legge per la pubblica amministrazione, e qualsiasi cittadino ha diritto ad avere nell’immediato il numero del protocoll: infatti il rifiuto di protocollo delle istanze, si configurerebbe come reato penale ex Art. 328 del CP ( Omissione o rifiuto di atti d’ufficio)
Al momento dell’immissione in ruolo nell’atto della ricostruzione della carriera il riconoscimento ai fini giuridici ed economici del servizio pre-ruolo è per i primi 4 anni per intero, per gli anni successivi nella misura 2/3.
Per ulteriori approfondimenti sui servizi valutabili, vi rinviamo alle tabelle pubblicate per la mobilità professionale su organico di diritto che potete trovare qui
In allegato, il modello standard di domanda, che potete utilizzare se la segreteria non vi fornisce quello specifico della scuola
Ricordatevi anche di far protocollare la domanda e di conservare la ricevuta con il numero di protocollo stesso.
Il Miur ha reso nuovamente disponibile su Istanze on Line la funzione per richiedere la ricostruzione di carriera la cui domanda deve essere presentata entro la scadenza del 31 dicembre. Su Istanze on line Polis è presente infatti il seguente avviso “Si informa che è disponibile l’istanza polis “Richiesta di Ricostruzione Carriera” per il personale Docente, Insegnante Religione Cattolica, personale Educativo e personale ATA, attraverso la quale il suddetto personale potrà inoltrare la domanda di ricostruzione di carriera alla propria istituzione scolastica di titolarità entro il 31 dicembre 2019.”.
La domanda può essere presenta dai docenti che dopo l’immissione in ruolo hanno superato l’anno di prova. Ricordiamo che la ricostruzione di carriera ha lo scopo di inserire gli anni di preruolonell’anzianità di servizio, in modo da abbreviare, dove possibile, il transito da un gradone stipendiale all’altro.
Va inoltre tenuto conto che gli anni di preruolo vengono riconosciuti non in maniera completa dovendo considerare che solo i primi quattro sono calcolati per intero, mentre per gli altri viene considerata solo una parte (per la precisione, solo i due terzi) e che l’anno 2013 (solare) è ancora bloccato riguardo agli anni validi per l’anzianità di servizio (come ampiamente spiegato qui su PSN) e quindi non fa parte del conteggio.
La funzione che dovrebbe consentire una velocizzazione dei tempi di elaborazione della domanda, tempi spesso lunghissimi visto che a distanza di anni tanti lamentano ancora la mancata emissione del decreto di ricostruzione di carriera che consente il riconoscimento degli scatti stipendiali.
L’istanza, destinata al personale immesso in ruolo che ha superato l’anno di prova, consente di richiedere il riconoscimento dei servizi validi prestati anteriormente alla nomina nell’attuale ruolo:
La procedura attivata sostituisce, già da qualche anno scolastico, la richiesta cartacea precedentemente in uso. Con una applicazione separata, messa a disposizione dal Miur, bisogna presentare separatamente la dichiarazione dei servizi come mostrato nella schermata di seguito estratta provando la nuova applicazione on line:
La ricostruzione di carriera consente di far valere, ai fini dell’inquadramento negli scaglioni retributivi (gradoni), i servizi (vedi paragrafo specifico) svolti precedentemente all’assunzione. Per il personale della scuola il sistema di progressione economica è articolato in gradoni di anzianità: 0-8, 9-14, 15-20, 21-27, 28-34, 35 e oltre (vedi tabella).
La ricostruzione di carriera avviene a domanda che può essere presentata una volta superato l’anno di formazione e comunque non prima del 1 settembre dell’anno scolastico immediatamente successivo, altrimenti è considerata intempestiva. La legge 107/15 (comma 209) ha previsto che le domande vadano presentate dal 1 settembre al 31 dicembre di ogni anno. La stessa legge prescrive che le ricostruzioni siano elaborate entro il successivo 28 febbraio per permetterne l’applicazione al Ministero dell’Economia
I servizi valutabili
Qui uno speciale di PSN su ricostruzione di carriera
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