Gilda degli insegnanti di Venezia, 18.5.2025.
Rientro titolare dopo 30 aprile: quando si applica l’articolo 37 e si proroga il contratto al supplente. Si contano i giorni di sospensione delle lezioni di Natale e Pasqua.
Il CCNL/2007 (che non è stato modificato dal CCNL 2019/21) prevede all’art. 37 la proroga del supplente nel caso di assenza del titolare per un periodo continuativo di 150 giorni, ridotti a 90 per le classi terminali:.
“Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali.”
Pertanto
- al fine di garantire la continuità didattica agli alunni, il docente titolare, che sia stato assente per un periodo continuativo non inferiore a 150 giorni – compresi i giorni di sospensione dell’attività didattica – e rientri in servizio dopo il 30 aprile, non rientra in classe ma resta a disposizione della scuola, svolgendo eventuali supplenze in sostituzione di colleghi temporaneamente assenti, interventi educativo-didattici integrativi o eventuali altri compiti connessi al funzionamento della scuola (es. attività di supporto allo staff dirigenziale);
. - per lo stesso fine di cui sopra (la continuità didattica) il supplente è mantenuto in servizio sino alle operazioni di scrutinio e alle valutazioni finali (esami diversi da quelli di maturità);
. - il periodo di 150 giorni si riduce a 90 per le classi terminali;
. - nel computo dei giorni di assenza continuativa (150/90) rientrano i periodi di sospensione dell’attività didattica, anche nel caso in cui il docente titolare non si assenti formalmente, ossia non presenti alcuna richiesta/comunicazione di assenza e relativa giustificazione. Ciò che conta, infatti, è che il titolare non rientri fisicamente in classe.
Continuità didattica
Alla luce di quanto detto sopra, affinché sia garantita la continuità didattica e quindi il supplente resti in servizio nonostante il rientro del docente titolare, il succitato art. 37 pone due condizioni ossia che:
- il titolare rientri in servizio dopo il 30 aprile;
- il titolare sia stato assente per un periodo continuativo di 150 giorni ovvero 90 in caso di classi terminali.
Mancando una sola delle due sopra riportate condizioni l’art. 37 e quindi il mantenimento in servizio del supplente non si possono applicare.
Come si calcolano i 90/150 giorni di assenza
Va precisato che il computo dei 150/90 giorni si effettuata andando a ritroso a partire dalla data di rientro del titolare e non dal 1° maggio necessariamente. Per cui se il titolare rientra il 10 maggio, il computo va effettuato partendo dal 9 maggio e risalendo indietro sino alla data di inizio dell’assenza.
Inoltre il calcolo dei giorni non avviene tenendo conto della data del 30 aprile (nel senso di contare i giorni di assenza fino al 30 aprile), ma della data di termine dell’assenza del titolare che deve avvenire necessariamente dopo il 30 di aprile.
Se già al 1° maggio il titolare ha raggiunto i 90/150 giorni di assenza richiesti dalla norma, il calcolo è superfluo.
Ma bisogna ricordare che in caso anche di un solo giorno di effettivo rientro in servizio del titolare nelle classi entro il 30 aprile interrompe la supplenza e il conteggio dei 90/150 gg. di assenza (ad esempio se il titolare rientra in servizio il 29 aprile la supplenza decade e il titolare rientra a pieno titolo nelle classi).
Si contano i giorni di sospensione delle lezioni (Natale/Pasqua)
I periodi di sospensione delle lezioni rientrano nel computo dell’assenza continuativa del titolare in quanto l’inclusione di tali periodi nella norma ha lo scopo di garantire la continuità didattica degli alunni, fondamentale per il loro successo formativo e didattico.
Per cui, anche la sospensione delle lezioni durante le “vacanze” di Natale e Pasqua deve essere sempre calcolata nei 90/150 giorni di assenza del titolare anche se quest’ultimo non sia stato formalmente assente durante detti periodi.
Se quindi il titolare è stato assente dal 15/11 al 22/12 (ultimo giorno di lezioni). Durante tutto il periodo di sospensione delle lezioni non produce certificazione di assenza. Poi, si assenta nuovamente a partire dall’8 gennaio (ripresa delle lezioni) fino ad almeno il 30/4 (anche con più proroghe contrattuali). Al supplente in servizio fino al 22/12 è stato confermato il contratto dall’8/1, senza pagamento del periodo di sospensione delle lezioni, per continuità didattica.
Nonostante il supplente abbia avuto solo la conferma del contratto, senza il pagamento del periodo di sospensione delle lezioni, quest’ultimo va comunque considerato nei giorni di assenza del titolare ai fini del conteggio dei 90/150 gg. per il rientro a disposizione dopo il 30 aprile. Ai fini della loro esclusione dal computo, infatti, è ritenuta essenziale l’effettiva ripresa dell’attività lavorativa del titolare che, nell’esempio citato, non c’è stata.
Il docente titolare può rientrare in servizio anche solo in alcune classi
Se il titolare che insegna in due classi, una non terminale (es. II classe) e una terminale (es. III media o un V superiore), e ha effettuato nella classe non terminale un numero giorni di assenza continuativi inferiori ai 150, mentre nella classe terminale ha effettuato un numero di giorni di assenza continuativi superiori ai 90 giorni. Il titolare fino al suo rientro è sostituito da un solo supplente in tutte le classi.
In questo caso, se al rientro dopo il 30 aprile il docente titolare avrà totalizzato, un numero di giorni di assenza continuativa inferiore a 150 giorni nella classe non terminale dovrà riprendere effettivo servizio in tale classe, mentre il supplente, in presenza dell’assenza continuativa di almeno 90 giorni, proseguirà l’insegnamento con un nuovo contratto per le sole ore della classe terminale.
Il supplente, quindi, ha diritto alla prosecuzione del contratto nella classe terminale ma non in quella non terminale in cui il titolare riprenderà effettivo servizio.
Se invece la titolare ha avuto una riduzione di orario per allattamento ed è stata di fatto assente per le 5 ore di riduzione per il numero di giorni stabiliti dall’art. 37 (90/150), sostituita da un supplente, mentre ha continuato ad insegnare per le restanti ore. Terminato l’allattamento dopo il 30 aprile e per le 5 ore (quindi solo per alcune classi) ha maturato l’assenza di 90/150 gg. richiesti dalla norma.
In questo caso la docente titolare non potrà più rientrare in classe per le 5 ore, che rimarranno al supplente per continuità didattica, mentre continuerà ad insegnare per le restanti ore.
Scuola dell’Infanzia
È bene evidenziare come l’art. 37 del CCNL/2007 non fa alcuna differenza tra ordini di scuola comprendendo quindi anche la scuola della Infanzia senza operare alcuna eccezione.
Pertanto, sia i 90 che i 150 gg. di assenza valgono anche per la docente titolare della scuola della infanzia sostituita da un supplente il quale deve necessariamente essere mantenuto in servizio per continuità didattica fino al termine delle attività didattiche, che per tale tipologia di scuola è previsto in data 30/06.
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Rientro dopo 30 il aprile, proroga del contratto al supplente ultima modifica: 2025-05-18T08:20:06+02:00 da