di Guido Ferrari, InfoDocenti.it, 12.2.2024.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 10/02/2024 è diventata legge la modifica a le classi di concorso. E’ bene chiarire che l’art. 5 c.2 recita: “Coloro i quali, all’entrata in vigore del presente decreto, sono in possesso di titoli di studio validi per l’accesso alle classi di concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 9 maggio 2017, n. 259, con particolare riferimento all’art. 5, possono fare riferimento ai requisiti ivi previsti per presentare domanda di partecipazione alle procedure concorsuali, alle procedure abilitanti e ai percorsi di specializzazioni sul sostegno o per accedere alle graduatorie per il conferimento delle supplenze”.
Questo vuol dire che se un docente o aspirante docente ha acquisito il titolo con le precedenti norme, conserva il diritto a partecipare a concorsi, procedure abilitanti, specializzazione sostegno o ad inserirsi nelle GPS.
I crediti mancanti possono essere acquisiti tramite: “corsi di laurea (di previgente ordinamento, di primo livello, specialistica, magistrale, magistrale a ciclo unico) o di diploma accademico (di previgente ordinamento, di I livello, di II livello) e tramite corsi singoli universitari o accademici. Non sono computabili i CFU e CFA conseguiti tramite la tesi di laurea o di diploma accademico.“. Viene chiarito che per ogni annualità sono necessari 12 CFU, per semestralità si intendono 6 CFU.
Qua è possibile scaricare la tabella delle nuove classi di concorso e i relativi crediti: TABELLA A
E’ stata prevista una tabella di equiparazione per le classi di concorso A01- A12 – A22 e A30 con gli esami del vecchio ordinamento
Sono previsti alcuni accorpamenti tra alcune discipline tra scuola secondaria di I e II grado, resterà però la distinzione tra ruolo nella secondaria di I e nella secondaria di II grado attraverso i codici alfanumerici della gestione informatica. Le discipline interessate sono:
Viene inoltre specificato che le discipline non linguistiche possono essere insegnate con metodologia CLIL da tutti i docenti ad eccezione di quelli appartenenti alle classi di concorso A-22 (nuova), A-23, A-70 (nuova), A-78, A-79, A-83, A-84. I docenti appartenenti alle classi di concorso A-11, A-12 (nuova),
A-13, A-71 (nuova), A-74, A-75, A-77, A-80, A-81, A-82, A-85 possono insegnare con metodologia CLIL esclusivamente le discipline non linguistiche loro assegnate. I docenti della scuola secondaria di I e di
II grado che insegnano con la metodologia CLIL devono essere in possesso di:
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