Riforma istituti professionali: 1.056 ore, quali criteri per la definizione dell’orario complessivo?

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di Giovanna Onnis, Orizzonte Scuola, 22.11.2017

– Con il DPR n. 133 del 31 luglio 2017 sono state apportate integrazioni al DPR n. 87/2010 riguardante il riordino degli Istituti Professionali.

Le nuove disposizioni, come indicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n.215 del 14-09-2017), risultano avere decorrenza dal corrente anno scolastico e precisamente dal 14/09/2017.

Le principali integrazioni previste riguardano i criteri per la definizione dell’orario complessivo annuale degli Istituti Professionali.

Nell’art.1 comma 1 vengono stabilite, infatti, modifiche e integrazioni all’art.5 del DPR n. 87/2010, con l’inserimento dopo il comma 1 del comma 1bis.

Le integrazioni previste nel comma 1bis riguardano una parte specifica dell’art.5 comma 1 del DPR n. 87/2010 e precisamente la lettera b) dove si stabilisce quanto segue:

b) l’orario complessivo annuale e’ determinato in 1.056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali di lezione, comprensive della quota riservata alle regioni e dell’insegnamento della religione cattolica secondo quanto previsto all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226

Nel comma 1bis, come indicato nel recente DPR n.133/2017, a integrazione di quanto previsto nel precedente Decreto, confermando le disposizioni indicate nella succitata lettera b), vengono individuati i criteri da seguire per la determinazione dell’orario annuale complessivo negli Istituti Professionali.

L’orario annuale complessivo e’ definito, quindi, secondo i seguenti criteri:

a) superamento delle sperimentazioni didattiche già adottate in assenza di un quadro di riferimento organico, tenendo conto dei risultati con esse raggiunti, attraverso la stabilizzazione del sistema ordinamentale e l’introduzione della possibilità di utilizzo delle quote di autonomia e degli spazi di flessibilità di cui al comma 3, salvaguardando la coerenza tra i percorsi e i titoli di studio rilasciati mediante la riconduzione agli indirizzi, profili e quadri orari standard di cui agli allegati B e C.

Il comma 3 al quale si fa riferimento rientra nell’art.5 del DPR n.87/2010 e riguarda la quota oraria di autonomia (lettera a) e di flessibilità (lettera b e c) e la possibilità di utilizzazione di tali quote negli Istituti Professionali, come di seguito indicato:

a) possono utilizzare la quota di autonomia del 20% dei curricoli, nell’ambito degli indirizzi definiti dalle regioni e in coerenza con il profilo di cui all’allegato A), sia per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio, sia per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa. Nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato, tale quota è determinata, in base all’orario complessivo delle lezioni previsto per il primo biennio e per il complessivo triennio, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie, fermo restando che ciascuna disciplina non può essere decurtata per più del 20% previsto dai quadri orario di cui agli allegati B) e C).

b) utilizzano gli spazi di flessibilità, intesi come possibilità di articolare in opzioni le aree di indirizzo di cui agli allegati B) e C) per corrispondere alle esigenze del territorio e ai fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro e delle professioni, con riferimento all’orario annuale delle lezioni entro il 35% nel secondo biennio e il 40% nell’ultimo anno. L’utilizzo della citata flessibilità avviene nei limiti delle dotazioni organiche assegnate senza determinare esuberi di personale

c) possono utilizzare gli spazi di flessibilità anche nel primo biennio entro il 25% dell’orario annuale delle lezioni per svolgere un ruolo integrativo e complementare rispetto al sistema dell’istruzione e della formazione professionale regionale di cui all’articolo 2, comma 3, nei limiti degli assetti ordinamentali e delle consistenze di organico previsti dal presente regolamento.

Gli ulteriori criteri che devono essere seguiti per la determinazione dell’orario annuale complessivo negli Istituti Professionali, come indicati nel succitato comma 1 bis, sono distinti , in successione alla lettera a), dalla lettera b) alla lettera h) , con le indicazioni che riportiamo di seguito:

b) ripartizione delle ore di laboratorio in maniera da assicurarne una prevalenza nel secondo biennio e nell’ultimo anno.

c) conformazione dei piani di studio in base ad una quota oraria di 60 minuti, fatte salve le forme di flessibilità adottate ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera b), del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, avuto riguardo in particolare all’utilizzazione, nell’ambito del curricolo obbligatorio, degli spazi orari residui al fine di meglio garantire l’integrale erogazione del curricolo stesso
La normativa citata alla lettera c), salvaguardata nel recente Decreto, stabilisce che le istituzioni scolastiche, nell’esercizio dell’autonomia didattica, regolano i tempi dell’insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni.
A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e considerando il riferimento alla lettera b), possono adottare la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l’unità oraria della lezione e l’utilizzazione, nell’ambito del curricolo obbligatorio, degli spazi orari residui.

d) ponderazione dei quadri orari tenuto conto, in particolare,della sostenibilità dell’impegno orario richiesto agli studenti e dell’introduzione di metodologie didattiche innovative.

e) definizione di piani di studio il cui impianto curriculare garantisca il raggiungimento dei risultati di apprendimento, declinati in competenze, conoscenze e abilità, attraverso la complementarità tra le diverse discipline, valorizzando il legame tra il contributo educativo offerto dalla cultura scientifico -tecnologica e la cultura umanistica.

f) previsione di piani di studio con un numero di ore complessive per ogni disciplina adeguato al conseguimento dei risultati di apprendimento attesi in esito ai corrispondenti percorsi quinquennali, ponderando la quota oraria delle singole discipline in relazione alle caratteristiche e al profilo del diplomato di ciascun percorso e tenendo conto, laddove possibile, della struttura oraria del previgente ordinamento e dei contenuti innovativi del percorso, nonché dei tempi di presenza in aula degli studenti e della necessità di agevolare la concentrazione e partecipazione dei medesimi.

g) adeguata ripartizione tra le discipline dell’area di istruzione generale e dell’area di indirizzo, diversificata in relazione al primo biennio, secondo biennio e quinto anno. In particolare, la suddetta ripartizione deve considerare la funzione di ciascun segmento del percorso di istruzione che, per il primo biennio, si pone in relazione con l’assolvimento dell’obbligo di istruzione finalizzato all’acquisizione dei saperi e delle competenze chiave di cittadinanza e, per il secondo biennio e quinto anno, con l’introduzione progressiva e più incisiva delle discipline dell’area di indirizzo in relazione all’acquisizione degli apprendimenti più propriamente necessari ad assumere ruoli tecnici operativi considerati nella loro dimensione sistemica. Il rapporto tra ore/discipline da destinare all’area di istruzione generale e all’area di indirizzo è modulato, di conseguenza, secondo una proporzione superiore nel primo biennio a favore dell’area di istruzione generale e, nel secondo biennio e quinto anno, a favore dell’area di indirizzo.

h) dimensionamento dell’orario complessivo annuale e dell’orario settimanale delle lezioni ad un livello tale da garantire un equilibrato assortimento delle discipline di studio in relazione agli obiettivi di apprendimento, al fine di assicurare, a regime, l’ottimale determinazione delle cattedre, salvaguardando la stabilità dei docenti presenti nell’istituzione scolastica e la loro titolarità in organico e tutelando la continuità didattica nell’ambito dell’intero ciclo di studi ovvero, distintamente, nell’ambito del primo biennio e degli ultimi tre anni

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Riforma istituti professionali: 1.056 ore, quali criteri per la definizione dell’orario complessivo? ultima modifica: 2017-11-22T14:51:27+01:00 da
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