Riforma pensioni, ultime notizie: il testo del decreto spiegato in ogni punto

di Simone Micocci, Money.it, 17.1.2019

– Riforma delle pensioni, novità: ecco il testo del decreto (non ancora ufficiale) con le spiegazioni di ogni articolo. Una guida utile per capire come cambia il sistema previdenziale.

Per la riforma delle pensioni è “questione di ore”; con queste parole il Ministro del Lavoro, nonché il vicepremier Luigi Di Maio, ha confermato l’approvazione imminente del decreto che introduce Quota 100 e reddito di cittadinanza.

Nell’attesa che il decreto arrivi al Consiglio dei Ministri, con la possibilità che ciò possa accadere già nella giornata di oggi, è interessante analizzare il testo del provvedimento (ultima bozza aggiornata) così da capire quali sono le novità introdotte.

Ricordiamo, infatti, che la riforma delle pensioni conta anche di altre importanti novità, una fra tutte la proroga di Opzione Donna che darà alle lavoratrici – di cui la maggior parte avrà difficoltà ad accedere a Quota 100 – un’ulteriore strada per il pensionamento anticipato.

Altra importante novità è quella che riguarda la pensione anticipata e Quota 41 per le quali da una parte è stato disposto il blocco dell’età pensionabile e dall’altra sono state reintrodotte le finestre mobili.

Per maggiore chiarezza sulle ultime novità della riforma delle pensioni, un piccolo passo verso il superamento della Legge Fornero, abbiamo deciso di spiegarvi punto per punto gli aspetti del decreto, saltando ovviamente la parte riguardante il reddito di cittadinanza (che potete approfondire consultando la nostra guida dedicata).

GUIDA ARTICOLO PER ARTICOLO

  • Articolo 14 (Quota 100)
  • Articolo 15 (Pensione anticipata)
  • Articolo 16 (Opzione Donna)
  • Articolo 17 (Quota 41)
  • Articolo 18 (Ape Sociale)
  • Articolo 19 (Prescrizione contributi amministrazioni pubbliche)
  • Articolo 20 (Pace contributiva)
  • Articolo 21 (Massimale contributivo)
  • Articolo 22 (Anticipo Quota 100)
  • Articolo 23 (TFR/TFS dipendenti pubblici)
  • Articolo 24 (CdA INPS e INAIL)
  • Articolo 25 (Fondo Volo)

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI PENSIONE ANTICIPATA CON “QUOTA 100” E ALTRE DISPOSIZIONI PENSIONISTICHE

Articolo 14
(Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi)

1. In via sperimentale, per il triennio 2019-2021, gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonché alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni, di seguito definita “pensione quota 100”. Il requisito di età anagrafica di cui al presente comma è successivamente adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

2. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione quota 100, gli iscritti a due o più gestioni previdenziali di cui al comma 1, che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall’INPS, in base alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Ai fini della decorrenza della pensione di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni previste dai successivi commi 4, 5, 6 e 7. Per i lavoratori dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni di cui agli articoli, 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in caso di contestuale iscrizione presso più gestioni pensionistiche, ai fini della decorrenza della pensione trovano applicazione le disposizioni previste dai comma 6 e 7.

3. La pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite previsto dalle disposizioni vigenti.

4. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano entro il 31 dicembre 2018 i requisiti previsti al medesimo comma, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.

5. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano dal 1° gennaio 2019 i requisiti previsti al medesimo comma, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.

6. Tenuto conto della specificità del rapporto di impiego nella pubblica amministrazione e dell’esigenza di garantire la continuità ed il buon andamento dell’azione amministrativa e fermo restando quanto previsto dal comma 7, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della seguente disciplina:

< >i dipendenti pubblici che maturano entro il 31 dicembre 2018 i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° luglio 2019;i dipendenti pubblici che maturano dal 1° gennaio 2019 i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi;la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all’amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi;limitatamente al diritto alla pensione quota 100, non trova applicazione l’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.


Questo è l’articolo chiave della riforma, perché introduce Quota 100 e ne spiega il funzionamento. Si parte (comma I) con l’indicazione dei requisiti: a fronte di un minimo di 62 anni compiuti, bisogna aver maturato almeno 38 anni di contributi.

Nel II comma, invece, viene confermata la possibilità per gli iscritti a più gestioni previdenziale di cumulare gratuitamente i contributi versati ai fini del raggiungimento del requisito contributivo per Quota 100.

Il III comma introduce – per la sola Quota 100 – il divieto di cumulo tra reddito da lavoro e pensione: chi accede a questa misura, quindi, non potrà riprendere a lavorare prima di aver maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia. Il divieto non vale per le collaborazioni occasionali, purché non si superi il limite di 5.000€ annui previsto dalla vigente normativa.

Nei commi IV e V, infine, viene fatta chiarezza sul concetto di finestre mobili, ossia sull’arco di tempo che passa dalla maturazione dei requisiti per il pensionamento anticipato e la decorrenza dell’assegno. Nel dettaglio, mentre per coloro che hanno maturato i requisiti per Quota 100 entro il 31 dicembre 2018 (IV comma) la pensione decorre dal 1° aprile 2019, negli altri casi (V comma) questa decorre dopo tre mesi.

Per quanto riguarda i dipendenti pubblici (comma VI), invece, per coloro che maturano i suddetti requisiti entro il 31 dicembre 2018 la pensione decorre da luglio 2019; negli altri casi, invece, bisogna aspettare una finestra mobile di sei mesi. Inoltre, per i dipendenti pubblici viene stabilito che la domanda di pensionamento debba essere presentata con un preavviso di almeno 6 mesi.


Articolo 15
(Riduzione anzianità contributiva per accesso al pensionamento anticipato indipendente dall’età anagrafica. Decorrenza con finestre trimestrali)

1. Il comma 10, dell’articolo 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: “10. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell’AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un’anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.”.

2. All’articolo 24, comma 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: “nonché al requisito contributivo di cui al comma 10,” sono soppresse.

3. I soggetti che maturano i requisiti di cui al presente comma conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti. In sede di prima applicazione i soggetti che hanno maturato i requisiti dal 1 gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto conseguono il diritto al trattamento pensionistico dal 1 aprile 2019.


Questo articolo è invece dedicato alla pensione anticipata con il blocco dei requisiti necessari per il collocamento in quiescenza. Come la maggior parte di voi saprà, infatti, dal 1° gennaio 2019 è scattato l’adeguamento con le aspettative di vita che ha portato ad un incremento di 5 mesi dei requisiti (ad esempio per la pensione di vecchiaia l’età anagrafica è aumentata a 67 anni). Ebbene, con questo articolo viene stabilito che l’adeguamento non si applica per la pensione anticipata, la quale si ottiene una volta maturata un’anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.

Il III comma però interviene nell’introdurre nuovamente le finestre mobiliper la pensione anticipata, stabilendo che dalla maturazione dei suddetti requisiti alla decorrenza dell’assegno previdenziale devono trascorrere tre mesi.


Articolo 16
(Opzione donna)

1. Il diritto al trattamento pensionistico anticipato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, è riconosciuto nei confronti delle lavoratrici dipendenti nate entro il 31 dicembre 1960, e delle lavoratrici autonome nate entro il 31 dicembre 1959 le quali abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni al 31 dicembre 2018.

2. Al trattamento pensionistico di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di decorrenza di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.


L’articolo 16 è quello con cui viene prorogata l’Opzione Donna, misura riservata alle lavoratrici che accettano il ricalcolo contributivo dell’assegno previdenziale, per il 2018. Non c’è invece il rinnovo per il 2019, così come non vi è alcun riferimento (come invece si pensava) alla promessa che nella Legge di Bilancio per il prossimo anno ci sarà un’ulteriore proroga.

I requisiti per accedere ad Opzione Donna sono molto semplici. A fronte di 35 anni di contributi (maturati entro il 31 dicembre 2018), possono accedere a questa misura le:

  • lavoratrici dipendenti nate entro il 31 dicembre 1960;
  • lavoratrici autonome nate entro il 31 dicembre 1959.

Ricordiamo che – anche se non ribadito dal decreto – per accedere alla pensione con Opzione Donna bisogna rispettare una finestra mobile di 15(per le lavoratrici dipendenti) o di 18 mesi (per le autonome).


Articolo 17
(Abrogazione incrementi età pensionabile per effetto aumento speranza di vita per i lavoratori precoci)

1. L’articolo 1, comma 200, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e l’articolo 1, comma 149, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono abrogati. A decorrere dal 1° gennaio 2019, i soggetti che maturano i requisiti di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.


Quanto fatto per Opzione Donna vale anche per Quota 41, la forma di pensionamento anticipato riservata però ad alcune categorie di lavoratori precoci. Nessun adeguamento dei requisiti con le speranze di vita, quindi anche nel 2019 per poter accedere a questa misura bisognerà avere 41 anni di contribuzione.

Dal raggiungimento dei requisiti alla decorrenza della pensione, però, devono trascorrere tre mesi.


Articolo 18
(Ape sociale)

1. All’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole “31 dicembre 2018” sono sostituite dalle seguenti parole: “31 dicembre 2019”.


Questo articolo è di semplice comprensione: semplicemente il Governo ha deciso di prorogare di un anno la scadenza dell’Ape Sociale, ossia il prestito pensionistico riservato ad alcune categorie di lavoratori (clicca qui per approfondire i requisiti).


Articolo 19
(Termine di prescrizione dei contributi di previdenza e di assistenza sociale per le amministrazioni pubbliche)

1. All’articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

“10-bis. Per i rapporti di lavoro subordinato con le amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione dei commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014 non si applicano fino al 31 dicembre 2021, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato.”.


Articolo 20
(Pace contributiva)

1. In via sperimentale, per il triennio 2019-2021, gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione hanno facoltà di riscattare in tutto o in parte i periodi compresi tra la data del primo e quello dell’ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria. Detti periodi possono essere riscattati nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi.

2. L’eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1 gennaio 1996 determina l’annullamento d’ufficio del riscatto già effettuato ai sensi del presente articolo, con conseguente restituzione dei contributi.

3. La facoltà di cui al primo comma è esercitata a domanda dell’assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi parenti ed affini entro il secondo grado e l’onere è determinato in base ai criteri fissati dal comma 5 dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997 n.184. L’onere così determinato è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50 per cento con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi.

4. Per i lavoratori del settore privato l’onere per il riscatto di cui al comma 1 può essere sostenuto dal datore di lavoro dell’assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. In tal caso, è deducibile dal reddito di impresa e, ai fini della determinazione dei redditi da lavoro dipendente, rientra nell’ipotesi di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Il versamento dell’onere può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in massimo 60 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a € 30,00, senza applicazione di interessi per la rateizzazione. La rateizzazione dell’onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione della pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta sarà versata in unica soluzione.

6. All’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 è aggiunto infine il seguente comma:

5-quater. “La facoltà di riscatto di cui al comma 5 è consentita anche ai soli fini dell’incremento dell’anzianità contributiva. In tal caso l’onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.”.


Questa parte riguarda la pace contributiva con la quale verrà permesso ai lavoratori iscritti alle gestioni previdenziali Inps – ma con data successiva al 1° gennaio 1996 – di riscattare in tutto o in parte il periodo compreso tra la data del primo e quella dell’ultimo contributo comunque non accreditato. Questi periodi, però, possono essere riscattati fino a massimo di cinque anni.


Articolo 21
(Esclusione opzionale dal massimale contributivo dei lavoratori che prestano servizio in settori in cui non sono attive forme di previdenza complementare compartecipate dal datore di lavoro)

1. In deroga al secondo periodo del comma 18 dell’articolo 2 della legge 18 agosto 1995, n. 335, i lavoratori delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prestano servizio in settori in cui non risultano attivate forme pensionistiche complementari compartecipate dal datore di lavoro e che siano iscritti a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie possono, su domanda, essere esclusi dal meccanismo del massimale contributivo di cui al medesimo comma 18.

La domanda di cui al precedente periodo deve essere proposta entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione o dalla data di superamento del massimale contributivo oppure dalla data di assunzione.


Articolo 22
(Fondi di solidarietà bilaterali)

1. Fermo restando quanto previsto al comma 9 dell’articolo 14 del presente decreto, e in attesa della riforma dei Fondi di solidarietà bilaterali di settore con l’obiettivo di risolvere esigenze di innovazione delle organizzazioni aziendali e favorire percorsi di ricambio generazionale, anche mediante l’erogazione di prestazioni previdenziali integrative finanziate con i fondi interprofessionali, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i fondi di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, oltre le finalità previste dall’art. 26, comma 9, possono altresì erogare un assegno straordinario per il sostegno al reddito a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per l’eventuale opzione per l’accesso alla pensione quota 100 di cui alla presente legge, nei successivi tre anni.

2. L’assegno di cui al comma precedente può essere erogato solo in presenza di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nei quali è stabilito a garanzia dei livelli occupazionali il numero di lavoratori da assumere in sostituzione dei lavoratori che accedono a tale prestazione.

3. Nell’ambito delle ulteriori prestazioni di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, i Fondi di solidarietà provvedono, a loro carico e previo il versamento agli stessi Fondi della relativa provvista finanziaria da parte dei datori di lavoro, anche al versamento della contribuzione correlata a periodi, utili per il conseguimento di qualunque diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all’accesso ai Fondi di solidarietà. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai lavoratori che maturano i requisiti per fruire della prestazione straordinaria senza ricorrere ad operazioni di riscatto o ricongiunzione, ovvero a coloro che raggiungono i requisiti di accesso alla prestazione straordinaria per effetto del riscatto o della ricongiunzione. Le relative risorse sono versate ai Fondi di solidarietà dal datore di lavoro interessato e costituiscono specifica fonte di finanziamento riservata alle finalità di cui al presente comma. I predetti versamenti sono deducibili ai sensi della normativa vigente.


Questo articolo riconosce alle aziende e ai lavoratori di stipulare un accordo per favorire il ricambio generazionale.

Nel dettaglio, in caso di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale sottoscritti con le OO.SS. le aziende possono liberarsi dei lavoratori in esubero assumendo nuove leve: al lavoratore sarà così consentito di anticipare l’accesso a Quota 100 fino ad un massimo di tre anni, durante i quali percepirà un’indennità finanziata tramite un Fondo di solidarietà finanziato dai datori di lavoro stessi.


Articolo 23
(Differimento pagamento TFR/TFS per il personale della pubblica amministrazione)

1. Ai lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, cui è liquidata la “pensione quota 100”, l’indennità di fine servizio comunque denominata è corrisposta al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione della stessa secondo le disposizioni di cui all’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Con DPCM su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell’Economia e finanza ed il Ministro del lavoro e delle politiche sono definite le modalità per senza oneri a carico della finanza pubblica.


Questa è una delle parti che fa maggiormente discutere; si tratta infatti del differimento della data di liquidazione del TFR/TFS per i dipendenti pubblici che ricorrono a Quota 100. Questi, infatti, dovranno attendere fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia.

Resta salva la possibilità per lo Stato di stipulare convenzioni con gli istituti di credito per prevedere forme di anticipo dell’indennità di buonuscita con tassi di interesse agevolati.


Articolo 24
(Reintroduzione CdA INPS e INAIL)

1. Senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica le disposizioni contenute all’articolo 7, comma 7, lettere a), b), c), d), e), f), g) e comma 8, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono abrogate. Il Consiglio di amministrazione di INPS e INAIL, è ripristinato nelle funzioni di cui all’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e s.m.i., ed è composto dal Presidente e da quattro componenti.

< >Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono nominati i Presidenti di INPS e INAIL.


Articolo 25
(Fondo di solidarietà trasporto aereo)

1. All’articolo 2, della legge 28 giugno 2012, a 92, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 47, le parole: «1 ° gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1 ° gennaio 2020»;
b) al comma 48, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».

2. Al ristoro della diminuzione delle entrate derivante all’INPS dal comma 1 pari a Euro XXX per l’anno 2019 si provvede mediante XXXX.

3. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell’articolo 13-ter del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.


Infine segnaliamo questa importante novità per il personale iscritto al Fondo Volo: per i prossimi due anni il diritto alla pensione si considera raggiunto al compimento dei 60 anni di età e con un requisito contributivo pari a 15 anni

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Riforma pensioni, ultime notizie: il testo del decreto spiegato in ogni punto ultima modifica: 2019-01-17T21:05:59+01:00 da
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