Riforma sostegno, i nuovi gruppi per l’inclusione: ruolo, competenze e funzioni

di Giovanna Onnis, Orizzonte Scuola, 21.4.2017

– Con l’approvazione del Decreto attuativo della legge 107 relativo all’inclusione scolastica, viene modificato definitivamente l’art.15 della legge 104/92 e vengono istituiti nuovi Gruppi per l’inclusione scolastica.

Nel nuovo art.15, così come riportato nell’art.9 del provvedimento approvato, si parla di GLIR (Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale) e di GIT (Gruppo per l’Inclusione Territoriale) e si conferma il GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) già operante nelle diverse istituzioni scolastiche, istituito con la Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012.

Nessun cenno viene fatto, invece, ai Gruppi che attualmente operano sul sostegno all’interno delle singole istituzioni scolastiche, cioè i GLH di istituto e i GLH operativi che operano all’interno di ogni consiglio di classe dove vi sono alunni che necessitano di sostegno

Caratteri e funzioni dei gruppi attualmente operanti nelle scuole sono stati presi in esame da OrizzonteScuola in uno specifico articolo al quale si rimandano i lettori .

Vediamo ora di chiarire compiti e funzioni dei diversi Gruppi citati nel nuovo art.15 della legge 104/92, così come riportato integralmente nell’art.9 del Decreto Legge approvato.

GLIR (Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale)

E’ un Gruppo di lavoro a livello regionale che ha compiti di consulenza e proposta all’Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la definizione, l’attuazione e la verifica degli accordi di programma sull’inclusione scolastica.

Come indicato nell’9 del DDL approvato, l’istituzione del GLIR è prevista nell’art.15 comma 1 (modificato) della legge 104/92:

Presso ogni Ufficio scolastico regionale (USR) è istituito il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR) con compiti di:

a) consulenza e proposta all’USR per la definizione, l’attuazione e la verifica degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40 della presente legge, integrati con le finalità di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, con particolare riferimento alla continuità delle azioni sul territorio, all’orientamento e ai percorsi integrati scuola-territorio-lavoro;

b) supporto ai Gruppi per l’inclusione territoriale (GIT);

c) supporto alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio del personale della scuola.

Il GLIR è presieduto dal dirigente preposto all’USR o da un suo delegato.

Al suo interno è garantita la partecipazione paritetica dei rappresentanti delle Regioni, degli Enti locali e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative a livello regionale nel campo dell’inclusione scolastica.

Come chiarisce il comma 3 del nuovo art.15 della legge 104/92, riportato nell’art.9 del provvedimento approvato, la composizione, l’articolazione, le modalità di funzionamento, la sede, la durata, nonché l’assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all’inclusione scolastica del GLIR, sono definite con decreto del MIUR, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, sentito l’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica istituito presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

GIT (Gruppo per l’Inclusione Territoriale)

E’ un Gruppo di lavoro istituito per ogni ambito territoriale che ha un ruolo fondamentale nella definizione delle risorse per il sostegno didattico, come proposte dalle singole scuole.

Sempre nel comma 3 del nuovo art.15 della legge 104/92, come riportato nel comma 9 del DDL approvato, si stabilisce che per ciascuno degli ambiti territoriali di cui all’articolo 1, comma 66, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è istituito il Gruppo per l’inclusione territoriale (GIT).

Il GIT è composto da un dirigente tecnico o scolastico che lo presiede, tre dirigenti scolastici dell’ambito territoriale, due docenti per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione e uno per il secondo ciclo di istruzione, nominati con decreto dell’USR.

Il GIT riceve dai dirigenti scolastici le proposte di quantificazione delle risorse di sostegno didattico, le verifica e formula la relativa proposta all’USR.

Per lo svolgimento di ulteriori compiti di consultazione e programmazione delle attività nonché per il coordinamento degli interventi di competenza dei diversi livelli istituzionali sul territorio, il GIT è integrato:

a) dalle associazioni rappresentative delle persone con disabilità nel campo dell’inclusione scolastica;

b) dagli Enti locali e dalle Aziende sanitarie locali.

Come stabilito per il GLIR, anche per il GIT le modalità di funzionamento, la sede, la durata, nonché l’assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all’inclusione scolastica del GIT sono definite dal MIUR nell’ambito delle risorse umane,strumentali e finanziarie disponibili, sentito l’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica istituito presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione)

E’ un Gruppo di lavoro istituito presso ciascuna istituzione scolastica che ha compiti di programmazione, proposta e supporto.

Nel comma 7 del nuovo art.15 della legge 104/92, come riportato nel comma 9 del DDL approvato, si stabilisce che presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI).

Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno ed, eventualmente, da personale ATA, nonché da specialisti della Azienda Sanitaria Locale del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l’inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell’attuazione dei PEI.

In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nel campo dell’inclusione scolastica.

Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.

Ogni Gruppo per l’inclusione scolastica (GLIR – GIT – GLI) risulta, quindi, avere un raggio di intervento differente e competenze e funzioni che risultano strettamente legate fra loro per realizzare un’interazione funzionale al raggiungimento degli obiettivi che devono portare alla tutela della disabilità e all’integrazione e inclusione scolastica degli studenti con disabilità che necessitano del sostegno didattico.

Come chiarisce l’art.10 del Decreto attuativo approvato, che riprende le modifiche e integrazioni apportate all’art.15 della legge 104, il dirigente scolastico, sentito il GLI e sulla base dei singoli PEI, propone al GIT la quantificazione dell’organico relativo ai posti di sostegno, diviso per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell’infanzia.

Il GIT, in qualità di organo tecnico, sulla base del Piano per l’inclusione, dei Profili di funzionamento, dei Piani educativi individualizzati, dei Progetti individuali ove esistenti, trasmessi dai singoli dirigenti scolastici, nonché sentiti questi ultimi in relazione ad ogni alunno con disabilità certificata, verifica la quantificazione delle risorse di sostegno didattico effettuata da ciascuna scuola e formula una proposta all’USR.

L’USR assegna le risorse nell’ambito di quelle dell’organico dell’autonomia per i posti di sostegno.

L’ultima parola in relazione alla quantificazione e assegnazione delle risorse per il sostegno didattico, spetta, quindi, all’USR che interviene con l’assegnazione dei posti di sostegno all’interno dell’organico dell’autonomia delle diverse istituzioni scolastiche

Per quanto riguarda la decorrenza temporale del l’istituzione dei diversi gruppi per l’inclusione, questa viene stabilita nell’art.19 comma 3 del provvedimento approvato dove si stabilisce quanto segue:

I Gruppi di lavoro di cui all’articolo 15 della legge n. 104 del 1992, come modificato dall’articolo 9 del presente decreto, sono istituti con le seguenti decorrenze:

a) il GLIR e il GLI dal 1° settembre 2017;

b) il GIT dal 1° gennaio 2019.

Riteniamo utile sottolineare, inoltre, che non è previsto alcun compenso per i componenti dei Gruppi per l’inclusione scolastica, come prevede chiaramente l’art.20 comma 3 del succitato decreto, così come non è previsto esonero dall’attività didattica o di servizio:

Ai componenti dei Gruppi per l’inclusione scolastica di cui all’articolo 15 della legge n. 104 del 1992, come sostituito dal presente decreto, nonché ai componenti dell’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento. Il personale scolastico eventualmente nominato nell’ambito del GLIR e del GLI non può essere esonerato dall’attività didattica o di servizio.

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Riforma sostegno, i nuovi gruppi per l’inclusione: ruolo, competenze e funzioni ultima modifica: 2017-04-21T11:02:33+02:00 da
Gilda Venezia

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