Contratto

Rinnovo CCNL: toglieteci tutto ma non l’art 88!

di Stefano Battilana, InfoDocenti.it, 1.5.2023.

La premessa metodologica: il comma 1 dell’art. 88 CCNL

A sentire le dichiarazioni del Presidente dell’ARAN, Nadeo, rilasciate durante un recente convegno sindacale Gilda, è in dirittura di arrivo la definizione del nuovo Contratto Scuola, entro maggio, a quanto affermato. È un ottimo auspicio, non c’è dubbio, ma sempre negli aggiornamenti c’è qualche pericolo in agguato o persino che vengono traditi principi che precedentemente erano stati enunciati, pur se scarsamente attuati: non si tratta di misoneismo a priori, ma di diffidenza empirica, di esperienza del fatto che si faccia “evolvere” una norma solo perché di controversa applicazione e, appunto per questo, in passato non ha avuto attuazione concreta. Parliamo dell’art. 88 del CCNL in vigore: una norma piuttosto complessa, che disciplina la retribuzione del personale interno per tutte le attività didattiche e organizzative che si svolgono a scuola, dalle attività aggiuntive e funzionali, ai collaboratori del dirigente e tanto altro; norma che non possiamo riportare qui integralmente, per non appesantire la lettura.
Per dare comunque un’idea del testo, riportiamo il titolo e un breve sunto, estrapolato da una chat di intelligenza artificiale: “Indennità e compensi a carico del Fondo d’istituto. L’articolo 88 del CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) stabilisce che i lavoratori hanno diritto a una retribuzione adeguata al lavoro svolto, in base al livello di competenze, all’esperienza e alla produttività. La retribuzione deve essere commisurata alla quantità e qualità del lavoro svolto e deve essere adeguata all’inflazione. Inoltre, il CCNL prevede che i lavoratori abbiano diritto a una retribuzione minima, che deve essere aggiornata periodicamente.”
La citazione avrebbe potuto essere molto più lunga, ma è sufficiente a far capire che proprio nell’art. 88 sta la “ciccia” dei compensi da FIS, cioè di tutto l’aggiuntivo annuale, per l’intero personale scolastico e la cui applicazione integrale è disattesa in primo luogo dalla stessa amministrazione centrale, che eroga il FIS in modo indistinto alle singole scuole. È necessario, ora, un ultimo sforzo di lettura testuale, consultando la premessa teorica e programmatica contenuta nel comma 1 di tale articolo, che recita testualmente, in un italiano un po’ zoppicante ma efficace: La ripartizione delle risorse del fondo, dovrà tenere conto anche con riferimento alle consistenze organiche delle aree, docenti ed ata […]

Il comma 2: riconoscere il lavoro docente col FIS

Facendo un passo di lato, rispetto al ragionamento di cui sopra, è noto che la gran parte dei problemi che si riscontrano nella contrattazione d’istituto sta nella suddivisione economica dei compensi fra docenti e Ata, che quasi mai tiene conto delle cosiddette “consistenze organiche”, al punto che assegna a priori quote di Fis, che penalizzano in termini percentuali la quota riservata ai docenti (tipica è la suddivisione 70/30, in presenza di organici che stanno in rapporto 80/20, fra docenti e Ata).
Questa prassi è diffusa e fonte di discussioni perenni, laddove non si voglia accettare di applicare un principio di suddivisione proporzionale (la cosiddetta suddivisione “per testa”), che i sindacati generalisti (che rappresentano “unitariamente” tutte le varie categorie della scuola e non solo la componente docenti) avversano in modo compatto.
Vale, inoltre, la pena di aggiungere un aspetto ulteriore di questo così importante articolo 88: laddove al comma 2 lettera A si precisa che andrà, in primis, retribuito “Il particolare impegno professionale “in aula” connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica, la flessibilità organizzativa e didattica […]”; un comma che pare scritto per i docenti che si dedicano in modo professionale all’insegnamento, il cui riconoscimento va ulteriormente implementato e non negletto quasi totalmente, come, purtroppo, avviene ora.

Un concreto aiuto alla contrattazione d’istituto

Infine, se intendiamo la “ripartizione” di cui alla citazione testuale della norma del comma 1, come ASSEGNAZIONE, sarebbe sufficiente che dall’ Ufficio Bilancio del Ministero, che è perfettamente al corrente delle “consistenze organiche” i fondi del FIS giungessero già compartimentati fra docenti e Ata e tutte le discussioni, o gran parte di esse, sarebbero cessate, con buona pace delle RSU di istituto, che sarebbero così libere di dedicarsi a suddividere i compensi in modo equo, rispetto alle consistenze già assegnate sulla base dell’organico di diritto.
Una piccola rivoluzione, che sta già scritta nella norma e che introdurrebbe un principio di perequazione nazionale nell’assegnazione dei Fondi FIS, senza scardinare l’impianto attuale del CCNL, che prevede la contrattazione nazionale per un unico Comparto Scuola, da cui pure, opportunamente per loro, sono esclusi i dirigenti scolastici. Rinnovare il Contratto va pur bene, ma va conservato assolutamente l’enunciato base dell’art. 88, così come illustrato: con l’orologio della suddivisone preassegnata alla fonte in base alle consistenze organiche (e altri parametri, che già vengono applicati), la contrattazione decentrata ci guadagnerebbe in trasparenza e produttività, in risorse umane da meglio impegnare e in minor tempo.

 

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Rinnovo CCNL: toglieteci tutto ma non l’art 88! ultima modifica: 2023-05-01T09:29:32+02:00 da
Gilda Venezia

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